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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19958/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risulta una riforma nel merito della sentenza d'appello; resta quindi ferma la decisione impugnata, compreso il diniego dell'attenuante richiesta.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 22/10/2024. L'unico motivo deduceva vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo in sostanza che il giudice di merito non avrebbe correttamente valutato le ragioni per negare l'attenuante. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto che la censura attenga al trattamento punitivo e che la motivazione di merito fosse sufficiente e non illogica, avendo la sentenza impugnata esaminato le deduzioni difensive e richiamato, tra le ragioni ostative, il complessivo danno criminale causato e il valore dei beni sottratti.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La mancata concessione della circostanza attenuante è stata ritenuta legittima perché sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, fondata sul complessivo danno criminale e sul valore dei beni sottratti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura di legittimità che investe il diniego di una circostanza attenuante relativa al trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del merito, se la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Il giudice di merito può negare l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità valorizzando il complessivo danno criminale e il valore dei beni sottratti, purché tale apprezzamento sia adeguatamente motivato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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