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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18712/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la restituzione in termini per costituirsi parte civile nel procedimento per bancarotta fraudolenta a carico di Francesco Ficara e Pasqualina Mallamaci, sostenendo di aver avuto conoscenza del processo solo a seguito della notifica della convocazione come teste per l'udienza del 03/03/2020, cioè dopo la scadenza del termine per la costituzione

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. La decisione richiama il principio secondo il quale, nei reati di bancarotta, l'interesse rilevante è quello collettivo dei creditori e la persona offesa viene individuata nel curatore fallimentare; ne consegue che la possibilità di ottenere la restituzione in termini per costituirsi parte civile è limitata alla "persona offesa" e non si estende automaticamente ai singoli creditori/dannneggiati, soprattutto se è intervenuta una valida notificazione della vocatio in ius. Per effetto del rigetto, la ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176

    citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; uso formale per la procedura di trasmissione degli atti

  • art. 175, comma 6, cod. proc. pen.

    indica la base normativa che consente, in astratto, la proponibilità del gravame in Cassazione anche contro taluni provvedimenti non espressamente impugnabili

  • art. 154, cod. proc. pen.

    riguarda la notificazione della vocatio in ius; la Corte evidenzia che una valida notifica impedisce, di regola, la restituzione in termini per costituirsi parte civile

  • art. 419, comma 1, cod. proc. pen.

    stabilisce chi è destinatario dell'avviso di udienza preliminare; nella fattispecie di bancarotta la persona offesa viene identificata nel curatore del fallimento

  • art. 180, cod. proc. pen.

    richiamato con riferimento alla nullità relativa per omessa notificazione a regime intermedio, deducibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado

  • art. 429, cod. proc. pen.

    precisa che il decreto che dispone il giudizio deve essere notificato alla persona offesa dal reato e non impone l'obbligo di notificazione ai semplici danneggiati che non abbiano esercitato l'azione riparatrice

  • art. 616, cod. proc. pen.

    norma applicata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La restituzione in termini per costituirsi parte civile è generalmente concessa principalmente alla "persona offesa" dal reato; i singoli creditori o danneggiati non sono automaticamente titolati a ottenerla, soprattutto nei procedimenti fallimentari
  • Nei reati di bancarotta l'interesse rilevante è l'interesse collettivo dei creditori alla conservazione della garanzia dei loro crediti; per questo la persona offesa è spesso individuata nel curatore fallimentare e non nel singolo creditore
  • Una valida notifica della vocatio in ius (art.154 c.p.p.) limita la possibilità di ottenere la restituzione in termini; contestare la validità delle notifiche è possibile ma entro i ristretti rimedi e tempi procedurali previsti (nullità relative deducibili fino alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art.180 c.p.p.)
  • Se si viene a conoscenza tardivamente di un procedimento (es. tramite convocazione come teste), è fondamentale valutare subito se si è persona offesa o semplice danneggiato e agire tempestivamente con i mezzi processuali appropriati; in assenza di status di persona offesa o di vizi di notifica rilevabili, la richiesta di restituzione ha scarse probabilità di successo
  • Per i creditori che vogliono tutelare i propri diritti in procedimenti fallimentari è spesso più efficace agire nel processo concorsuale (es. insinuazione al passivo) o adottare rimedi civili, oltre a verificare tempestivamente le notifiche processuali

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