Corte di giustizia, Sentenza C-485/24
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell' 11 dicembre 2025. — Locatrans Sarl contro ES. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation - Chambre sociale. — Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Articolo 6 – Contratto di lavoro – Scelta delle parti – Disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta – Determinazione di tale legge – Luogo di lavoro abituale – Cambiamento del luogo di lavoro abituale nel corso del rapporto di lavoro – Collegamenti più stretti del contratto di lavoro con un altro paese – Criteri di valutazione – Presa in considerazione dell’ultimo luogo di lavoro abituale. — Causa C-485/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia chiarisce come individuare la legge applicabile a un contratto di lavoro transfrontaliero ai sensi della Convenzione di Roma quando il lavoratore ha spostato in modo duraturo il proprio centro di attività. Il nuovo luogo di lavoro abituale non sostituisce automaticamente il criterio dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), ma entra nell’esame del collegamento più stretto con un altro paese. Spetta quindi al giudice nazionale valutare tutti gli elementi del rapporto, compreso l’ultimo luogo di lavoro e i collegamenti fiscali e previdenziali, per stabilire se la legge scelta dalle parti debba cedere a quella di un altro Stato.
Contratto di lavoro transfrontaliero: nella determinazione della legge applicabile ex Convenzione di Roma, il nuovo luogo di lavoro abituale può essere considerato nell’esame del collegamento più stretto con un altro paese
La questione giuridica
Se gli articoli 3 e 6 della Convenzione di Roma debbano essere interpretati nel senso che, quando un lavoratore svolge le stesse attività in più Stati contraenti e, dopo aver lavorato per un certo periodo in un determinato luogo, svolge poi le proprie attività in modo duraturo in un altro luogo destinato a divenire il nuovo luogo di lavoro abituale, per determinare la legge applicabile in assenza di scelta delle parti occorra considerare l’intera durata del rapporto oppure il solo periodo più recente; e, in particolare, se il nuovo luogo di lavoro abituale rilevi ai fini dell’esame dell’insieme delle circostanze e del criterio del collegamento più stretto.
Principio di diritto
Nel sistema della Convenzione di Roma, per determinare la legge applicabile a un contratto di lavoro in mancanza di una scelta valida che esaurisca la protezione del lavoratore, il giudice deve in linea di principio prendere in considerazione l’intero rapporto di lavoro; se però, nel corso di tale rapporto, il lavoratore ha svolto le proprie attività in modo duraturo in un nuovo luogo destinato a divenire il nuovo luogo di lavoro abituale, tale ultimo luogo non definisce da solo il paese di esecuzione abituale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), ma deve essere considerato come elemento pertinente nell’esame dell’insieme delle circostanze per verificare se il contratto presenti un collegamento più stretto con un altro paese ai sensi dell’ultima parte dell’articolo 6, paragrafo 2. La Corte esclude quindi una trasposizione automatica, in materia di conflitto di leggi, della giurisprudenza resa sulla competenza giurisdizionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980 (Convenzione di Roma), articoli 3 e 6
- Primo protocollo relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione di Roma, articolo 2
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), articolo 8
- Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, articolo 5, punto 1
- Regolamento (CE) n. 44/2001, articolo 19
- Regolamento (UE) n. 1215/2012, articolo 21
Contratto di lavoro transfrontaliero e legge applicabile ex Convenzione di Roma
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese in materia di conflitto di leggi nei contratti individuali di lavoro. La Corte è chiamata a precisare il rapporto tra il criterio del luogo di lavoro abituale e il criterio del collegamento più stretto quando il lavoratore ha cambiato in modo duraturo il luogo di esecuzione della prestazione nel corso del rapporto.
Fatti e procedimento principale
ES era stato assunto nel 2002 da Locatrans Sàrl, società di trasporti con sede in Lussemburgo, con clausola di ընտրa della legge lussemburghese. Nel 2014 il datore di lavoro, dopo aver rilevato che il lavoratore aveva svolto una parte sostanziale della sua attività in Francia, gli comunicava una modifica dell’orario e poi la cessazione del rapporto per mancata accettazione della riduzione. ES agiva in Francia per contestare la risoluzione del contratto e ottenere varie indennità.
Il conseil de prud’hommes respingeva la domanda ritenendo applicabile la legge lussemburghese; la cour d’appel de Dijon, invece, riteneva che la scelta della legge lussemburghese non potesse privare il lavoratore della protezione derivante dalle norme imperative francesi e riqualificava la cessazione come licenziamento senza causa reale e seria. La Locatrans ricorreva in cassazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- l’articolo 3 della Convenzione di Roma, che consacra la libertà di scelta della legge applicabile;
- l’articolo 6 della medesima Convenzione, che per i contratti individuali di lavoro limita tale libertà e, in mancanza di scelta, prevede come criterio principale la legge del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro;
- in subordine, la legge del paese della sede che ha proceduto all’assunzione, salvo collegamento più stretto con un altro paese.
Sono ricordati anche il primo protocollo interpretativo della Convenzione di Roma, l’articolo 267 TFUE e, in chiave comparativa, il regolamento Roma I, il regolamento Bruxelles I e il regolamento Bruxelles I bis, nonché la convenzione di Bruxelles.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se, per determinare la legge applicabile in assenza di scelta delle parti, occorresse considerare:
- l’intera durata del rapporto di lavoro, oppure
- soltanto il periodo più recente, quando il lavoratore abbia poi svolto in modo durevole la sua attività in un nuovo luogo destinato a diventare il nuovo luogo di lavoro abituale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che l’articolo 6 della Convenzione di Roma contiene norme speciali per il contratto di lavoro: la scelta della legge è ammessa, ma non può privare il lavoratore della protezione derivante dalle norme imperative della legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta.
Il giudice nazionale deve quindi, in un primo tempo, individuare la legge applicabile secondo i criteri dell’articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), che rispondono alle esigenze di prevedibilità e certezza del diritto. Il criterio del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro va interpretato in senso ampio; tuttavia, nella situazione in cui il lavoratore abbia operato in più Stati, il giudice deve prendere in considerazione l’insieme del rapporto di lavoro.
La Corte precisa però che, se nel corso del rapporto il luogo di lavoro abituale si è spostato in un altro Stato e quest’ultimo è destinato a divenire il nuovo luogo abituale, ciò non significa che il nuovo luogo diventi automaticamente il criterio decisivo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a). In questa ipotesi, non essendo possibile individuare un unico paese di esecuzione abituale per l’intero rapporto, occorre fare ricorso al criterio della sede di assunzione e, soprattutto, verificare se dall’insieme delle circostanze emerga un collegamento più stretto con un altro paese.
In tale valutazione il giudice nazionale deve considerare tutti gli elementi significativi del rapporto di lavoro, tra cui il paese di imposizione fiscale, quello di iscrizione alla previdenza sociale e gli altri parametri che hanno inciso su retribuzione e condizioni di lavoro. In questo quadro, il luogo in cui il lavoratore ha svolto la propria attività in modo duraturo nell’ultimo periodo del rapporto, destinato a diventare il nuovo luogo di lavoro abituale, è un elemento pertinente da prendere in considerazione.
La Corte esclude che la soluzione possa essere ricavata in via automatica dalla giurisprudenza sulla competenza giurisdizionale relativa alla Convenzione di Bruxelles e ai regolamenti Bruxelles I e Bruxelles I bis, poiché questi strumenti perseguono obiettivi diversi rispetto alla Convenzione di Roma e, nel frattempo, il legislatore dell’Unione ha espressamente distinto, in materia di competenza, il riferimento all’ultimo luogo di lavoro abituale, distinzione non riprodotta nell’articolo 8 del regolamento Roma I.
Decisione
La Corte risponde che, quando il lavoratore, dopo aver svolto il proprio lavoro per un certo periodo in un determinato luogo, si trova a svolgere le sue attività in un altro luogo destinato a diventare il nuovo luogo di lavoro abituale, quest’ultimo deve essere preso in considerazione nell’ambito dell’esame dell’insieme delle circostanze per determinare la legge applicabile in assenza di scelta delle parti.
Implicazioni pratiche
La decisione è rilevante per i rapporti di lavoro transfrontalieri, in particolare nel settore del trasporto internazionale, perché conferma che il giudice non può fermarsi alla clausola di scelta della legge né a un criterio meccanico legato all’ultimo luogo di attività. Occorre invece una valutazione complessiva dei collegamenti del rapporto, con possibile prevalenza della legge di un diverso Stato se il contratto risulta più strettamente connesso a esso.
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