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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-602/22

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell' 11 dicembre 2025. — ABLV Bank AS contro Comitato di risoluzione unico (SRB). — Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Articolo 7 – Ripartizione dei compiti nell’ambito del meccanismo di risoluzione unico – Articolo 18 – Procedura di risoluzione – Presupposti – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) di non adottare un programma di risoluzione – Competenza del SRB. — Causa C-602/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia respinge integralmente l’impugnazione di ABLV Bank contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato le decisioni del SRB di non adottare programmi di risoluzione per ABLV Bank e per ABLV Bank Luxembourg. La Corte afferma che il SRB ha il potere di adottare anche una decisione negativa, quando reputi non sussistenti le condizioni dell’articolo 18 del regolamento n. 806/2014. Respinge inoltre le censure sulla valutazione di dissesto, sul progetto di misura del FinCEN e sulla ricevibilità del ricorso relativo alla controllata lussemburghese, condannando ABLV Bank alle spese.

Impugnazione sul potere del SRB di adottare una decisione di non adottare un programma di risoluzione ex articolo 18 del regolamento n. 806/2014 e sulla ricevibilità del ricorso contro la decisione relativa alla controllata lussemburghese.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel ritenere che il SRB sia competente ad adottare una decisione formale di non adottare un programma di risoluzione quando reputa non soddisfatte le condizioni dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014; se abbia correttamente valutato la legittimità della constatazione di dissesto o rischio di dissesto e il relativo controllo giurisdizionale; se abbia correttamente respinto le censure sul progetto di misura del FinCEN e su asseriti sviamenti di potere; e se abbia correttamente dichiarato irricevibile il ricorso contro la decisione relativa all’ABLV Bank Luxembourg per difetto di incidenza diretta sulla società madre.

Principio di diritto

Il SRB è competente ad adottare una decisione formale di non adottare un programma di risoluzione quando, a seguito della procedura avviata dalla valutazione BCE sul dissesto o rischio di dissesto, ritenga non soddisfatte le condizioni cumulative dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014; tale decisione chiude la procedura di risoluzione e non richiede l’intervento della Commissione o del Consiglio, perché non comporta l’adozione di misure di risoluzione né l’impiego del Fondo. Il controllo del giudice dell’Unione sulla valutazione del SRB resta limitato alla verifica di esattezza materiale, assenza di errore manifesto, sviamento di potere e rispetto delle garanzie procedurali; in assenza di una lesione diretta della posizione dell’azionista, è corretta l’irricevibilità del ricorso contro la decisione relativa alla controllata per difetto di incidenza diretta.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 291 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 7 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 14 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 15 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 19 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 22 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 29 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 43 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Articolo 82, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE
  • Direttiva 2014/49/UE
  • Direttiva 97/9/CE
  • Regolamento (UE) n. 1024/2013

Impugnazione sulla competenza del SRB a non adottare un programma di risoluzione

La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto contro la sentenza del Tribunale nel caso ABLV Bank/CRU (T‑280/18). La controversia si colloca nel quadro del meccanismo di risoluzione unico disciplinato dal regolamento (UE) n. 806/2014 e riguarda due decisioni del SRB del 23 febbraio 2018 con cui il Comitato ha deciso di non adottare un programma di risoluzione nei confronti di ABLV Bank AS e di ABLV Bank Luxembourg SA.

Fatti e procedimento principale

ABLV Bank, banca lettone e capogruppo, e ABLV Bank Luxembourg, sua controllata lussemburghese, erano enti significativi soggetti alla vigilanza BCE nell’ambito dell’SSM. Dopo l’annuncio del FinCEN statunitense su possibili misure speciali contro ABLV Bank, la BCE intervenne con istruzioni alle autorità nazionali di vigilanza per sospendere i pagamenti e, il 23 febbraio 2018, dichiarò entrambe le entità in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 806/2014. Il SRB fece propria tale valutazione, ma ritenne che mancasse il requisito dell’interesse pubblico di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), e pertanto adottò due decisioni di non adottare un programma di risoluzione. Il Tribunale respinse il ricorso di ABLV Bank, dichiarando irricevibile il ricorso contro la decisione relativa alla controllata lussemburghese per difetto di incidenza diretta sulla società madre.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 18 del regolamento n. 806/2014, che disciplina la procedura di risoluzione e le condizioni per adottare un programma di risoluzione;
  • gli articoli 7, 14, 15, 19, 22, 29 e 43 del medesimo regolamento;
  • l’articolo 82, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE;
  • l’articolo 47 della Carta e le norme processuali sugli effetti e sull’ammissibilità dell’impugnazione. Sono richiamati anche il regolamento (UE) n. 1024/2013 e, in via sistematica, i considerando del regolamento n. 806/2014, soprattutto quelli che evidenziano la necessità di un processo decisionale uniforme, rapido e centralizzato.

Questioni esaminate dalla Corte

La Corte è chiamata a verificare, in sintesi:

  • se il SRB sia competente ad adottare una decisione espressa di non adottare un programma di risoluzione;
  • se il Tribunale abbia correttamente delineato l’intensità del controllo giurisdizionale sulla valutazione di dissesto o rischio di dissesto;
  • se siano stati commessi errori o snaturamenti nella valutazione del progetto di misura del FinCEN e di altri elementi fattuali;
  • se sia corretta l’irricevibilità del ricorso contro la decisione relativa alla controllata lussemburghese.

Competenza del SRB ad adottare una decisione negativa

La Corte conferma che l’articolo 18 del regolamento n. 806/2014 va interpretato nel senso che il SRB è competente non solo ad adottare un programma di risoluzione, ma anche a emettere una decisione di non adottarlo quando ritenga non soddisfatte le condizioni cumulative previste dal paragrafo 1. La Corte fonda tale conclusione su:

  • il tenore dell’articolo 18, che attribuisce al SRB il compito di valutare se sussistano le condizioni per la risoluzione;
  • il contesto normativo, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, e il considerando 33, che parlano di tutte le decisioni concernenti la procedura di risoluzione;
  • la finalità del regolamento, ossia assicurare rapidità, trasparenza e prevedibilità dell’esito della procedura dopo una constatazione di dissesto o rischio di dissesto. Secondo la Corte, se il SRB fosse privo del potere di adottare una decisione negativa, resterebbe un’incertezza incompatibile con gli obiettivi del regolamento. La decisione di non adottare un programma chiude la procedura e non comporta, di per sé, misure concrete né impiego del SRF.

Rapporto con la giurisprudenza Meroni e con la sentenza Commissione/SRB

La ricorrente invocava i limiti della delega di poteri di cui alla giurisprudenza Meroni e alla sentenza Commissione/SRB del 18 giugno 2024. La Corte respinge l’argomento, chiarendo che quella giurisprudenza rileva soprattutto quando l’agenzia esercita un ampio potere discrezionale che si traduce in un vero spostamento di responsabilità. Nel sistema dell’articolo 18:

  • il potere del SRB è delimitato da criteri e condizioni obiettivi;
  • la valutazione finale degli aspetti discrezionali dell’adozione del programma di risoluzione resta affidata alla Commissione e, in casi specifici, al Consiglio;
  • una decisione di non adottare un programma non richiede la stessa ponderazione complessa di interessi che caratterizza l’adozione di un programma. Per questo motivo, la Corte precisa che la sentenza Commissione/SRB non implica che il SRB sia sempre privo di un atto con effetti giuridici autonomi; la limitazione affermata in quella sentenza riguardava i programmi di risoluzione, non le decisioni di chiusura della procedura.

Controllo giurisdizionale sulla valutazione di dissesto o rischio di dissesto

La Corte conferma anche che il controllo del giudice dell’Unione sulla valutazione del SRB resta un controllo di legittimità limitato: il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella del SRB, ma verifica l’assenza di fatti materialmente inesatti, di errore manifesto di შეფასazione e di sviamento di potere. La Corte ritiene che tale standard sia compatibile con l’articolo 47 della Carta e con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, poiché il giudice dell’Unione può comunque esaminare l’esattezza, l’attendibilità e la coerenza degli elementi economici utilizzati. Resta quindi valida la conclusione del Tribunale secondo cui il SRB dispone di un margine discrezionale nella valutazione della condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), dato che si tratta di scelte tecniche e di previsioni economiche complesse.

Dissesto, liquidità e irrilevanza delle cause della crisi

La Corte respinge le censure secondo cui il Tribunale avrebbe valutato in modo errato la nozione di liquidità o ignorato circostanze successive. Conferma che, nel caso concreto, il Tribunale aveva rilevato come il venir meno della fiducia e i ritiri di massa dei depositi rendessero decisiva la disponibilità immediata di liquidità più che indicatori più generali come il coefficiente di copertura. La Corte ribadisce che, ai fini dell’articolo 18, paragrafo 4, le cause che hanno portato all’insolvenza o al dissesto non costituiscono un elemento rilevante: ciò che conta è la sussistenza attuale della condizione di dissesto o rischio di dissesto.

Progetto di misura del FinCEN e sviamento di potere

Quanto al progetto di misura del FinCEN e alle decisioni delle autorità lettoni, la Corte respinge la censura di snaturamento e conferma che il Tribunale non era tenuto a verificare la legittimità delle cause della crisi o a rimettere in discussione il contenuto del progetto statunitense. Inoltre, la Corte conferma che uno sviamento di potere richiede indizi oggettivi, pertinenti e concordanti che dimostrino l’uso del potere per fini diversi da quelli previsti o per eludere una procedura dei Trattati. Il mero fatto che il SRB si sia avvalso, in parte, di elementi provenienti dalla BCE e dalle autorità nazionali non basta a configurare sviamento.

Ricevibilità del ricorso contro la decisione relativa ad ABLV Bank Luxembourg

La Corte conferma l’irricevibilità del ricorso contro la decisione relativa alla controllata lussemburghese, perché tale decisione non produceva effetti diretti sulla posizione giuridica di ABLV Bank come azionista. Il Tribunale aveva ritenuto che il destinatario o, comunque, il soggetto direttamente inciso non fosse la società madre. Le censure fondate sugli annunci pubblici del SRB, sulla nozione di atto impugnabile e sul preteso effetto sulla posizione degli azionisti sono respinte, perché la Corte ritiene corretta l’analisi del Tribunale, che ha valorizzato il testo della decisione e i suoi effetti giuridici concreti.

Esito e spese

L’impugnazione è integralmente respinta. In applicazione delle regole sulle spese, ABLV Bank è condannata a sopportare, oltre alle proprie, anche le spese sostenute dal SRB e dalla BCE.

Principi affermati

  • Il SRB può adottare una decisione formale di non adottare un programma di risoluzione se ritiene che non siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.
  • La procedura di risoluzione si conclude con tale decisione negativa, che non necessita dell’approvazione di Commissione o Consiglio.
  • Le cause della crisi dell’ente non sono rilevanti ai fini della verifica delle condizioni di risoluzione.
  • Il controllo giurisdizionale del giudice dell’Unione resta limitato all’errore manifesto, all’inesattezza materiale, allo sviamento di potere e alle garanzie procedurali.
  • Un azionista non può impugnare una decisione relativa alla controllata se non dimostra un’incidenza diretta sulla propria posizione giuridica.

Come è indicizzato

Materieunione bancariarisoluzione bancariacompetenza del srbcontrollo giurisdizionale degli atti dell'uericevibilità dell'impugnazione

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