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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-473/24

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell' 11 dicembre 2025. — Speyer & Grund GmbH & Co. KG contro Werner & Mertz GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “biocida” – Condizione relativa alla “destinazione” del prodotto – Prodotti a base di aceto destinati ad essere utilizzati sia come alimenti sia come prodotti per la pulizia/disinfettanti di tali alimenti (“prodotti multiuso”) – Ambito di applicazione del regolamento n. 528/2012 – Articolo 2, paragrafi 1 e 2 – Allegato V – Elenco dei tipi di biocidi contemplati dal regolamento – Tutela della salute umana e animale e dell’ambiente. — Causa C-473/24

Giurisprudenza europea62024CJ0473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta il caso di prodotti a base di aceto commercializzati anche come detergenti/disinfettanti di alimenti. Stabilisce che la nozione di biocida non richiede una destinazione esclusiva o principale a fini biocidi, ma chiarisce che i prodotti destinati alla pulizia o disinfezione degli alimenti non rientrano nel regolamento sui biocidi perché non corrispondono ai tipi elencati nell’allegato V. Le questioni relative a CLP e REACH restano assorbite dalla risposta sulla seconda e terza questione.

Nozione di biocida e ambito di applicazione del regolamento n. 528/2012 per prodotti a duplice uso destinati anche alla pulizia/disinfezione di alimenti

La questione giuridica

Se, ai fini della nozione di "biocida", la destinazione biocida debba essere esclusiva o prevalente oppure possa essere anche solo accessoria; se un prodotto destinato anche alla pulizia/disinfezione degli alimenti rientri nel tipo di prodotto 4 dell’allegato V del regolamento n. 528/2012; e se, in presenza dell’eccezione settoriale per gli alimenti, operi l’ulteriore deroga di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento sui biocidi. In via subordinata, se trovino applicazione le esclusioni settoriali di cui ai regolamenti CLP e REACH per i prodotti che siano al tempo stesso alimenti e biocidi.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento n. 528/2012, un prodotto può essere qualificato come biocida anche quando la sua finalità biocida non sia esclusiva né prevalente, essendo sufficiente che essa sia anche solo accessoria, purché siano soddisfatte le altre condizioni cumulative della definizione. Tuttavia, un prodotto destinato alla pulizia o disinfezione degli alimenti non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento sui biocidi, poiché l’allegato V ha carattere tassativo e il tipo 4 concerne la disinfezione di attrezzature, contenitori, utensili, superfici o tubazioni utilizzati per alimenti, non la disinfezione degli alimenti stessi; di conseguenza, per tali prodotti non opera la clausola di estensione dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 528/2012
  • Articolo 2, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 528/2012
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 528/2012
  • Allegato V, regolamento (UE) n. 528/2012
  • Regolamento (UE) n. 334/2014
  • Regolamento delegato (UE) 2019/1819
  • Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
  • Articolo 1, paragrafo 5, lettera e), regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
  • Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
  • Articolo 2, paragrafo 6, lettera d), regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
  • Articolo 31, regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
  • Regolamento (CE) n. 852/2004
  • Regolamento (CE) n. 178/2002
  • Direttiva 98/8/CE

Nozione di biocida e ambito di applicazione del regolamento n. 528/2012 per prodotti a duplice uso destinati anche alla pulizia/disinfezione di alimenti

Si tratta di un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra due operatori del settore dei prodotti per la pulizia, originata dalla commercializzazione di spray a base di acqua e acido acetico/acido citrico presentati anche come prodotti alimentari. La Corte è chiamata a chiarire se tali prodotti, destinati in parte anche alla pulizia o disinfezione di alimenti, rientrino nella nozione di biocida e nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012.

Fatti e procedimento principale

Speyer & Grund commercializzava i prodotti SURIG Essigspray UNIVERSAL e SURIG Essigspray EXTRA in flaconi spray, con etichette e messaggi promozionali che richiamavano sia l’uso alimentare sia un uso per la pulizia. Werner & Mertz, operatore nel mercato dei prodotti per la pulizia, ha sostenuto che tale commercializzazione violasse le regole di concorrenza leale, in combinato disposto con i regolamenti sui biocidi, CLP e REACH, perché i prodotti sarebbero in realtà detergenti e non alimenti.

Il Landgericht Frankfurt am Main ha accolto la domanda; l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main ha confermato, ritenendo che i prodotti fossero biocidi. Investito della cassazione, il Bundesgerichtshof ha sollevato cinque questioni pregiudiziali sull’interpretazione del regolamento sui biocidi e, in subordine, dei regolamenti CLP e REACH.

Normativa rilevante

La pronuncia interpreta in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, soprattutto gli articoli 2 e 3 e l’allegato V;
  • il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), articolo 1, paragrafo 5, lettera e);
  • il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), articolo 2, paragrafo 6, lettera d), e articolo 31;
  • il regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
  • il regolamento (CE) n. 178/2002, quale definizione di alimenti richiamata da CLP e REACH.

La Corte richiama anche i considerando 1, 3, 18 e 19 del regolamento sui biocidi, valorizzando il principio di precauzione, la tutela elevata della salute umana e animale e dell’ambiente, e la necessità di una chiara linea di demarcazione con altra normativa dell’Unione.

Prima questione: nozione di biocida e finalità biocida non esclusiva

La Corte afferma che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento sui biocidi richiede che un prodotto soddisfi tre condizioni cumulative:

  • sia costituito da, contenga o sia in grado di generare uno o più principi attivi;
  • sia destinato a distruggere, eliminare, rendere innocui o controllare organismi nocivi;
  • agisca con mezzi diversi dalla mera azione fisica o meccanica.

Quanto alla seconda condizione, la Corte esclude che la destinazione biocida debba essere esclusiva o prevalente. È sufficiente che il prodotto sia destinato anche a una finalità biocida, pure accessoria rispetto ad altre finalità. Tale lettura è coerente con il testo della disposizione, con il contesto sistematico e con l’obiettivo di tutela elevata perseguito dal regolamento.

Seconda e terza questione: prodotti per la pulizia/disinfezione degli alimenti e allegato V

La Corte precisa anzitutto che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sui biocidi, letto con il considerando 18, implica che l’elenco dei tipi di biocidi dell’allegato V ha carattere tassativo. Non basta dunque che un prodotto soddisfi la definizione generale di biocida: deve anche corrispondere a uno dei tipi elencati.

Per il tipo di prodotto 4 del gruppo 1, la Corte osserva che la descrizione riguarda la disinfezione di:

  • attrezzature,
  • contenitori,
  • utensili per il consumo,
  • superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di alimenti o mangimi.

Tale formulazione concerne le superfici e gli oggetti connessi agli alimenti, non gli alimenti stessi. Il tipo 5, relativo all’acqua potabile, non consente di estendere per analogia la disciplina agli alimenti. Ne consegue che un biocida destinato alla pulizia e disinfezione degli alimenti non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento sui biocidi.

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma: clausola di estensione non applicabile

La Corte ritiene assorbita la questione sull’estensione prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma. Poiché i prodotti in causa non rientrano già nell’ambito di applicazione del regolamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 e dell’allegato V, non occorre verificare se la deroga all’esclusione settoriale per gli alimenti possa comunque attrarli nel regolamento sui biocidi.

Questioni quarta e quinta: CLP e REACH

Le questioni relative all’applicabilità dei regolamenti CLP e REACH restano senza risposta autonoma, in quanto il giudice dell’Unione ritiene sufficiente la soluzione fornita alla seconda e alla terza questione. La sentenza non sviluppa quindi il merito delle esclusioni settoriali per alimenti previste da tali regolamenti, limitandosi a rilevare l’assorbimento.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • la nozione di biocida non richiede una destinazione esclusivamente o principalmente biocida, essendo sufficiente anche una finalità accessoria;
  • un biocida destinato alla pulizia e disinfezione degli alimenti non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 528/2012, letto con l’allegato V, gruppo 1, tipo di prodotto 4.

Implicazioni pratiche

La pronuncia è rilevante per gli operatori che commercializzano prodotti a duplice uso, in particolare nel settore food e nel settore cleaning. La Corte distingue tra prodotti usati su alimenti o su superfici/attrezzature a contatto con alimenti, e prodotti impiegati direttamente sugli alimenti, escludendo questi ultimi dal perimetro del regolamento sui biocidi. Per la qualificazione giuridica resta centrale il dato della destinazione d’uso effettiva, ma entro i confini tassativi dell’allegato V.

Come è indicizzato

Materiebiocidisicurezza alimentareetichettatura e classificazione delle sostanze chimicheREACHconcorrenza sleale

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