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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20290/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 21/05/2024. Il primo ricorso, proposto da uno degli imputati, deduceva in modo promiscuo violazioni motivazionali sia sulla responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio; la Corte rileva che il motivo era del tutto generico nelle prime pagine, evocava questioni scollegate dal caso concreto e, nelle parti successive, introduceva censure di merito non consentite in sede di legittimità. Quanto alla doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte osserva che la censura era già assolutamente generica in appello e non si confrontava con la motivazione del primo giudice, che aveva valorizzato il carattere necessitato delle acquisizioni già intervenute e la confessione. Il secondo ricorso, proposto dall'altro imputato, investiva la recidiva e il diniego delle attenuanti generiche; la Corte ritiene tali censure inammissibili perché il trattamento sanzionatorio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e, in assenza di manifeste illogicità o contraddizioni, non è sindacabile in cassazione. Entrambi i ricorsi vengono quindi dichiarati inammissibili con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sulla genericità dei motivi, sulla devoluzione di questioni di merito non scrutinabili in cassazione e sull'assenza di specifiche censure di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in tema di trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche, ove negate, devono essere specificamente censurate con motivi non generici e con effettivo confronto con la motivazione del giudice di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del merito; il sindacato della Cassazione resta limitato ai vizi rilevanti e alle manifeste illogicità della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare censure generiche, scollegate dal caso concreto o non articolate come critica argomentata di legittimità.
  • Le questioni attinenti alla valutazione del merito e al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione, salvo il caso di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, che deve essere specificamente dedotta.
  • La doglianza sulle circostanze attenuanti generiche deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura generica già in appello non è idonea a fondare il ricorso per cassazione.
  • La recidiva e il diniego delle attenuanti generiche appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, che la Cassazione non può sostituire con una propria valutazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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