Cassazione Penale, Sentenza n. 07648/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza del 12/12/2024 ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis c.p.p. (per ottenere la riduzione di un sesto) e, conseguentemente, la formazione di un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti da sospendersi ai sensi dell'art. 656, comma 5 c.p.p. Contestava inoltre la mancata detrazione del presofferto. La difesa sosteneva che la norma deflattiva dell'art. 442, comma 2-bis, dovesse operare anche quando l'imputato limitasse l'impugnazione al solo grado di appello rinunciando al ricorso per cassazione e che il nuovo titolo esecutivo unitario impedisse che la misura cautelare in corso per una delle sentenze ostasse alla sospensione del nuovo provvedimento di cumulo; infine sosteneva che la detrazione del presofferto non fosse stata effettuata correttamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis c.p.p. si applica soltanto in caso di radicale mancata impugnazione della sentenza e non quando l'imputato eserciti anche parzialmente rimedi impugnatori; ha confermato che l'art. 656, comma 9, lett. b) c.p.p. impedisce la sospensione dell'esecuzione se il condannato è già detenuto in esecuzione di una delle pene comprese nel cumulo, e che tale impedimento si estende all'intero provvedimento unitario di esecuzione per effetto del principio di unitarietà dell'esecuzione; ha ritenuto infine che il presofferto fosse già computato fissando il dies a quo al 14/11/2024, data d'inizio della custodia cautelare.
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.
La riduzione della pena prevista opera solo in caso di radicale mancanza di impugnazione della sentenza; la mera rinuncia a taluni rimedi impugnatori o l'impugnazione parziale non costituiscono presupposto per la riduzione.
art. 656, comma 5 cod. proc. pen.
Dispositivo che disciplina la sospensione dell'esecuzione per pene detentive brevi; si applica ai condannati in stato di libertà idonei ai benefici alternativi e non ai detenuti.
art. 656, comma 9, lett. b) cod. proc. pen.
Preclude la sospensione dell'esecuzione quando il condannato sia già detenuto in esecuzione di pena relativa a uno dei titoli in esecuzione; tale causa ostativa si estende, per effetto dell'unitarietà dell'esecuzione, all'intero provvedimento di cumulo.
d.lgs. n. 150/2022
Riforma con finalità deflattive volta a favorire la conclusione del giudizio di primo grado senza ulteriori gradi; spiega la ratio della norma di cui all'art. 442, comma 2-bis.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale citata in relazione ai limiti di motivazione del ricorso; qui vale solo come riferimento procedurale per la formulazione dei motivi.
Massime di principio
- La riduzione ex art. 442, comma 2-bis c.p.p. richiede la totale rinuncia a impugnare la sentenza: la presentazione di impugnazioni anche parziali esclude il beneficio.
- Quando le pene sono aggregate in un provvedimento unitario di esecuzione (cumulo), lo status del condannato al momento della formazione del nuovo titolo (ad es. detenuto per una delle pene) produce effetti sul complesso del titolo unitario; se esiste una causa ostativa alla sospensione per uno dei titoli, tale ostacolo si estende all'intero provvedimento.
- La sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p. è pensata per evitare l'ingresso in carcere di chi è in libertà e può accedere a misure alternative; non è applicabile al soggetto già detenuto anche se la detenzione riguarda un titolo diverso.
- Verificare sempre il dies a quo utilizzato per la determinazione della pena: la corretta indicazione della data d'inizio della detenzione comporta la detrazione del presofferto e può incidere sulla soglia di applicabilità di istituti sospensivi.
- Strategia difensiva pratica: per ottenere la riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, l'imputato deve astenersi da qualsiasi impugnazione della sentenza; la mera limitazione dei rimedi non basta.
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