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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2085

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2085 della Commissione, del 13 ottobre 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32025R2085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è consentito l'ingresso di determinate partite avicole e di carni di selvaggina da penna, in seguito a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Per le zone interessate dai nuovi focolai viene disposta la sospensione dell'accesso, mentre per alcune zone del Regno Unito e degli Stati Uniti, a seguito delle misure di contenimento e delle informazioni aggiornate trasmesse, l'ingresso viene nuovamente autorizzato. La modifica è effettuata mediante aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, gli elenchi delle zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti autorizzate all'ingresso nell'Unione di pollame, materiale germinale, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Ambito di applicazione

Si applica all'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti dai paesi terzi interessati, limitatamente alle zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide sui flussi commerciali da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, con sospensione o riapertura dell'autorizzazione per specifiche zone colpite da focolai di HPAI. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada, Regno Unito e Stati Uniti

Il regolamento interviene sul sistema UE degli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all'ingresso nell'Unione di talune partite avicole e di prodotti connessi. La Commissione adotta la modifica alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e delle informazioni aggiornate trasmesse dai paesi interessati sulle misure di contenimento e sulle condizioni sanitarie.

Contesto normativo

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, che consente l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi solo se questi sono elencati in conformità all'articolo 230, paragrafo 1. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l'ingresso di tali partite, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi applicabili negli allegati da I a XXII.

Focolai notificati e valutazione del rischio

La Commissione dà conto della comparsa di nuovi focolai di HPAI nel pollame in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, confermati mediante analisi RT-PCR. In particolare:

  • in Canada sono stati notificati focolai in Alberta e Saskatchewan;
  • nel Regno Unito un focolaio è stato notificato nella contea di Cumbria, Inghilterra;
  • negli Stati Uniti sono stati notificati focolai in Minnesota, South Dakota e Wisconsin.

Le autorità veterinarie dei tre paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e hanno applicato una politica di abbattimento totale. La Commissione, valutate le informazioni fornite, ritiene necessario sospendere l'ingresso nell'Unione dalle zone interessate dai nuovi focolai per proteggere la situazione sanitaria degli animali nell'Unione.

Riapertura di alcune zone precedentemente sospese

Oltre ai nuovi focolai, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno trasmesso aggiornamenti su precedenti episodi di HPAI che avevano determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione. La Commissione prende atto che, a seguito della politica di abbattimento totale e delle successive operazioni di pulizia e disinfezione, la situazione sanitaria non costituisce più una minaccia per la salute pubblica o animale nell'Unione per alcune zone. In conseguenza di ciò, l'ingresso viene nuovamente autorizzato per le zone interessate del Regno Unito e degli Stati Uniti indicate negli allegati modificati.

Modifiche all'allegato V: pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna

L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato nella parte 1, sezione B, e nella parte 2.

Per il Canada:

  • sono aggiunte le zone CA-2.273 e CA-2.274 dopo CA-2.272;
  • CA-2.273 riguarda il Saskatchewan, con area definita da coordinate e con municipi coinvolti in zona di protezione di 3 km e zona di sorveglianza di 10 km;
  • CA-2.274 riguarda l'Alberta, con definizione analoga.

Per il Regno Unito:

  • la zona GB-2.392 è sostituita con una nuova formulazione che riflette la situazione aggiornata al 31 agosto 2025 e al 3 ottobre 2025;
  • è aggiunta la zona GB-2.393 relativa all'area nei pressi di Wetheral, Cumberland, Cumbria, Inghilterra, con raggio di 10 km.

Per gli Stati Uniti:

  • la zona US-2.1028 è aggiornata;
  • le zone US-2.1030 e US-2.1031 sono sostituite;
  • la zona US-2.1041 è sostituita;
  • sono aggiunte le zone US-2.1058, US-2.1059, US-2.1060, US-2.1061 e US-2.1062.

Le descrizioni territoriali in parte 2 precisano per ciascuna zona lo Stato o la provincia, l'area geografica interessata e il raggio della zona di 10 km.

Modifiche all'allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

L'allegato XIV, parte 1, sezione B, è modificato in modo speculare per le partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Per il Canada:

  • sono aggiunte le zone CA-2.273 e CA-2.274, con riferimento a pollame, ratiti e carne di selvaggina da penna (GBM).

Per il Regno Unito:

  • la zona GB-2.392 è sostituita;
  • è aggiunta la zona GB-2.393.

Per gli Stati Uniti:

  • sono aggiornate le zone US-2.1028, US-2.1030, US-2.1031 e US-2.1041;
  • sono aggiunte le zone US-2.1058, US-2.1059, US-2.1060, US-2.1061 e US-2.1062.

Efficacia temporale e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione sottolinea l'urgenza della misura per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Regno Unito e gli Stati Uniti, pur mantenendo la protezione della sanità animale nell'Unione. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di zone ammesse

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati per riflettere la nuova situazione epidemiologica e le conseguenti restrizioni o riaperture per le zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Sospensione per nuove zone colpite da HPAI

Per il Canada sono aggiunte le zone CA-2.273 e CA-2.274; per il Regno Unito la zona GB-2.393; per gli Stati Uniti le zone US-2.1058, US-2.1059, US-2.1060, US-2.1061 e US-2.1062. Tali inserimenti riflettono nuovi focolai notificati tra il 24 settembre 2025 e il 2 ottobre 2025.

Riapertura di alcune zone precedentemente sospese

Per il Regno Unito la zona GB-2.392 e per gli Stati Uniti le zone US-2.1028, US-2.1030, US-2.1031 e US-2.1041 sono aggiornate sulla base di informazioni epidemiologiche ulteriori e delle misure adottate, con conseguente nuova autorizzazione dell'ingresso dalle zone interessate.

Basi fattuali e valutazione della Commissione

La Commissione prende atto delle notifiche di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e delle misure adottate dalle autorità veterinarie nazionali, tra cui zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e politica di abbattimento totale. Sulla base delle informazioni ricevute, ritiene necessario sospendere o ripristinare l'autorizzazione all'ingresso delle partite in funzione del rischio sanitario.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecommercio di animali e prodotti di origine animalemisure veterinariemercato interno

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