Ordinanza n. 35/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 2466/2025, resa tra le parti, pubblicata il 10 novembre 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1301/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. V, n. 2466/2025, che aveva annullato la diffida comunale all’avvio dei lavori per un’infrastruttura di telecomunicazioni e, parzialmente, alcune disposizioni del regolamento comunale sulle localizzazioni degli impianti
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha proposto appello, con domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. La sentenza appellata aveva annullato la diffida comunale all’avvio dei lavori per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni e gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento comunale, nella parte in cui, congiuntamente considerati, impedivano l’installazione di impianti nelle more della definizione del piano della telefonia e della mappa delle localizzazioni, prevedendo fasce di rispetto di 75 metri nelle zone territoriali omogenee A e B e di 125 metri nelle altre zone rispetto agli edifici sensibili. Nel giudizio cautelare l’appellante ha chiesto la sospensione della sentenza; INWIT ha proposto appello incidentale.
La decisione
Il CGARS ha respinto la domanda cautelare per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha richiamato il proprio orientamento secondo cui le infrastrutture per telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003, sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e, ai sensi dell’art. 90, comma 1, dello stesso decreto, hanno carattere di pubblica utilità. Da tale qualificazione deriva un particolare favor legislativo per la realizzazione delle reti pubbliche e la compatibilità degli impianti con tutte le destinazioni urbanistiche, in funzione del principio di capillarità della localizzazione. Ne consegue l’illegittimità di disposizioni pianificatorie comunali che introducano divieti assoluti o generalizzati; inoltre, non appare legittimo utilizzare il potere pianificatorio comunale, anziché per finalità edilizie e di governo del territorio, per perseguire finalità lato sensu di tutela della salute. Quanto al periculum, il Collegio ha rilevato che, nonostante la comunicazione di inizio lavori del 17 novembre 2025, l’appello è stato notificato soltanto il 10 gennaio 2026. Il Comune è stato condannato alle spese della fase cautelare in favore di INWIT, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e accessori; spese compensate nei rapporti con le amministrazioni difese dall’Avvocatura erariale.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare in appello, sulla quale il Collegio ha pronunciato respingendo l’istanza di sospensione.
art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003
«le infrastrutture per telecomunicazioni [...] sono assimilate [...] a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria»
La qualificazione delle infrastrutture per telecomunicazioni come opere di urbanizzazione primaria sostiene la loro compatibilità con tutte le destinazioni urbanistiche e contrasta divieti pianificatori assoluti o generalizzati.
art. 90, comma 1, d.lgs. n. 259/2003
«hanno il carattere della pubblica utilità»
Il carattere di pubblica utilità degli impianti esprime il favor legislativo per la realizzazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico.
art. 16, comma 7, d.P.R. n. 380/2001
È richiamato quale disposizione che qualifica le opere di telecomunicazione come assimilate alle opere di urbanizzazione primaria.
Massime di principio
- Le infrastrutture per telecomunicazioni a uso pubblico, sia private sia pubbliche, sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e sono dotate di carattere di pubblica utilità.
- La qualificazione delle infrastrutture di rete come opere di urbanizzazione primaria comporta la loro compatibilità con tutte le destinazioni urbanistiche e consente la localizzazione degli impianti in qualsiasi parte del territorio comunale, secondo il principio di capillarità della copertura di rete.
- Sono illegittime le disposizioni comunali di pianificazione che introducano divieti assoluti e generalizzati alla realizzazione di impianti di telefonia mobile.
- Il potere pianificatorio comunale non può essere utilizzato, attraverso prescrizioni localizzative, per perseguire finalità lato sensu di tutela della salute anziché effettive finalità edilizie e di governo del territorio.
- In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza presuppone la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; la tardiva proposizione dell’appello rispetto alla conoscenza dell’imminente esecuzione dei lavori può escludere il periculum.
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