Corte di giustizia, Sentenza C-121/24
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell' 11 dicembre 2025. — « Vaniz » EOOD contro Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Veliko Tarnovo. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Veliko Tarnovo. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 205 – Responsabilità solidale – Insolvenza del debitore principale – Mantenimento dell’obbligo di pagare l’IVA – Responsabilità solidale di un terzo dopo la cancellazione del debitore principale dal registro delle imprese – Principio della certezza del diritto – Principio di proporzionalità. — Causa C-121/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che la cancellazione del debitore principale dal registro delle imprese non impedisce, in linea di principio, di accertare e far valere la responsabilità solidale di un terzo ai sensi dell'articolo 205 della direttiva IVA. Tale soluzione è giustificata dall'esigenza di garantire l'effettiva riscossione dell'imposta, purché la disciplina nazionale rispetti i principi di proporzionalità e certezza del diritto e sia dimostrato che il terzo conosceva o avrebbe dovuto conoscere il mancato pagamento dell'IVA.
IVA: è compatibile con l'articolo 205 della direttiva 2006/112/CE una normativa nazionale che consente di far valere la responsabilità solidale di un terzo anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese del debitore principale.
La questione giuridica
Se l'articolo 205 della direttiva IVA, letto alla luce dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, osti a una disciplina nazionale che consente di accertare e far valere la responsabilità solidale per IVA nei confronti di un terzo dopo che il debitore principale è stato cancellato come soggetto giuridico; se ciò valga anche quando, dopo la cancellazione, non vi sia un successore legale del debitore principale; e se la prassi amministrativa nazionale sia conforme al principio della certezza del diritto.
Principio di diritto
L'articolo 205 della direttiva IVA, letto alla luce dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, non osta a una normativa nazionale che consenta di far valere la responsabilità solidale di un terzo per l'IVA anche dopo la cessazione dell'esistenza giuridica del debitore principale, purché sia provato che il terzo, pur avendo esercitato il diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che il debitore non avrebbe versato l'imposta; la scomparsa del debitore non estingue, di per sé, l'obbligazione solidale né impedisce il recupero nei confronti del coobbligato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Considerando 44 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 205 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 207 della direttiva 2006/112/CE
Responsabilità solidale IVA dopo la cancellazione del debitore principale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell'Administrativen sad Veliko Tarnovo in una controversia tra la società bulgara Vaniz EOOD e l'amministrazione tributaria locale. Il tema è la possibilità di far valere la responsabilità solidale di un terzo per IVA non versata dal fornitore principale, dopo che quest'ultimo è stato cancellato dal registro delle imprese a seguito di una procedura di insolvenza.
Fatti e procedimento principale
Vaniz aveva acquistato autocarri e noleggiato veicoli da Stars International EOOD, detraendo l'IVA relativa alle fatture emesse da quest'ultima. L'amministrazione fiscale ha accertato che l'IVA dichiarata da Stars International non era stata versata all'Erario. Dopo l'apertura e la chiusura della procedura di insolvenza di Stars International, con conseguente cancellazione della società dal registro, l'amministrazione ha avviato un procedimento di verifica fiscale nei confronti di Vaniz per accertarne la responsabilità solidale e ha emesso un avviso di accertamento in rettifica.
Quadro normativo rilevante
Sul piano del diritto dell'Unione, la Corte richiama il considerando 44 e gli articoli 193, 205 e 207 della direttiva 2006/112/CE. L'articolo 205 consente agli Stati membri di prevedere che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per il pagamento dell'IVA.
Sul piano nazionale, vengono in rilievo:
- l'articolo 177 dello ZDDS, che disciplina la responsabilità solidale del destinatario registrato di una cessione imponibile quando l'IVA non è stata pagata da un altro soggetto registrato e il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere del mancato pagamento;
- l'articolo 168, punti 6 e 7, del DOPK, che prevede che il credito pubblico si estingue dopo la liquidazione o la cancellazione della persona giuridica, salvo la presenza di soggetti terzi responsabili.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto in sostanza se:
- il considerando 44 e l'articolo 205 della direttiva IVA, nonché i principi di proporzionalità e trasparenza/certzza della responsabilità, ostino all'avvio di un procedimento per accertare la responsabilità solidale dopo la cessazione dell'esistenza giuridica del debitore principale;
- dopo la cancellazione del debitore e in assenza di successore legale, sia possibile mantenere un credito registrato nei confronti del debitore principale per poi far rispondere un terzo;
- la prassi amministrativa nazionale sia compatibile con il principio di certezza del diritto.
Ragionamento della Corte
La Corte respinge anzitutto le eccezioni di irricevibilità sollevate dall'amministrazione tributaria, ricordando che la valutazione dei fatti spetta al giudice del rinvio e che la rilevanza delle questioni non integra un vizio di ricevibilità.
Nel merito, la Corte rileva che:
- l'articolo 205 della direttiva IVA consente agli Stati membri di prevedere una responsabilità solidale di un soggetto diverso dal debitore principale per garantire una riscossione efficace dell'imposta;
- la natura stessa della solidarietà implica che la scomparsa di uno dei debitori non estingue, di per sé, l'obbligazione gravante sugli altri condebitori;
- pertanto, la cessazione dell'esistenza giuridica del debitore principale non priva l'amministrazione della possibilità di agire contro il terzo responsabile in solido.
Quanto al principio di proporzionalità, la Corte sottolinea che impedire all'erario di agire contro il terzo dopo la scomparsa del debitore principale comprometterebbe l'effetto utile dell'articolo 205 e potrebbe favorire comportamenti elusivi o abusivi mediante una liquidazione organizzata per sottrarsi al recupero. La misura nazionale, dunque, non va oltre quanto necessario se è limitata ai casi in cui il terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere del mancato pagamento.
Quanto alla certezza del diritto, la Corte osserva che la normativa bulgara, come descritta dal giudice nazionale, rende prevedibile la responsabilità del destinatario che abbia esercitato la detrazione pur conoscendo o dovendo conoscere il rischio di mancato versamento dell'imposta. Inoltre, la presenza di termini di prescrizione ragionevoli e il loro rispetto nel caso concreto escludono, in linea di principio, una rimessa in discussione indefinita della posizione del responsabile in solido.
Decisione
La Corte dichiara che l'articolo 205 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, non osta a una normativa nazionale che consenta di far valere la responsabilità solidale per IVA dopo che il debitore principale ha cessato di esistere come soggetto di diritto, purché sia dimostrato che il terzo, pur avendo esercitato il diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'IVA non sarebbe stata versata.
Principio affermato
La cessazione della personalità giuridica del debitore principale non impedisce, di per sé, l'accertamento della responsabilità solidale di un terzo ai sensi dell'articolo 205 della direttiva IVA; ciò vale se la normativa nazionale è chiara, se la pretesa è esercitata entro termini ragionevoli e se è provata la consapevolezza del terzo circa il mancato pagamento dell'imposta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 11 dic 2025Corte di giustizia, Sentenza C-602/22
- Sentenza · 11 dic 2025Corte di giustizia, Sentenza C-743/23
- Sentenza · 11 dic 2025Corte di giustizia, Sentenza C-789/23
- Sentenza · 11 dic 2025Corte di giustizia, Sentenza C-796/23
- Sentenza · 11 dic 2025Corte di giustizia, Sentenza C-473/24
- Sentenza · 11 dic 2025Corte di giustizia, Sentenza C-485/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →