Regolamento (UE) 2025/2052
Regolamento (UE) 2025/2052 della Commissione, del 13 ottobre 2025, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni, dei caricabatterie senza fili, dei tappetini di ricarica senza fili, dei caricabatterie per batterie portatili di uso generale e dei cavi USB Type-C in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo organico le specifiche ecocompatibili per gli alimentatori esterni e amplia l’ambito di disciplina a dispositivi correlati, introducendo requisiti di efficienza, interoperabilità, resistenza alla sovratensione e informazioni obbligatorie per il consumatore. Vengono inoltre fissate regole di prova, documentazione tecnica e verifica di conformità per le autorità nazionali di vigilanza del mercato. Il regolamento abroga il previgente regolamento (UE) 2019/1782, prevedendo tuttavia un regime transitorio per alimentatori di ricambio e per taluni alimentatori USB-PD di potenza superiore a 100 W.
Specifiche di progettazione ecocompatibile per alimentatori esterni, caricabatterie senza fili, tappetini di ricarica senza fili, caricabatterie per batterie portatili di uso generale e cavi USB Type-C, con abrogazione del regolamento (UE) 2019/1782.
Ambito di applicazione
Si applica all’immissione sul mercato e alla messa in servizio, nell’Unione, degli alimentatori esterni, dei caricabatterie per batterie portatili di uso generale, dei caricabatterie senza fili, dei tappetini di ricarica senza fili e dei cavi USB Type-C. Restano esclusi, tra gli altri, i gruppi di continuità, le unità di alimentazione separate e alcune relative eccezioni, gli alimentatori per dispositivi medici, per apparecchi di illuminazione di emergenza, per sorgenti luminose a basso flusso luminoso, per docking station di apparecchi autonomi, gli alimentatori destinati esclusivamente a mezzi di trasporto per persone o merci e i prodotti di consumo per i quali il carico principale della tensione trasformata non è erogato a un altro prodotto di uso finale. Il regolamento si applica dal 14 dicembre 2028, con applicazione anticipata del solo articolo 9, paragrafo 3, dal 14 dicembre 2025; è testo rilevante ai fini del SEE.
Specifiche di progettazione ecocompatibile per alimentatori esterni, caricabatterie senza fili, tappetini di ricarica senza fili, caricabatterie per batterie portatili di uso generale e cavi USB Type-C
Il regolamento aggiorna il quadro ecodesign per una categoria di prodotti ad ampia diffusione, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici, favorire l’interoperabilità dei sistemi di ricarica e migliorare la circolarità dei prodotti. Il testo si inserisce nel contesto della direttiva 2009/125/CE, del piano di lavoro 2022-2024 e delle priorità dell’economia circolare, e sostituisce integralmente il precedente regolamento (UE) 2019/1782 con un nuovo impianto tecnico più esteso.
Finalità e razionale della disciplina
Dai considerando emerge che la Commissione ha riesaminato gli alimentatori esterni alla luce del progresso tecnologico, dell’evoluzione delle norme USB e dell’esigenza di ridurre i consumi in modo significativo lungo il ciclo di vita del prodotto. Viene sottolineato che gli alimentatori esterni continuano a essere venduti in grandi quantità e che gli aspetti ambientali rilevanti sono il consumo di energia in uso, i rifiuti a fine vita e le emissioni legate a produzione e utilizzo. Il regolamento mira anche a rendere interoperabili il maggior numero possibile di alimentatori, riducendo il numero di alimentatori necessari per i diversi dispositivi e facilitandone la sostituzione.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 1 disciplina l’immissione sul mercato e la messa in servizio di alimentatori esterni, caricabatterie per batterie portatili di uso generale, caricabatterie senza fili, tappetini di ricarica senza fili e cavi USB Type-C. Restano esclusi, tra gli altri:
- i gruppi di continuità;
- le unità di alimentazione separate, salvo specifiche eccezioni;
- gli alimentatori per dispositivi medici;
- gli alimentatori per apparecchi di illuminazione di emergenza e per sorgenti luminose a basso flusso luminoso;
- le docking station per apparecchi autonomi;
- gli alimentatori destinati esclusivamente a mezzi di trasporto per persone o merci;
- i prodotti di consumo in cui il carico principale della tensione trasformata non è erogato a un altro prodotto di uso finale.
Definizioni chiave
L’articolo 2 chiarisce il perimetro tecnico della disciplina. In particolare, l’"alimentatore esterno" è un prodotto separato dal carico principale, destinato a trasformare corrente alternata monofase in una o più uscite CC o CA, con tensione nominale non superiore a 60 V CC o 42,4 V CA di picco. Sono poi definiti i caricabatterie, i caricabatterie senza fili, i tappetini di ricarica senza fili, i cavi USB Type-C e le spine USB Type-C, nonché gli alimentatori adattivi, gli alimentatori monotensione, multitensione e dinamici, gli alimentatori a bassa tensione, le porte USB-PD, le porte con capacità condivisa e gli alimentatori interoperabili.
Specifiche di efficienza energetica
L’allegato II, punto 1, introduce limiti per:
- la potenza assorbita in condizione a vuoto;
- l’efficienza a basso carico;
- l’efficienza media in modo attivo.
I limiti variano in funzione della tipologia di alimentatore (CA-CC, CA-CA, monotensione, multitensione, a bassa tensione, adattivo) e della potenza nominale di uscita. Per gli alimentatori dinamici, la potenza nominale rilevante è la potenza garantita. Per gli alimentatori con più uscite o con porte condivise, sono previste regole specifiche di calcolo della potenza di uscita e del carico di prova. Per i caricabatterie senza fili e i tappetini di ricarica senza fili sono introdotti limiti specifici di standby: 0,50 W per alcuni tappetini in corrente continua e 0,80 W per i caricabatterie senza fili con alimentatore integrato e per taluni tappetini collegati con cavo CC fisso ad entrambe le estremità.
Prestazione dell’uscita di potenza
L’allegato II, punto 2, stabilisce tolleranze massime tra tensione di uscita dichiarata e nominale. Per uscite diverse da USB Type-C o USB-PD la riduzione massima ammessa è del 10%; per porte USB Type-C o USB-PD la riduzione massima ammessa è del 5%. Per gli alimentatori adattivi i requisiti si applicano a ciascuna tensione fissa di ciascuna porta, incluse le porte con capacità condivisa alle condizioni di carico pertinenti.
Interoperabilità e requisiti specifici per USB Type-C / USB-PD
L’allegato II, punto 3, introduce un nucleo innovativo di interoperabilità. Gli alimentatori CA-CC devono, in linea di principio, essere interoperabili e dotati di almeno una porta USB Type-C o USB-PD, con porta di uscita indipendente dalle altre uscite salvo il caso delle porte con capacità condivisa. La potenza massima di una singola uscita deve essere erogabile tramite una porta USB Type-C o USB-PD e tali porte non devono avere cavi fissi.
Sono previste importanti esenzioni, ad esempio per alimentatori con potenza superiore a 100 W, tensione nominale superiore a 48 V, tensione nominale massima pari o inferiore a 4,5 V, combinazioni di tensione superiore a 20 V e potenza inferiore a 25 W, alimentatori selezionabili dall’utilizzatore, iniettori Ethernet, basi di ricarica, alimentatori installati in involucri elettrici con collegamento permanente, e alimentatori destinati esclusivamente a specifiche categorie di prodotti ad alta esigenza tecnica o di sicurezza (umidità, scariche elettrostatiche elevate, giocattoli, utensili elettrici, apparecchi audio, prodotti con picchi di potenza, telefoni con filo o basi analogiche, ecc.).
Per i prodotti rientranti nell’ambito del punto 3, lettera e), è richiesta una presa USB Type-C associata a una porta USB Type-C o USB-PD lato ingresso CC, salvo che i contatti di alimentazione siano parte integrante del corpo principale dell’apparecchiatura. Inoltre, i cavi venduti con spine USB Type-C a entrambe le estremità devono essere cavi USB Type-C. Il regolamento disciplina anche il logo del "caricabatterie standardizzato", da apporre sugli alimentatori interoperabili, e le indicazioni di potenza massima sulle singole porte e sui cavi 60 W o 240 W.
Resistenza alla sovratensione
Per gli alimentatori interoperabili di classe I o II è richiesta la capacità di superare prove di sovratensione specifiche e, successivamente, di mantenere il rispetto delle prestazioni dell’uscita di potenza. L’allegato IV dettaglia la prova con 10 sovratensioni alternate e livelli di 2,5 kV, con modalità differenti per classe I e classe II. La conformità è verificata anche nell’ambito della procedura di vigilanza del mercato.
Informazioni obbligatorie e documentazione tecnica
L’allegato II, punto 5, richiede informazioni obbligatorie sulla targhetta, sull’involucro, sull’imballaggio, nel manuale e sul sito web accessibile liberamente per almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del modello. Tra gli elementi richiesti figurano, a seconda dei casi:
- potenza di uscita, tensione di uscita, potenza massima totale e potenza massima combinata;
- indicazione "USB-PD" per le porte pertinenti;
- logo del caricabatterie standardizzato;
- marcatura di ciascuna porta USB Type-C o USB-PD con la potenza massima erogabile;
- indicazione "60 W" o "240 W" sui cavi USB Type-C.
La documentazione tecnica deve includere, tra l’altro, i riferimenti alle norme tecniche applicate, i parametri dichiarati, i calcoli, le informazioni sui cavi di prova, la prova di conformità all’interoperabilità, la prova di resistenza alla sovratensione, le giustificazioni delle esenzioni e, per i dispositivi con funzioni ulteriori, le istruzioni per scollegare o disabilitare tali componenti in prova.
Procedura di misurazione e regole di prova
L’allegato IV specifica che misurazioni e calcoli devono essere eseguiti con norme armonizzate o, in mancanza, con metodi affidabili, accurati e riproducibili. Sono disciplinati in modo puntuale i metodi di prova per porte USB Type-C/USB-PD, per uscite non USB, per alimentatori con porte condivise, per alimentatori dinamici e per la distorsione armonica. È inoltre previsto un metodo transitorio, ispirato alla procedura del Ministero dell’Energia degli Stati Uniti, per talune categorie di alimentatori fino alla pubblicazione delle norme armonizzate pertinenti.
Vigilanza del mercato e tolleranze di verifica
L’allegato V stabilisce la procedura che le autorità nazionali devono seguire ai fini della vigilanza del mercato. Le autorità verificano un modello, possono selezionare tre unità aggiuntive in caso di esito sfavorevole, e applicano esclusivamente le tolleranze di verifica previste nella tabella 9. Se uno dei criteri essenziali non è soddisfatto, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi. Le tolleranze sono limitate, ad esempio, al 2% per la tensione di uscita, al 95% del valore dichiarato per l’efficienza in modo attivo e a 0,01 W oltre il dichiarato per la potenza assorbita a vuoto o in standby.
Parametri di riferimento e migliori tecnologie disponibili
L’allegato VI fornisce i parametri di riferimento per le migliori tecnologie disponibili al momento dell’entrata in vigore. Per gli alimentatori esterni monotensione CA-CC, la potenza minima a vuoto indicata è 0,02 W per Pout fino a 250 W, mentre l’efficienza a basso carico e l’efficienza media in modo attivo raggiungono rispettivamente 89,6% e 92,6% per Pout fino a 49 W, e 91,7% e 93,2% per Pout superiori a 49 W.
Abrogazione, transizione e applicazione temporale
Il regolamento (UE) 2019/1782 è abrogato dal 14 dicembre 2028, ma una disciplina transitoria ne conserva alcune disposizioni. In particolare:
- fino al 14 dicembre 2033, per gli alimentatori di ricambio continuano ad applicarsi gli allegati I, II e III del regolamento 2019/1782, a precise condizioni di identificazione del modello sostituito e del prodotto compatibile;
- fino al 14 dicembre 2030, per gli alimentatori USB-PD con potenza nominale superiore a 100 W continua ad applicarsi la vecchia disciplina di efficienza;
- gli alimentatori conformi al nuovo regolamento immessi tra il 14 dicembre 2025 e il 14 dicembre 2028 sono considerati conformi anche al regolamento abrogato.
L’applicazione generale del regolamento decorre dal 14 dicembre 2028, mentre l’articolo 9, paragrafo 3, è anticipato al 14 dicembre 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e esclusioni
L’articolo 1 stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per alimentatori esterni, caricabatterie per batterie portatili di uso generale, caricabatterie senza fili, tappetini di ricarica senza fili e cavi USB Type-C. L’ambito è limitato all’immissione sul mercato e alla messa in servizio. Sono previste esclusioni puntuali per gruppi di continuità, varie unità di alimentazione separate, dispositivi medici, illuminazione di emergenza, sorgenti luminose a basso flusso, docking station per apparecchi autonomi, alimentatori per mezzi di trasporto e prodotti che non alimentano un altro prodotto di uso finale.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce le nozioni centrali, tra cui alimentatore esterno, caricabatterie, batteria portatile di uso generale, caricabatterie senza fili, tappetino di ricarica senza fili, cavo e spina USB Type-C, alimentatore adattivo, porta USB-PD, alimentatore interoperabile e alimentatore di ricambio. Le definizioni sono costruite anche per distinguere alimentatori monotensione, multitensione, dinamici, selezionabili dall’utilizzatore, a bassa tensione e a tensione di base, nonché per disciplinare le porte con capacità condivisa e le specifiche tecniche USB più recenti.
Specifiche di progettazione ecocompatibile
L’articolo 3 rinvia agli allegati II e III, che contengono le specifiche di efficienza energetica, prestazione dell’uscita di potenza, interoperabilità, resistenza alla sovratensione e informazione obbligatoria. Tali specifiche si applicano ai prodotti rientranti nell’ambito del regolamento.
Valutazione della conformità e documentazione tecnica
L’articolo 4 individua come procedure di valutazione della conformità il controllo interno della progettazione o il sistema di gestione di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE. La documentazione tecnica deve contenere i valori dichiarati dei parametri pertinenti, le informazioni sul prodotto richieste e i calcoli effettuati, oltre all’elenco dei modelli equivalenti e, nei casi di dati derivati da altri modelli o da estrapolazione, la relativa giustificazione tecnica.
Vigilanza del mercato
L’articolo 5 impone alle autorità nazionali di utilizzare, nelle verifiche di mercato ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, la procedura di verifica contenuta nell’allegato V. Le tolleranze di verifica sono riservate alle autorità e non possono essere usate dai fabbricanti per dichiarare valori tecnici o per ottimizzare artificiosamente la conformità.
Parametri di riferimento
L’articolo 6 rinvia all’allegato VI per i parametri di riferimento relativi alle migliori tecnologie disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore, in particolare per consumi a vuoto, efficienza a basso carico ed efficienza media in modo attivo.
Riesame
L’articolo 7 impone alla Commissione di riesaminare il regolamento entro il 14 dicembre 2030, valutandone ambito di applicazione, interoperabilità, logo del caricabatterie standardizzato, valori limite di efficienza, tolleranze di regolazione del carico, eventuale introduzione di ulteriori requisiti di efficienza e di risorse, dati sulle materie prime critiche e requisiti di durabilità e affidabilità.
Abrogazione e regime transitorio
L’articolo 8 abroga il regolamento (UE) 2019/1782 a decorrere dal 14 dicembre 2028, salve le disposizioni transitorie dell’articolo 9. Quest’ultimo mantiene fino al 14 dicembre 2033 l’applicazione di talune regole del regolamento abrogato per gli alimentatori di ricambio, e fino al 14 dicembre 2030 la disciplina previgente per gli alimentatori USB-PD con potenza nominale superiore a 100 W; inoltre, gli alimentatori conformi al nuovo regolamento immessi sul mercato tra il 14 dicembre 2025 e il 14 dicembre 2028 sono considerati conformi anche al regolamento 2019/1782.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 10 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione generale dal 14 dicembre 2028, con applicazione anticipata del solo articolo 9, paragrafo 3, dal 14 dicembre 2025.
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