Sentenza n. 860/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione: - della determinazione n. 434 del 10 febbraio 2026, notificata in pari data, con la quale è stata disposta la revoca integrale della determinazione di concessione n. 1946 del 10 aprile 2018 e della determinazione n. 6160 del 9 novembre 2018, il rigetto della domanda di pagamento saldo n. 24270211162 e l’iscrizione di un debito di Euro 24.500,00 oltre interessi; - della nota prot. n. 2630 del 12 gennaio 2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, inclusa la nota di trasmissione dell’avviso di pagamento PagoPA e tutti gli atti istruttori interni di ARGEA Sardegna, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca di contributi pubblici già concessi ed erogati, rigetto della domanda di saldo e iscrizione di un debito per il recupero di somme
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto, nell'ambito della misura 6.1 del Programma di sviluppo rurale della Sardegna 2014/2020, un premio forfettario di 35.000 euro, del quale 24.500 euro erano stati erogati in acconto. ARGEA Sardegna ha successivamente revocato la concessione e l'erogazione, respinto la domanda di saldo e disposto il recupero dell'acconto, ritenendo non adempiute alcune obbligazioni del bando: il conseguimento, oltre il termine previsto, della certificazione delle competenze professionali; l'iscrizione definitiva alla gestione agricola INPS oltre il termine di 48 mesi; e la mancata trasmissione della documentazione relativa alla manifestazione di interesse per attività informative del progetto collegato alla misura 1. La ricorrente ha dedotto, in particolare, la violazione delle proroghe straordinarie connesse all'emergenza Covid-19 e il travisamento dei fatti, sostenendo la tempestività del conseguimento della competenza professionale; la violazione dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 e del bando per la sussistenza di una causa di forza maggiore, costituita da una grave malattia cronica del legale rappresentante; nonché l'erroneità dell'individuazione della data di iscrizione alla gestione agricola INPS, assumendo quale momento rilevante la data di presentazione della domanda all'ente previdenziale e non quella dell'iscrizione definitiva. ARGEA ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice competente quello ordinario. Secondo il Collegio, la controversia riguarda la revoca di contributi pubblici già concessi ed erogati per il ritenuto inadempimento delle condizioni stabilite dall'avviso: tale fase attiene a una posizione di diritto soggettivo e non a un interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alle proroghe Covid-19, alla forza maggiore, alla malattia del legale rappresentante e alla decorrenza dell'iscrizione previdenziale. Ha precisato che il giudizio potrà essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate, poiché il provvedimento impugnato indicava la possibilità di ricorrere anche davanti al giudice amministrativo. La precedente sospensione cautelare è stata superata dalla decisione definitiva sul difetto di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
definire il presente giudizio con sentenza
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono le relative condizioni, previo avviso alle parti.
art. 11 c.p.a.
dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali secondo le condizioni previste dalla norma.
art. 4 Reg. (UE) n. 640/2014
È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento dell'esenzione dalla revoca dell'aiuto, ma il TAR non ha esaminato la relativa questione per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La controversia relativa alla revoca di contributi pubblici già concessi ed erogati, disposta per l'inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite dall'avviso o dal provvedimento di concessione, attiene a una posizione di diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
- La definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a. è possibile quando, previo avviso alle parti, la causa è matura per la decisione e ricorrono le condizioni previste dalla disposizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →