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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2064

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2064 della Commissione, del 14 ottobre 2025, recante modifica del regolamento (UE) n. 321/2013 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema materiale rotabile - carri merci del sistema ferroviario nell’Unione europea (STI WAG)

Normativa europea32025R2064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica la STI WAG per allinearla al RID e rafforzare la sicurezza dei carri merci, in particolare sui dispositivi di fissaggio dei semirimorchi, sulla prevenzione incendi e su alcuni requisiti per carri destinati al trasporto di merci pericolose. Introduce nuovi requisiti tecnici, procedure di valutazione, marcature e regimi transitori, con particolare attenzione ai carri in esercizio. Non richiede una nuova notifica degli organismi di valutazione della conformità già notificati per la STI.

Modifica della STI WAG per i carri merci, con aggiornamento dei requisiti tecnici su fissaggio dei semirimorchi, sicurezza antincendio e recepimento di taluni requisiti RID per i carri destinati a merci pericolose.

Ambito di applicazione

Si applica ai carri merci e alle unità del sottosistema "materiale rotabile - carri merci" disciplinato dal regolamento (UE) n. 321/2013, nell’ambito del sistema ferroviario dell’Unione europea e, per il tramite del SEE, anche nei Paesi dello Spazio economico europeo. Incide sia sui veicoli di nuova progettazione e produzione, sia su talune unità in esercizio tramite regimi transitori e applicazione retroattiva di specifici requisiti; alcune disposizioni riguardano solo i carri che rientrano nel capitolo 7.1 del RID e, in parte, sono coordinate con la valutazione di conformità da parte di organismi notificati, detentori, fabbricanti e soggetti responsabili della manutenzione. Sono inoltre previste esclusioni/semplificazioni puntuali, ad esempio per alcuni componenti o materiali esentati dalle prove e per la mancata necessità di nuova notifica degli organismi di valutazione della conformità.

Modifica della STI WAG per i carri merci

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2064 modifica il regolamento (UE) n. 321/2013, che contiene la specifica tecnica di interoperabilità del sottosistema "materiale rotabile - carri merci" (STI WAG). La finalità dichiarata è quella di garantire coerenza con il RID, evitare sovrapposizioni normative, rafforzare la sicurezza e semplificare le procedure di autorizzazione dei veicoli.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama la direttiva (UE) 2016/797 e la decisione delegata (UE) 2017/1474, che impongono alle STI di essere coerenti con la disciplina sulle merci pericolose per ferrovia. I considerando evidenziano inoltre l’esigenza di trasferire dalla normativa RID alla STI alcuni requisiti tecnici sui veicoli, di introdurre nuovi requisiti per i dispositivi di fissaggio dei semirimorchi sui carri tasca e di integrare requisiti di sicurezza antincendio e di prevenzione dei rischi derivanti da forti venti trasversali.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda i carri merci disciplinati dalla STI WAG e, in particolare, le unità munite di dispositivi di fissaggio dei semirimorchi, le unità con requisiti antincendio specifici e i carri che rientrano nel capitolo 7.1 del RID. Le nuove disposizioni incidono sia sulla progettazione e sulla produzione sia, mediante regimi transitori, su unità già in esercizio. Per alcuni profili è prevista l’interazione con il RID e con documenti tecnici ERA richiamati in allegato.

Dispositivi di fissaggio dei semirimorchi

Il regolamento introduce un nuovo punto 4.2.2.4 relativo al fissaggio dei semirimorchi. I dispositivi devono garantire:

  • resistenza alle sollecitazioni longitudinali, laterali e verticali verso il basso;
  • forza di bloccaggio contro le sollecitazioni verticali verso l’alto;
  • indicazioni affidabili sul corretto posizionamento del perno del semirimorchio e sul corretto bloccaggio;
  • marcatura sull’unità su entrambi i lati per ciascun dispositivo.

La conformità dei requisiti di resistenza, forza di bloccaggio e indicazioni è valutata come componente di interoperabilità ai sensi del punto 5.3.6 e del punto 6.1.2.7. Se il dispositivo non è un componente indipendente, la conformità può essere valutata nell’ambito della valutazione del sottosistema.

Il nuovo punto 5.3.6 impone che il dispositivo sia progettato e valutato in funzione dei semirimorchi compatibili e dell’unità sulla quale può essere montato in sicurezza. L’appendice D richiama il documento tecnico ERA/TD-2025/SECURING OF SEMI TRAILERS versione 1.0 per le procedure di dimostrazione della conformità.

Applicazione retroattiva ai veicoli in esercizio

Il punto 7.2.2.5 disciplina le unità già in servizio munite di dispositivi di fissaggio dei semirimorchi. Le unità devono essere rese conformi al requisito di forza di bloccaggio verticale verso l’alto di cui al punto 4.2.2.4.2 entro il periodo transitorio della tabella A.2. La valutazione può essere svolta dal detentore, che può delegarla al fabbricante del dispositivo o al soggetto responsabile della manutenzione; non è richiesta la valutazione da parte di un organismo notificato.

Per la marcatura di conformità al punto 4.2.2.4.4, la verifica è affidata al detentore, con possibile delega al soggetto responsabile della manutenzione. Anche in questo caso non è richiesta una valutazione da parte di un organismo notificato. Le unità valutate positivamente devono riportare la relativa evidenza nella documentazione tecnica.

Sicurezza antincendio e parascintille

Il regolamento sostituisce il punto 4.2.6.1.2.1 e rafforza i requisiti per barriere tagliafuoco e parascintille. Le barriere devono essere installate tra le fonti potenziali di incendio identificate e il carico trasportato in tutte le unità; i parascintille devono rispettare i requisiti del documento tecnico ERA indicato in appendice D. Le barriere e i parascintille devono avere un’integrità di almeno 15 minuti.

Per alcune unità dotate di freni a ceppi, i parascintille sono obbligatori, in particolare per:

  • unità con fondi costruiti con materiali non elencati al punto 6.2.2.8.2.3;
  • unità pianali prive di fondo;
  • unità pianali con aperture nel fondo per alloggiare le ruote.

Sono inoltre specificate le prove di conformità e i materiali esentati dalle prove. Alcuni materiali, come metalli e leghe con determinati rivestimenti, vetro, ceramica e materiali conformi alla categoria C-s3, d2 o superiore, sono considerati conformi senza prova. Anche i fogli di acciaio di almeno 2 mm e i fogli di alluminio di almeno 5 mm sono considerati conformi ai requisiti di integrità senza essere sottoposti a prova.

Requisiti per i carri destinati a merci pericolose

Il regolamento inserisce l’appendice I, dedicata ai carri che rientrano nel capitolo 7.1 del RID. L’appendice va letta congiuntamente al RID e definisce l’equivalenza terminologica tra "carro" del RID e "unità" della STI.

Tra i contenuti principali:

  • requisiti per la resistenza delle cisterne e del loro fissaggio al carro, tenendo conto di pressione massima di esercizio, temperatura di funzionamento e spessore minimo della parete del serbatoio;
  • obbligo di parascintille per il codice WE 6;
  • requisiti per carri destinati a operare in atmosfera potenzialmente esplosiva, con rinvio alle direttive 1999/92/CE e 2014/34/UE;
  • requisiti di costruzione e attrezzature per limitare l’impatto delle collisioni e prevenire l’accavallamento dei respingenti;
  • requisiti per schermi protettivi, materiali, spessori equivalenti e dispositivi antislittamento, a seconda del tipo di accoppiatore finale.

L’appendice disciplina anche i codici WE 1, WE 2, WE 3, WE 4 e WE 5, stabilendo quando i requisiti della STI sono considerati sufficienti per soddisfare le corrispondenti prescrizioni del RID.

Marcature e documentazione tecnica

Il regolamento modifica le disposizioni sulla marcatura dell’unità. Per i requisiti WE relativi ai carri destinati al trasporto di merci pericolose, la conformità deve essere marcata su entrambi i lati dell’unità con caratteristiche grafiche e dimensionali precise: lettere dello stesso carattere usato per la marcatura GE, altezza minima di 100 mm, riquadro di almeno 275 mm per 140 mm e spessore di 7 mm. La marcatura va posta sul lato destro dello spazio contenente il numero europeo del veicolo e la marcatura TEN.

Sono inoltre richiesti riferimenti nella documentazione tecnica dell’unità per attestare le prove effettuate e la conformità a specifici punti della STI, in particolare per il fissaggio dei semirimorchi e per le disposizioni relative ai carri destinati a merci pericolose.

Organismi notificati e moduli di valutazione

Il regolamento specifica che le modifiche introdotte non comportano la necessità di una nuova notifica degli organismi di valutazione della conformità già notificati. In diversi punti si chiarisce che per talune verifiche, soprattutto quelle relative ai veicoli in esercizio e alla marcatura, non è necessaria la valutazione da parte di un organismo notificato. L’appendice F è aggiornata per riflettere le fasi di produzione e i moduli di valutazione applicabili ai nuovi requisiti.

Regimi transitori e date di applicazione

L’appendice A distingue tra un regime transitorio generico di 7 anni e regimi transitori specifici. Tra le principali date di applicazione figurano:

  • 28 settembre 2030 per varie modifiche di carattere generale;
  • 4 novembre 2026 per alcuni requisiti sui dispositivi di fissaggio dei semirimorchi nelle fasi di progettazione e produzione;
  • 4 maggio 2027 per taluni obblighi relativi alla forza di bloccaggio e alla marcatura dei dispositivi di fissaggio dei semirimorchi;
  • 1° gennaio 2027 per i nuovi requisiti sui parascintille e per il trasferimento di alcuni requisiti dal RID alla STI;
  • 1° gennaio 2033 per alcune disposizioni dell’appendice I e per la loro piena applicazione in determinati casi.

Le tabelle A.1 e A.2 distinguono inoltre tra modifiche che incidono solo sui progetti in fase di progettazione e modifiche che incidono anche sulle unità in esercizio, con conseguenze sull’adeguamento retroattivo.

Caso specifico Svezia

Il regolamento riduce l’ambito del caso specifico Svezia relativo ai rilevatori di boccole calde, sostituendo la tabella 12 con nuovi valori per le zone obiettivo e proibite. La modifica è finalizzata a rafforzare i requisiti comuni a livello UE e a semplificare la procedura di autorizzazione dei veicoli.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica della STI WAG

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 secondo quanto indicato nell’allegato del nuovo regolamento di esecuzione.

Nessuna nuova notifica degli organismi di valutazione della conformità

L’articolo 2 stabilisce che le modifiche introdotte non richiedono una nuova notifica degli organismi di valutazione della conformità già notificati sulla base di questa STI.

Entrata in vigore

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Trasferimento di requisiti dal RID alla STI

Tra le modifiche principali vi è l’inserimento nella STI di requisiti già presenti nel RID per armonizzare la disciplina, evitare sovrapposizioni e razionalizzare l’autorizzazione dei veicoli, con valutazione da parte di organismi notificati per alcune verifiche prima dell’autorizzazione.

Dispositivi di fissaggio dei semirimorchi

Viene introdotto un nuovo set di requisiti tecnici per resistenza, forza di bloccaggio, indicazioni di corretto posizionamento/bloccaggio e marcatura sull’unità; sono previste regole di valutazione come componente di interoperabilità e, per l’esercizio, un regime transitorio con applicazione retroattiva di specifiche verifiche entro le date della tabella A.2.

Sicurezza antincendio e parascintille

Sono riformulati i requisiti su barriere e parascintille, con obblighi di installazione in determinate unità, requisiti di integrità minima di 15 minuti e specifiche prove e materiali esentati dalle prove.

Carri destinati a merci pericolose

È aggiunta l’appendice I, che disciplina i requisiti specifici per i carri che rientrano nel capitolo 7.1 del RID, inclusi i codici WE 1, WE 2, WE 3, WE 4 e WE 5 e i criteri relativi a cisterni, respingenti, schermi protettivi e altre attrezzature di carri.

Regimi transitori

L’appendice A distingue modifiche con regime transitorio generico di 7 anni e modifiche con regime transitorio specifico. Per varie disposizioni sono indicate date di applicazione, tra cui 28 settembre 2030, 1° gennaio 2027, 4 novembre 2026, 4 maggio 2027 e 1° gennaio 2033, a seconda del tema e della fase del progetto o del veicolo.

Rinvii a documenti tecnici ERA

L’appendice D integra nuovi documenti tecnici ERA, in particolare il documento ERA/TD-2025/SECURING OF SEMI TRAILERS versione 1.0 e il documento ERA/TD-2024/Spark Arresters versione 1.1, che definiscono procedure di prova e valutazione per i nuovi requisiti.

Come è indicizzato

Materietrasporti ferroviariinteroperabilità ferroviariamerci pericolosesicurezza ferroviarianorme tecniche e conformità

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