Cassazione Penale, Sentenza n. 46570/2024 del 18/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nel procedimento per furto di una bicicletta elettrica; il motivo unico dedotto è violazione della legge penale in riferimento all'art. 120 cod. pen., deducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di rilevare l'esistenza di un'istanza punitiva chiaramente evincibile dalla cosiddetta "denuncia-querela" resa dalla persona offesa il 20/10/2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur non richiedendosi particolari formule per la querela, la volontà di chiedere la punizione deve risultare in modo chiaro e non equivoco dall'atto della persona offesa; nella fattispecie la dichiarazione resa in Questura, benché riportata in un verbale intitolato "ricezione denuncia/querela", non conteneva alcuna espressa o implicita richiesta di punizione, ma solo la descrizione dei fatti (denuncia del furto, segnalazione e recupero del mezzo). Pertanto la valutazione della Corte d'appello — che ha qualificato l'atto come mera denuncia priva di istanza punitiva — è fondata, logicamente congrua e insindacabile in sede di legittimità. Inoltre il ricorso è stato censurato anche per genericità e difetto di autosufficienza. La qualità di parte pubblica del ricorrente ha esentato quest'ultimo dalle spese processuali.
Norme richiamate
art. 120 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte non ha ritenuto che dalla denuncia emergesse la volontà richiesta dalla querela ai sensi della normativa e della giurisprudenza, e quindi non ha ravvisato profili di illegittimità connessi all'applicazione della norma invocata.
Giurisprudenza di legittimità sulla querela (Sez. 2, n. 5193/2019; Sez. 5, n. 15691/2013; Sez. 5, n. 42478/2001 e altre)
Principio consolidato secondo cui, pur non essendo richieste formule sacramentali, la querela richiede un'espressione chiara e non equivoca della volontà di punizione; l'apprezzamento in ordine all'esistenza di tale volontà è giudizio di merito che, se basato su congrua valutazione logico-giuridica, è insindacabile in Cassazione.
Regole processuali sull'esonero dalle spese per la parte pubblica
La qualifica di parte pubblica del ricorrente (Procuratore) comporta l'esonero dalla condanna alle spese processuali, come operativamente riportato nella decisione.
Massime di principio
- La qualificazione formale di un atto come "denuncia/querela" ad opera della polizia giudiziaria non è decisiva: conta il contenuto sostanziale delle dichiarazioni della persona offesa per verificare la volontà punitiva.
- Perché un atto integri una querela è necessario che emerga, in modo chiaro e non equivoco, la volontà della persona offesa che si proceda penalmente; semplici descrizioni dei fatti e richieste di intervento delle forze dell'ordine non sono automaticamente sufficienti.
- La valutazione in ordine all'esistenza della querela è un giudizio di merito che la Cassazione sindaca solo se carente dei canoni logico-giuridici; se la motivazione della Corte territoriale è congrua e logica, resta insindacabile in sede di legittimità.
- In impugnazioni per cassazione è fondamentale che il ricorso sia autosufficiente e confronti il contenuto sostanziale degli atti impugnati; argomentazioni meramente formali o generiche (es.: richiamare solo l'intestazione dell'atto) sono vulnerabili e possono portare all'inammissibilità.
- Chi intenda assicurarsi che una denuncia valga come querela deve manifestare esplicitamente, anche con una dichiarazione in calce o con atto separato, la volontà di richiedere la punizione del responsabile, oppure compiere atti che inequivocabilmente dimostrino tale volontà.
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