Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-743/23

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell' 11 dicembre 2025. — A contro GKV-Spitzenverband. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht für das Saarland. — Rinvio pregiudiziale – Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11 – Articolo 13, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafo 8 – Lavoratore che esercita un’attività subordinata nel territorio di più Stati, tra i quali uno Stato membro, la Confederazione svizzera e paesi terzi – Nozione di “parte sostanziale dell’attività” – Presa in considerazione dell’attività esercitata nei paesi terzi. — Causa C-743/23

Giurisprudenza europea62023CJ0743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito come va calcolata la "parte sostanziale" dell’attività per un lavoratore che opera in più Stati membri e anche fuori dall’UE. Ha stabilito che il giudizio deve tenere conto di tutta l’attività lavorativa effettivamente svolta, compresa quella in paesi terzi, e non solo delle prestazioni rese negli Stati membri. Nel caso concreto, ciò può condurre a escludere la legislazione dello Stato di residenza e a far applicare quella dello Stato del datore di lavoro.

Coordinamento della sicurezza sociale: per valutare se un lavoratore subordinato svolga una "parte sostanziale" dell’attività nello Stato di residenza ex articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, vanno conteggiate anche le attività svolte in paesi terzi.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, la verifica della "parte sostanziale" dell’attività nello Stato membro di residenza debba riguardare soltanto l’attività svolta negli Stati membri, oppure l’insieme dell’attività subordinata del lavoratore, comprese le prestazioni eseguite in paesi terzi.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, letto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, la nozione di "parte sostanziale dell’attività" nello Stato membro di residenza si valuta sull’intera attività subordinata concretamente svolta dal lavoratore, includendo anche quella esercitata in paesi terzi; se, computando tutte le attività, nello Stato di residenza non raggiunge una quota sostanziale, il lavoratore resta soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro, salvo le ipotesi speciali previste dal regolamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Accordo sulla libera circolazione delle persone CE-Svizzera (ALCP)
  • Allegato II dell’ALCP
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 11 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 76 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 14 del regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 16 del regolamento (CE) n. 987/2009
  • Articolo 19 del regolamento (CE) n. 987/2009
  • Regolamento (UE) n. 465/2012

Coordinamento della sicurezza sociale per un lavoratore attivo in Stati membri, Svizzera e paesi terzi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landessozialgericht für das Saarland in materia di determinazione della legislazione di sicurezza sociale applicabile a un lavoratore subordinato residente in Germania e impiegato da una società con sede in Svizzera, che svolgeva attività sia in Germania sia in Svizzera, oltre che in paesi terzi.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente nel procedimento principale era dipendente a tempo pieno della Moguntia Food Group AG tra il 1º dicembre 2015 e il 31 dicembre 2020. Secondo la decisione di rinvio, egli lavorava in parte in Svizzera, in parte in telelavoro in Germania e in parte in paesi terzi, con retribuzione mensile invariata. Il GKV-Spitzenverband, istituzione competente del luogo di residenza, aveva rilasciato un certificato A1 attestando l’assoggettamento alla legislazione tedesca; in sede di reclamo aveva confermato tale impostazione, ritenendo che il lavoratore svolgesse una parte sostanziale dell’attività in Germania. Il giudice di primo grado aveva invece annullato tali decisioni e dichiarato applicabile la legislazione svizzera.

Contesto normativo

La Corte richiama l’ALCP tra Unione europea e Confederazione svizzera, in particolare l’articolo 8 e l’allegato II, che rendono applicabili tra le parti, nel settore del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009. Nell’ambito di tale coordinamento, il termine "Stato membro" comprende anche la Svizzera.

Quanto al diritto dell’Unione, sono centrali:

  • l’articolo 11 del regolamento n. 883/2004, che sancisce il principio dell’unicità della legislazione applicabile;
  • l’articolo 13, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sulla persona che esercita abitualmente attività subordinata in due o più Stati membri;
  • l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, che precisa la nozione di "parte sostanziale" e indica come criteri l’orario di lavoro e/o la retribuzione, con una soglia indicativa del 25%.

Questione interpretativa sollevata

Il giudice del rinvio chiedeva se, nel verificare se il lavoratore svolga una parte sostanziale dell’attività nello Stato di residenza, occorra considerare solo l’attività resa negli Stati membri oppure anche quella svolta in paesi terzi. Il dubbio era decisivo perché, limitando il calcolo a Germania e Svizzera, la quota svolta in Germania risultava pari al 50%; includendo anche i paesi terzi, la quota in Germania scendeva al 16%.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il titolo II del regolamento n. 883/2004 costituisce un sistema completo e uniforme di norme di conflitto, volto a evitare tanto il cumulo di legislazioni quanto l’assenza di copertura previdenziale. La regola generale è l’assoggettamento alla legislazione dello Stato di svolgimento dell’attività, mentre l’articolo 13 introduce una deroga per i lavoratori che operano abitualmente in due o più Stati membri.

Sul piano letterale, la Corte osserva che l’articolo 13, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 8, non limitano espressamente la presa in considerazione delle attività alle sole attività svolte negli Stati membri. La nozione di "insieme delle attività" e il riferimento a una "valutazione globale" depongono invece nel senso di un esame complessivo dell’attività del lavoratore.

Sul piano sistematico e teleologico, la Corte sottolinea che la determinazione della legislazione applicabile deve basarsi sulla situazione reale e oggettiva del lavoratore, non su una finzione giuridica. Escludere le attività svolte in paesi terzi altererebbe tale valutazione e potrebbe condurre a un risultato artificioso, non coerente con la finalità di coordinamento e semplificazione perseguita dai regolamenti.

La Corte aggiunge che la presa in considerazione delle attività in paesi terzi non compromette il principio dell’unicità della legislazione applicabile. Anche se la parte sostanziale non fosse svolta nello Stato di residenza, il lavoratore resterebbe soggetto a una sola legislazione, individuata secondo l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), salvo l’ipotesi specifica dell’articolo 14, paragrafo 11, del regolamento n. 987/2009 per i datori di lavoro stabiliti fuori dal territorio dell’Unione.

La Corte respinge inoltre l’argomento secondo cui tale soluzione aumenterebbe il rischio di abusi: la verifica può essere svolta mediante cooperazione tra istituzioni, anche attraverso la richiesta di elementi probatori al datore di lavoro, nel quadro dell’obbligo di cooperazione previsto dall’articolo 76 del regolamento n. 883/2004.

Decisione e conseguenze per il giudice nazionale

La Corte risponde che, per stabilire se il lavoratore svolga una parte sostanziale dell’attività nello Stato membro di residenza, occorre prendere in considerazione non solo l’attività esercitata negli Stati membri, ma anche quella svolta nei paesi terzi.

Applicando tale criterio al caso concreto, la Corte rileva che, se il dato del 16% fosse confermato dal giudice del rinvio, il lavoratore non avrebbe svolto una parte sostanziale della sua attività in Germania e sarebbe quindi soggetto, in linea di principio, alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha il proprio domicilio, cioè la Svizzera.

Principio affermato

La nozione di "parte sostanziale dell’attività" ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, deve essere valutata sull’intera attività lavorativa effettivamente svolta dal lavoratore subordinato, comprese le prestazioni eseguite in paesi terzi, perché solo così si riflette la situazione reale e si individua correttamente la legislazione di sicurezza sociale applicabile.

Come è indicizzato

Materiesicurezza socialelavoratori migrantilibera circolazione delle personedeterminazione della legislazione applicabilecoordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.