Regolamento (UE) 2025/2123
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2123 della Commissione, del 14 ottobre 2025, recante 350esima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento esegue un aggiornamento tecnico dell’elenco dei soggetti sanzionati ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, in attuazione di una modifica decisa il 6 ottobre 2025 dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La modifica riguarda due persone fisiche già incluse nell’allegato I, con correzione/integrazione dei dati identificativi, della cittadinanza e di ulteriori informazioni. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica puntuale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 per aggiornare i dati identificativi di due persone fisiche soggette a misure restrittive ISIL (Da'esh)/Al-Qaeda.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. Incide esclusivamente sull’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, cioè sulle persone, gruppi ed entità soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. In concreto riguarda due voci dell’elenco "Persone fisiche", per le quali vengono aggiornate informazioni identificative e note accessorie; non introduce un nuovo regime sanzionatorio generale né amplia il novero dei destinatari oltre i nominativi già iscritti.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2123 della Commissione realizza una 350esima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002, che impone misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. L’intervento è di natura puntuale e aggiorna due voci dell’elenco delle persone fisiche contenuto nell’allegato I, in coerenza con una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 6 ottobre 2025.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 contiene l’elenco dei soggetti ai quali si applica il congelamento di fondi e risorse economiche. La Commissione, richiamando la base giuridica interna al regolamento sanzionatorio, interviene per allineare i dati elencati nell’Unione alle modifiche decise a livello ONU. Il regolamento non istituisce nuove misure sostanziali, ma aggiorna informazioni identificative rilevanti ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari delle restrizioni.
Modifiche apportate alle voci dell’elenco
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In particolare:
- per Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed, la voce viene sostituita con una versione più completa, che include il nome in grafia originale araba, conferma gli alias, sostituisce il riferimento a "nazionalità" con "cittadinanza" egiziana e aggiunge ulteriori informazioni, tra cui il codice fiscale italiano, la qualifica di latitante e l’indicazione che sarebbe stato ucciso nel 2012 nella zona di confine fra Afghanistan e Pakistan;
- per Aris Sumarsono, la voce viene aggiornata mantenendo gli alias certi e incerti, i dati anagrafici e gli indirizzi, ma aggiungendo l’informazione che il soggetto è stato condannato a 15 anni di reclusione in Indonesia nel gennaio 2022.
Per entrambe le persone resta ferma la data di designazione originaria: 24.4.2002 per il primo soggetto e 16.5.2005 per il secondo, ora espressamente richiamata ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 881/2002.
Effetti giuridici e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per gli operatori che devono verificare la corrispondenza dei dati dei soggetti iscritti nelle liste sanzionatorie.
Rilievi pratici per gli operatori
Per avvocati, banche, intermediari e professionisti che assistono soggetti esposti a misure restrittive, il provvedimento ha rilievo operativo soprattutto sotto il profilo dell’aggiornamento delle anagrafiche sanzionatorie. L’aggiornamento dei dati identificativi serve a ridurre il rischio di errori di omonimia o di mancato allineamento delle screening lists interne con l’elenco UE vigente.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5. La finalità è adeguare l’allegato I, contenente l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche.
Aggiornamento dell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Le modifiche riguardano due voci dell’elenco "Persone fisiche".
Modifica della voce Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed
La voce è sostituita con un testo aggiornato che aggiunge il nome nella grafia originale in arabo, conferma gli alias, sostituisce "nazionalità" con "cittadinanza" egiziana, mantiene data e luogo di nascita, conferma il codice fiscale italiano SSYBLK62T26Z336L e la qualifica di latitante secondo le autorità italiane, aggiunge l’informazione secondo cui sarebbe stato ucciso nel 2012 nella regione di confine fra Afghanistan e Pakistan, e riporta la data di designazione del 24.4.2002 ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i).
Modifica della voce Aris Sumarsono
La voce è sostituita con un testo aggiornato che conferma alias certi e incerti, data e luogo di nascita, cittadinanza indonesiana e indirizzi, ma riformula alcuni dati territoriali in parentesi. Viene inoltre aggiunta l’informazione che il soggetto è stato condannato a 15 anni di reclusione in Indonesia a gennaio 2022. La data di designazione resta il 16.5.2005 ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i).
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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