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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-796/23

Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell' 11 dicembre 2025. — Česká síť s. r. o. contro Odvolací finanční ředitelství. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di soggetto passivo – Socio di una società di diritto civile senza personalità giuridica – Articolo 193 – Determinazione del soggetto passivo debitore dell’imposta. — Causa C-796/23

Giurisprudenza europea62023CJ0796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia affronta una disciplina ceca che imputava al "socio delegato" l’IVA dovuta dall’intera società civile, inclusa quella derivante dai servizi resi dagli altri soci. Richiamando i criteri autonomi del concetto di soggetto passivo e la regola dell’articolo 193 della direttiva IVA, la Corte afferma che il debito d’imposta segue il soggetto che effettua la prestazione imponibile. La violazione delle regole di rappresentanza civilistica non consente di spostare il debito IVA su un soggetto diverso da quello che ha realizzato le operazioni.

IVA: una normativa nazionale non può imputare al "socio delegato" l’IVA dovuta per i servizi imponibili resi dagli altri soci di una società civile priva di personalità giuridica, se sono questi ultimi i soggetti passivi che hanno effettuato le operazioni.

La questione giuridica

Si chiede se gli articoli 9, paragrafo 1, e 193 della direttiva 2006/112 ostino a una disciplina nazionale che, per una società di diritto civile priva di personalità giuridica, considera debitore dell’IVA il c.d. "socio delegato" anche per le prestazioni imponibili rese dagli altri soci ai clienti finali; e se, ai fini della risposta, rilevi che questi altri soci abbiano agito in nome proprio in deroga alle regole civilistiche di rappresentanza della società.

Principio di diritto

Gli articoli 9, paragrafo 1, e 193 della direttiva IVA ostano a una normativa nazionale che, per una società di diritto civile priva di personalità giuridica, pone l’IVA sulle prestazioni imponibili degli altri soci a carico del "socio delegato" quando sono gli altri soci ad aver reso le prestazioni e ad aver operato come soggetti passivi; è irrilevante, a tal fine, che tali soci si siano discostati dalle regole civilistiche di rappresentanza agendo in nome proprio. Se, invece, risultasse applicabile un regime di gruppo IVA o un’ipotesi di abuso, la valutazione muterebbe, ma in mancanza di tali presupposti il debitore è chi ha effettuato le operazioni imponibili.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2013/43/UE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 11 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 193 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 287, punto 7, direttiva 2006/112/CE

IVA sul "socio delegato" in una società civile priva di personalità giuridica

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa ceca) in una controversia tra Česká síť s. r. o. e l’Odvolací finanční ředitelství. La questione centrale è se il diritto dell’Unione consenta a uno Stato membro di far gravare l’IVA, per le prestazioni imponibili rese nell’ambito di una società civile senza personalità giuridica, su un solo socio qualificato come "socio delegato".

Fatti e procedimento principale

Nel 2017 Česká síť cooperava con tre società statunitensi operanti nella Repubblica ceca tramite succursali, nell’ambito di servizi di connessione a Internet forniti ai clienti finali. L’amministrazione fiscale ceca ha ritenuto che tra le imprese esistesse una "società" ai sensi del diritto civile nazionale e ha considerato Česká síť il "socio delegato", debitore dell’IVA per l’intera struttura, includendo anche le operazioni effettuate dalle succursali. Dopo il rigetto dei rimedi amministrativi e del ricorso dinanzi alla corte regionale, la società ha proposto ricorso per cassazione.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, che definisce il soggetto passivo come chi esercita in modo indipendente un’attività economica;
  • l’articolo 193 della stessa direttiva, secondo cui l’IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua la cessione o prestazione imponibile, salvo eccezioni espressamente previste;
  • l’articolo 11 della direttiva 2006/112, relativo al gruppo IVA;
  • l’articolo 287, punto 7, della medesima direttiva, sulla franchigia per taluni soggetti passivi nella Repubblica ceca.

Ragionamento della Corte sulla nozione di soggetto passivo

La Corte ribadisce che la nozione di soggetto passivo è ampia e comprende anche enti privi di personalità giuridica, purché svolgano un’attività economica in modo indipendente. Per stabilire chi sia il soggetto passivo occorre verificare chi operi in nome proprio, per conto proprio, sotto la propria responsabilità e assumendo il rischio economico dell’attività.

La cooperazione stretta tra più operatori, di per sé, non elimina l’indipendenza ai fini IVA. La scelta di collaborare attraverso una struttura comune resta una scelta organizzativa che non basta a far perdere la qualità di soggetto passivo ai singoli operatori.

Applicazione al caso concreto

La Corte osserva che, secondo gli elementi forniti dal giudice del rinvio, le succursali sembravano aver fornito i servizi ai clienti finali in nome proprio, registrando i relativi ricavi, mentre Česká síť aveva un ruolo nell’organizzazione e nell’infrastruttura. In tale contesto, il fatto che i contratti o i documenti contenessero riferimenti a Česká síť non basta, di per sé, a spostare su di essa la qualità di soggetto passivo per le prestazioni rese dalle succursali.

La Corte precisa inoltre che la circostanza che le succursali si siano discostate dalle regole civilistiche di rappresentanza della "società" e abbiano agito in nome proprio è irrilevante per stabilire chi debba pagare l’IVA: ciò può escludere, semmai, che la società civile in quanto tale sia considerata il prestatore, ma non consente di attribuire il debito a un socio diverso da chi ha effettivamente effettuato l’operazione imponibile.

Irrilevanza della normativa nazionale contraria

In base all’articolo 193 della direttiva 2006/112, il debitore dell’IVA è, in linea di principio, il soggetto passivo che effettua la prestazione imponibile. Se i presupposti di eccezione non ricorrono, una normativa nazionale che addossa il tributo a un diverso soggetto, qui il "socio delegato", è incompatibile con il diritto dell’Unione.

La Corte segnala anche che, in astratto, i legami stretti tra le imprese potrebbero eventualmente rilevare in relazione all’articolo 11 della direttiva 2006/112 o a ipotesi di abuso, ma tali profili non risultano decisivi nel caso di specie sulla base degli elementi esaminati.

Dispositivo e principio affermato

La Corte dichiara che gli articoli 9, paragrafo 1, e 193 della direttiva 2006/112 ostano a una normativa nazionale che preveda che il "socio delegato" di una società civile senza personalità giuridica sia debitore dell’IVA relativa ai servizi imponibili forniti dagli altri soci, anche quando questi ultimi hanno trattato con i clienti finali la prestazione di tali servizi. È irrilevante che tali altri soci abbiano violato le regole di rappresentanza civilistica agendo in nome proprio.

Per il giudice nazionale resta però necessario verificare, in concreto, chi abbia effettivamente operato in modo indipendente e, se del caso, se ricorrano i presupposti di un gruppo IVA o di una costruzione artificiosa abusiva.

Come è indicizzato

Materieivafiscalità indirettasoggetto passivosocietà civile senza personalità giuridicarappresentanza nei rapporti con i terzi

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