Regolamento (UE) 2025/2060
Regolamento (UE) 2025/2060 della Commissione, del 14 ottobre 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dell’acido sorbico (E 200) e del sorbato di potassio (E 202) nelle mousse vegetali non trattate termicamente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il quadro UE sugli additivi alimentari per consentire l’impiego dell’acido sorbico (E 200) e del sorbato di potassio (E 202) come conservanti nelle mousse vegetali non trattate termicamente, entro il limite di 500 mg/kg. La Commissione giustifica l’aggiornamento sulla base della domanda presentata nel 2024, delle caratteristiche tecnologiche del prodotto e delle valutazioni di sicurezza richiamate nei considerando. La misura interviene sull’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dopo l’entrata in vigore.
Modifica del regolamento (CE) n. 1333/2008 per autorizzare l’uso di acido sorbico (E 200) e sorbato di potassio (E 202) nelle mousse vegetali non trattate termicamente, fino a 500 mg/kg.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono o commercializzano mousse vegetali non trattate termicamente nell’Unione europea, nonché alle autorità competenti incaricate del controllo della conformità agli additivi alimentari autorizzati. L’intervento riguarda l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, parte E, categoria di alimenti 16 "Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4". Non introduce un regime generale per tutti i dessert, ma una autorizzazione specifica e limitata alle mousse vegetali non trattate termicamente. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento (UE) 2025/2060 della Commissione: uso di acido sorbico e sorbato di potassio nelle mousse vegetali non trattate termicamente
Il regolamento interviene sulla disciplina degli additivi alimentari per autorizzare un uso mirato dell’acido sorbico (E 200) e del sorbato di potassio (E 202) in una specifica categoria di prodotti: le mousse vegetali non trattate termicamente. La misura si inserisce nel sistema dell’elenco UE degli additivi del regolamento (CE) n. 1333/2008 ed è adottata tramite la procedura di aggiornamento prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008.
Contesto e presupposti dell’intervento
La Commissione richiama che l’elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato sia su iniziativa della Commissione sia su domanda di uno Stato membro o di un soggetto interessato. Nel giugno 2024 è stata presentata una domanda di autorizzazione del sorbato di potassio (E 202) come conservante nelle mousse vegetali non trattate termicamente fino a 500 mg/kg; la domanda è stata poi resa accessibile agli Stati membri secondo la procedura prevista.
Il regolamento evidenzia inoltre che, nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, l’acido sorbico (E 200) e il sorbato di potassio (E 202) sono già disciplinati come gruppo e autorizzati per un impiego combinato in numerosi alimenti, compresi diversi dessert della categoria 16. Le mousse vegetali non trattate termicamente vengono descritte come dessert aromatizzati, con pH compreso tra 3,5 e 5,5, non sottoponibili a pastorizzazione o sterilizzazione senza perdita delle caratteristiche organolettiche; per questo motivo, l’uso di un conservante è considerato necessario per garantire la sicurezza microbiologica fino alla fine della shelf life.
Valutazione di sicurezza e base scientifica
La Commissione richiama il parere scientifico EFSA del 1° marzo 2019 sul follow-up della rivalutazione dell’acido sorbico e del sorbato di potassio. Sulla base dei nuovi dati sulla tossicità riproduttiva, l’Autorità ha fissato una nuova dose giornaliera ammissibile di gruppo pari a 11 mg di acido sorbico/kg di peso corporeo al giorno. I considerando precisano che le stime di esposizione risultavano ben al di sotto di tale valore, sia in media sia ai livelli elevati.
Sulla base del quadro esistente di autorizzazioni e delle stime di esposizione, la Commissione conclude che l’uso nelle mousse vegetali non trattate termicamente non dovrebbe avere un impatto significativo sull’esposizione complessiva e non può avere effetti sulla salute umana. Per tale ragione, per questa specifica modifica non è stato ritenuto necessario richiedere un nuovo parere dell’EFSA.
Modifica normativa introdotta
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 conformemente all’allegato del regolamento.
L’allegato inserisce, nella parte E dell’allegato II e nella categoria di alimenti 16 "Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4", la seguente autorizzazione:
- E 200-202, acido sorbico – sorbato di potassio
- tenore massimo: 500 mg/kg
- condizione d’uso: solo mousse vegetali non trattate termicamente
La modifica è quindi di natura puntuale e settoriale: non amplia in via generale l’uso del gruppo E 200-202 in tutti i dessert, ma introduce una destinazione d’uso specifica con un limite quantitativo preciso.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura vincolante e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.
Implicazioni operative per gli operatori
Per i produttori di mousse vegetali non trattate termicamente, l’atto consente l’impiego del gruppo E 200-202 come conservante entro il limite massimo di 500 mg/kg. In chiave applicativa, occorre verificare che il prodotto rientri effettivamente nella descrizione normativa e che l’utilizzo dell’additivo rispetti sia il tetto quantitativo sia la limitazione funzionale e merceologica introdotta dall’allegato.
Disposizioni principali
Autorizzazione specifica dell’additivo
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, parte E, categoria di alimenti 16, è inserita la voce relativa a "E 200-202 Acido sorbico – sorbato di potassio" con tenore massimo di 500 mg/kg, limitatamente alle "mousse vegetali non trattate termicamente".
Modifica dell’elenco UE degli additivi alimentari
Il regolamento aggiorna l’elenco UE degli additivi autorizzati contenuto nel regolamento (CE) n. 1333/2008, dando attuazione alla procedura di aggiornamento prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008.
Motivazione tecnico-scientifica
La Commissione richiama la domanda presentata nel giugno 2024, l’idoneità tecnologica del sorbato di potassio come conservante per mousse vegetali non trattate termicamente e il parere EFSA del 1° marzo 2019 sulla DGA di gruppo per l’acido sorbico (E 200) e il sorbato di potassio (E 202), pari a 11 mg di acido sorbico/kg di peso corporeo al giorno.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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