Cassazione Penale, Sentenza n. 36810/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza per violazione degli artt. 63, comma 4, e 69, comma 4, cod. pen. relativamente alla determinazione della pena, sostenendo che è stata applicata sia l'aggravante speciale di cui all'art. 624-bis, comma 3, cod. pen. (furto in abitazione pluriaggravato) sia l'aumento per recidiva reiterata infraquinquennale in modo cumulativo, in contrasto con la regola di calcolo prevista dall'art. 63, comma 4, che disciplina il cumulo giuridico fra circostanze aggravanti speciali
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato un errore nella determinazione della pena: il giudice di merito aveva prima applicato l'aumento previsto dall'art. 624-bis, comma 3, e successivamente l'aumento per recidiva, mentre secondo l'art. 63, comma 4, in presenza di più aggravanti speciali il giudice deve considerare la circostanza speciale "più grave" e le altre aggravanti speciali sono assorbite, potendo al più applicare un aumento globale non superiore a un terzo per le ulteriori aggravanti speciali. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e il giudizio è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per la rideterminazione della pena secondo i criteri di calcolo indicati
Norme richiamate
art. 63 cod. pen., comma 4
Regola del cumulo giuridico: il giudice deve tenere conto della circostanza speciale "più grave" (quella con il più elevato massimo edittale, e a parità di massimo quella con il più elevato minimo) e le ulteriori aggravanti speciali restano assorbite; il giudice può comunque aumentare la pena per le ulteriori aggravanti fino a un terzo complessivo
art. 624-bis cod. pen., comma 3
Individua un'aggravante speciale per il delitto di furto in abitazione; nel caso concreto è stata considerata circostanza speciale di riferimento per la determinazione della pena di base
art. 69 cod. pen., comma 4
Richiamata nel ricorso in relazione alla quantificazione della pena; tuttavia la Corte si è pronunciata principalmente sulla violazione dell'art. 63, comma 4, rispetto al cumulo delle aggravanti speciali
Massime di principio
- Quando concorrono più aggravanti speciali, il giudice deve individuare quella "più grave" (criterio: massimo edittale, poi minimo) e considerare le altre come assorbite ai fini del calcolo di base, potendo al più operare un aumento globale non superiore a un terzo per le ulteriori aggravanti speciali
- Non è corretto applicare successivamente aumenti separati (ad es. prima l'aggravante speciale e poi la recidiva) senza tener conto della regola del cumulo di cui all'art. 63, comma 4: ciò può determinare un vizio nella determinazione della pena che comporta annullamento limitato al trattamento sanzionatorio
- Se una circostanza aggravante speciale e una recidiva concorrono, il giudice deve valutare il corretto meccanismo di calcolo e non sommare automaticamente gli aumenti; la valutazione comparativa tra aggravanti è necessaria per rispettare i limiti di legge
- In caso di errore nel calcolo della pena la Cassazione annulla di regola limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio e rinvia per rideterminazione secondo i criteri legali indicati
- La qualificazione della "circostanza più grave" si effettua comparando i massimi edittali e, in caso di parità, i minimi; se una circostanza è più grave nel massimo e un'altra nel minimo, l'aumento concreto non può essere inferiore al più alto minimo edittale rilevante
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