Corte di giustizia, Sentenza C-789/23
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell' 11 dicembre 2025. — I. J. contro « Registrų centras » VĮ. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Condizioni per l’iscrizione nel registro nazionale di un contratto matrimoniale concluso in uno Stato membro diverso da quello dell’iscrizione – Indicazione del numero di identificazione personale di almeno uno dei due coniugi – Restrizione – Giustificazione – Esattezza e autenticità dei dati contenuti nel registro nazionale – Proporzionalità. — Causa C-789/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una normativa lituana che imponeva, per l’iscrizione nel registro nazionale dei contratti matrimoniali di un atto concluso in un altro Stato membro, l’indicazione del numero di identificazione personale lituano di almeno uno dei coniugi. Ha ritenuto che tale requisito costituisca una restrizione alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione, perché introduce una disparità di trattamento rispetto ai contratti conclusi in Lituania. Pur essendo idonea a garantire l’esattezza e l’autenticità dei dati del registro, la misura è sproporzionata se l’identificazione può essere assicurata mediante altri dati già contenuti nell’atto.
Libera circolazione dei cittadini UE e iscrizione in un registro nazionale di un contratto matrimoniale concluso in un altro Stato membro, subordinata al possesso di un numero di identificazione personale nazionale
La questione giuridica
Se l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE osti a una normativa nazionale che consente l’iscrizione nel registro dei contratti matrimoniali di un contratto concluso in un altro Stato membro solo se esso contiene il numero di identificazione personale lituano di almeno uno dei coniugi, mentre tale requisito non è previsto per i contratti matrimoniali conclusi nello Stato membro di iscrizione, e ciò anche quando lo Stato membro di conclusione rifiuta di integrare l’atto con tale dato.
Principio di diritto
L’articolo 21, paragrafo 1, TFUE osta a una normativa di uno Stato membro che subordina l’iscrizione nel registro nazionale dei contratti matrimoniali di un contratto matrimoniale concluso in un altro Stato membro al fatto che esso indichi il numero di identificazione personale nazionale di almeno uno dei coniugi, se tale requisito non vale per i contratti conclusi nello stesso Stato membro e se gli altri dati contenuti nel contratto consentono comunque di identificare le persone interessate. Una siffatta differenza di trattamento può ostacolare la libera circolazione dei cittadini dell’Unione e, pur perseguendo l’obiettivo legittimo di garantire l’esattezza e l’autenticità dei dati del registro, eccede quanto necessario quando l’identificazione può essere assicurata con dati alternativi presenti nell’atto.
Norme richiamate
- Articolo 21, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 267 TFUE
Libera circolazione e iscrizione di un contratto matrimoniale concluso all’estero
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, riguarda l’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE in relazione alle condizioni imposte da uno Stato membro per l’iscrizione nel registro nazionale dei contratti matrimoniali di un atto stipulato in un altro Stato membro.
Fatti e procedimento principale
I.J., cittadina dell’Unione iscritta all’anagrafe lituana e titolare di un numero di identificazione personale nazionale, aveva sposato in Italia un cittadino italiano. Il matrimonio era stato trascritto in Lituania e l’atto di matrimonio indicava che i coniugi avevano scelto la separazione dei beni. La ricorrente aveva chiesto al Centro dei registri l’iscrizione nel registro dei contratti matrimoniali del fatto giuridico relativo al proprio regime patrimoniale.
Il Centro dei registri aveva respinto la domanda, ritenendo che il contratto matrimoniale concluso all’estero potesse essere iscritto solo se contenesse il numero di identificazione personale lituano di almeno una delle parti. Il giudice lituano ha chiarito che, in realtà, la ricorrente intendeva far registrare il contratto matrimoniale concluso in Italia e che la condizione del numero identificativo nazionale non risultava soddisfatta perché l’ufficio di stato civile italiano aveva rifiutato di integrare l’atto con tale dato.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE osti a una normativa nazionale che:
- subordina l’iscrizione nel registro dei contratti matrimoniali di un contratto concluso in un altro Stato membro alla presenza del numero di identificazione personale lituano di almeno uno dei coniugi;
- non prevede un requisito analogo per i contratti conclusi in Lituania;
- opera anche quando le autorità dello Stato membro di conclusione rifiutano di rilasciare un estratto integrato con tale dato.
Ricevibilità
La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo lituano. Le modifiche intervenute nel 2023 alle norme nazionali non erano applicabili ratione temporis al procedimento principale e la controversia era ancora pendente, sicché la risposta della Corte restava necessaria per decidere sull’impugnazione della decisione del 9 marzo 2022.
Normativa rilevante
Sul piano dell’Unione, la Corte richiama l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, relativo al diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.
Sul piano nazionale, rilevano le disposizioni del codice civile lituano sul contratto matrimoniale e le norme applicabili al registro dei contratti matrimoniali, in particolare il punto 67, che impone per i contratti conclusi all’estero la presenza del numero di identificazione personale lituano di almeno una parte, e il punto 68, che consente la presentazione dei dati per la registrazione.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che l’istituzione dei registri dei contratti matrimoniali e le relative regole rientrano nella competenza degli Stati membri, ma questi devono esercitarla nel rispetto del diritto dell’Unione. La ricorrente, in quanto cittadina dell’Unione, aveva esercitato la libertà di circolazione stipulando il contratto matrimoniale in Italia e cercava di farlo iscrivere in Lituania.
La normativa lituana introduceva una distinzione tra:
- contratti matrimoniali conclusi in Lituania, iscritti senza il requisito del numero di identificazione personale nazionale;
- contratti conclusi in un altro Stato membro, soggetti a tale requisito aggiuntivo.
Secondo la Corte, una simile distinzione può dissuadere o sfavorire i cittadini dell’Unione che abbiano esercitato la libera circolazione, costituendo quindi una restrizione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, poiché l’impossibilità di iscrivere il contratto incide sulla situazione giuridica dei coniugi e sulla tutela dei loro interessi patrimoniali.
La Corte riconosce tuttavia che l’obiettivo di garantire l’esattezza e l’autenticità dei dati contenuti nel registro è legittimo e può giustificare una restrizione. Il requisito del numero di identificazione personale è in astratto idoneo a raggiungere tale obiettivo, perché facilita la corretta identificazione delle persone.
Sul piano della necessità, però, la Corte rileva che il numero di identificazione personale non è l’unico elemento utile all’identificazione. Altri dati presenti nell’atto, come nome, cognome, data e luogo di nascita e, se del caso, il numero del documento presentato alla conclusione del contratto, possono consentire l’identificazione degli interessati. Spetta al giudice nazionale verificare se tali dati siano sufficienti nel caso concreto. Se lo sono, il requisito del numero identificativo nazionale eccede quanto necessario.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE osta a una normativa nazionale che impone, per l’iscrizione nel registro dei contratti matrimoniali di un contratto concluso in un altro Stato membro, la presenza del numero di identificazione personale nazionale di almeno uno dei coniugi, quando tale requisito non esiste per i contratti conclusi nello Stato membro di iscrizione e i dati dell’atto consentono comunque di identificare le persone che lo hanno concluso.
Principio affermato
La registrazione di un contratto matrimoniale concluso in un altro Stato membro non può essere subordinata a un requisito identificativo nazionale più oneroso di quello previsto per i contratti interni, se l’identificazione delle parti è già assicurata da altri dati dell’atto; in tal caso, la misura viola la libera circolazione dei cittadini dell’Unione perché è sproporzionata rispetto all’obiettivo di affidabilità del registro.
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