Regolamento (UE) 2026/473
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/473 della Commissione, del 14 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1187 che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi Iodine based products - CID LINES NV
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’autorizzazione dell’Unione concessa alla famiglia di biocidi a base di iodio di CID Lines NV. A seguito della mancata presentazione di domande di rinnovo per i principi attivi nel tipo di prodotto 4, la Commissione elimina tali impieghi dall’SPC e sostituisce integralmente l’allegato del regolamento del 2020. Viene inoltre riconosciuto un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte del tipo di prodotto 4, mentre restano in vigore gli usi veterinari del tipo di prodotto 3.
Modifica dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Iodine based products – CID LINES NV" con eliminazione degli usi nel tipo di prodotto 4 e aggiornamento del relativo SPC.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla famiglia di biocidi "Iodine based products – CID LINES NV", titolare CID Lines NV, autorizzata a livello dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’intervento riguarda la revisione dell’autorizzazione originaria rilasciata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1187 e, in particolare, la soppressione degli usi nel tipo di prodotto 4, poiché dal 1° settembre 2025 non risultano più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), per tali usi. Restano disciplinati gli usi nel tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria) indicati nell’allegato sostitutivo; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. È previsto un periodo di tolleranza per la messa a disposizione sul mercato e l’uso delle scorte relative al tipo di prodotto 4 fino al 27 febbraio 2026 per la messa a disposizione e fino al 26 agosto 2026 per l’uso.
Modifica dell’autorizzazione per la famiglia di biocidi "Iodine based products – CID LINES NV"
Il regolamento interviene sull’autorizzazione dell’Unione già rilasciata alla famiglia di biocidi a base di iodio commercializzata da CID Lines NV. La modifica si rende necessaria perché, per i principi attivi utilizzati nel tipo di prodotto 4, non sono state presentate domande di rinnovo nei termini e, dal 1° settembre 2025, non risultano più soddisfatte le condizioni richieste dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Contesto normativo e ragioni della modifica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e, in particolare, l’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), quale base giuridica per la modifica dell’autorizzazione dell’Unione. La famiglia di biocidi era stata autorizzata con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1187 per gli usi nei tipi di prodotto 3 e 4; tuttavia, lo iodio e il polivinilpirrolidone iodio avevano un’approvazione in scadenza al 31 agosto 2025 e, per il tipo di prodotto 4, non era stata presentata domanda di rinnovo.
Procedura seguita dalla Commissione
La Commissione ha informato CID Lines NV il 2 aprile 2025 della propria intenzione di modificare l’autorizzazione, consentendo alla società di presentare commenti o ulteriori informazioni ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La società ha risposto il 16 aprile 2025 comunicando di aver preso atto dell’informazione e di non avere osservazioni. Nei considerando si precisa inoltre che è opportuno concedere un periodo di tolleranza per le scorte in conformità all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012.
Effetto principale della modifica: esclusione del tipo di prodotto 4
Il nucleo dell’intervento consiste nella soppressione di tutte le indicazioni relative al tipo di prodotto 4 dall’SPC. La Commissione precisa che le indicazioni, gli usi e le informazioni riferiti a tale tipo di prodotto devono essere rimossi dai meta SPC iniziali 7 e 8 e che il meta SPC 9 iniziale deve essere eliminato integralmente. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1187 viene quindi sostituito integralmente con una versione aggiornata e più chiara da pubblicare nel registro dei biocidi.
Periodo di tolleranza per le scorte del tipo di prodotto 4
Per consentire la gestione delle scorte già presenti sul mercato, il regolamento prevede una disciplina transitoria espressa:
- i biocidi della famiglia possono essere messi a disposizione sul mercato per l’uso nel tipo di prodotto 4 fino al 27 febbraio 2026;
- tali biocidi possono essere utilizzati fino al 26 agosto 2026.
Ambito materiale residuo: usi nel tipo di prodotto 3
L’allegato sostitutivo conserva gli usi relativi al tipo di prodotto 3, cioè l’igiene veterinaria. Vi rientrano numerosi meta SPC riferiti a disinfettanti per capezzoli post mungitura, disinfettanti per mammelle o cute prima della figliatura/parto e disinfettanti concentrati per superfici in ambito veterinario. Per ciascun meta SPC sono indicati composizione, formulazione, frasi di pericolo, consigli di prudenza, modalità d’uso, misure di mitigazione del rischio, pronto soccorso, smaltimento e condizioni di stoccaggio.
Principali prescrizioni operative per gli usi autorizzati
Il testo dell’allegato contiene istruzioni molto dettagliate per i prodotti del tipo 3. Tra gli elementi ricorrenti figurano:
- diluizioni prestabilite per ottenere specifiche concentrazioni finali di iodio o PVP-iodio;
- impiego mediante spruzzatura, immersione o applicazione su pelle integra, a seconda del meta SPC;
- utilizzo professionale, con istruzioni specifiche per l’applicazione manuale o automatica;
- prescrizioni su temperature di utilizzo, contatto minimo, frequenza giornaliera e durata di conservazione delle soluzioni diluite;
- obblighi di protezione individuale, in particolare guanti resistenti a sostanze chimiche, protezione occhi/viso e, per alcuni usi, tuta protettiva;
- divieto di miscelazione con altre sostanze chimiche e indicazioni sul tenere lontani bambini, pubblico e animali fino all’asciugatura o al completamento del trattamento.
Gestione del rischio, pronto soccorso e smaltimento
L’allegato disciplina in modo uniforme le misure di sicurezza. In caso di contatto con gli occhi è normalmente previsto il lavaggio accurato con acqua; in caso di ingestione, il risciacquo della bocca e il ricorso immediato a un medico, con indicazione di non provocare il vomito. Per lo smaltimento, il prodotto inutilizzato e l’imballaggio devono essere eliminati secondo le disposizioni locali; per i prodotti usati è spesso ammesso lo scarico nella rete fognaria urbana o lo smaltimento presso un deposito di letame, con il divieto di rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.
Entrata in vigore e applicazione nel tempo
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° settembre 2025. In tal modo, l’atto produce effetti retrodatati rispetto alla data di adozione del 14 ottobre 2025, coordinando la modifica dell’autorizzazione con la scadenza dell’approvazione dei principi attivi interessati.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato dell’autorizzazione
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1187 con il testo riportato nell’allegato del nuovo regolamento, aggiornando il sommario delle caratteristiche del biocida (SPC) per la famiglia "Iodine based products – CID LINES NV".
Eliminazione degli usi nel tipo di prodotto 4 e periodo di tolleranza
L’articolo 2 prevede che i biocidi della famiglia possano essere messi a disposizione sul mercato per l’uso nel tipo di prodotto 4 fino al 27 febbraio 2026 e possano essere utilizzati fino al 26 agosto 2026. La modifica discende dal venir meno, dal 1° settembre 2025, delle condizioni di autorizzazione per il tipo di prodotto 4 ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° settembre 2025.
Fondamento procedurale e consultazione del titolare
Nei considerando la Commissione richiama l’articolo 48 del regolamento (UE) n. 528/2012 come base per la modifica dell’autorizzazione e indica di aver informato CID Lines NV il 2 aprile 2025, consentendole di presentare osservazioni; la società ha risposto il 16 aprile 2025 dichiarando di non avere osservazioni.
Aggiornamento dell’SPC per il tipo di prodotto 3
L’allegato sostitutivo conserva e dettaglia gli usi autorizzati nel tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria), tra cui disinfettanti per capezzoli post mungitura, disinfettanti per mammelle prima della figliatura/parto e disinfettanti concentrati per superfici veterinarie, con specifiche prescrizioni su diluizione, modalità di applicazione, dispositivi di protezione e limiti d’impiego.
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