Regolamento (UE) 2025/2070
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2070 della Commissione, del 13 ottobre 2025, che rettifica alcune versioni linguistiche dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/2070 corregge errori redazionali presenti in alcune versioni linguistiche dell’allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014. La rettifica riguarda una disposizione sui requisiti organizzativi per gli esami, al fine di ristabilire il significato corretto del testo in bulgaro, ceco, lituano, maltese, slovacco, tedesco e ungherese. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rettifica di alcune versioni linguistiche dell’allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014 in materia di requisiti organizzativi per gli esami nel settore della manutenzione aeronautica.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito dell’aviazione civile dell’Unione e incide esclusivamente sulle versioni linguistiche bulgara, ceca, lituana, maltese, slovacca, tedesca e ungherese dell’allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014. La rettifica riguarda la sezione A, capitolo B, punto 147.A.135, lettera b), limitatamente ai requisiti di carattere organizzativo per l’esecuzione degli esami. Non modifica le altre versioni linguistiche né, in sé, l’impianto sostanziale del regolamento (UE) n. 1321/2014 oltre a correggere un errore che alterava il significato della disposizione.
Rettifica di alcune versioni linguistiche dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 1321/2014
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2070 della Commissione interviene in via correttiva su alcune versioni linguistiche dell’allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014, relativo al mantenimento dell’aeronavigabilità e all’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato. La Commissione rileva che errori nelle versioni bulgara, ceca, lituana, maltese, slovacca, tedesca e ungherese alteravano il significato di una disposizione sui requisiti organizzativi per l’esecuzione degli esami, rendendo necessario un intervento di rettifica.
Finalità della rettifica
La rettifica ha natura meramente linguistica ma con rilievo sostanziale, poiché gli errori incidevano sul contenuto normativo della disposizione interessata. Il regolamento precisa che l’intervento non riguarda le altre versioni linguistiche del testo, che restano immutate.
Ambito materiale e disposizione interessata
L’intervento concerne la sezione A, capitolo B, punto 147.A.135, lettera b), dell’allegato IV (parte 147) del regolamento (UE) n. 1321/2014. La norma oggetto di correzione riguarda i requisiti di carattere organizzativo per l’esecuzione degli esami nel quadro dell’approvazione del personale e delle organizzazioni del settore aeronautico.
Base giuridica e contesto istituzionale
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1139, relativo alle norme comuni nel settore dell’aviazione civile. Nel preambolo si dà atto che le misure sono conformi al parere del comitato richiamato dall’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica di alcune versioni linguistiche dell’allegato IV (parte 147)
Corregge le versioni in lingua bulgara, ceca, lituana, maltese, slovacca, tedesca e ungherese dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 1321/2014, nella sezione A, capitolo B, punto 147.A.135, lettera b), relativa ai requisiti di carattere organizzativo per l’esecuzione degli esami. La rettifica interviene perché gli errori linguistici alteravano il significato della disposizione. Non sono interessate le altre versioni linguistiche.
Base giuridica e adozione
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1139. Il considerando richiama anche il parere del comitato di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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