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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20846/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da accertamenti emessi per Ires, Irap e IVA nei confronti di una società immobiliare in liquidazione, ritenuta dall'Ufficio interponente effettiva di un fondo immobiliare chiuso formalmente gestito da una SGR. Secondo la ricostruzione dell'Amministrazione, il fondo e la società di gestione sarebbero stati meri schermi, utilizzati per realizzare cessioni e locazioni immobiliari e per conseguire vantaggi fiscali, con omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi e omesso versamento di IVA e Irap. In primo grado erano stati confermati i recuperi per Ires e Irap e annullato il recupero IVA; in appello la pretesa era stata integralmente annullata; in sede di rinvio la decisione di secondo grado aveva nuovamente rigettato gli appelli. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Ufficio deduce la violazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e delle norme IVA indicate, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente addossato all'Amministrazione la prova contraria del fatto che l'IVA fosse stata assolta dalla SGR per conto del fondo interposto, mentre, in caso di interposizione, l'onere di dimostrare il regolare adempimento IVA incombe sull'interponente/contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la sentenza della CTR si ponesse in contrasto con i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di interposizione ai sensi dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 e di riflessi IVA. In particolare, ha ribadito che la norma opera anche ai fini IVA, che non richiede di distinguere tra interposizione fittizia e reale, e che, una volta accertato il totale asservimento del soggetto interposto all'interponente mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, spetta al contribuente fornire la prova contraria dell'assenza di interposizione o della mancata percezione dei redditi. Quanto all'IVA, in un assetto di mandato senza rappresentanza, l'operazione resta imponibile anche nel rapporto tra interponente e interposto; pertanto, non era corretto porre sull'Ufficio l'onere di provare il mancato assolvimento del tributo da parte dell'interposto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973

    "In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"

    La norma non richiede di distinguere tra interposizione fittizia e reale; consente l'imputazione dei redditi all'effettivo possessore anche ai fini IVA e si fonda sulla dimostrazione, anche presuntiva, del totale asservimento dell'interposto all'interponente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova dell'effettivo possesso del reddito per interposta persona incombe sull'Amministrazione, mentre spetta al contribuente la prova contraria dell'assenza di interposizione o della mancata percezione dei redditi.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione di merito è stata censurata per non aver fatto corretta applicazione dei fatti e degli atti acquisiti al giudizio nel riparto dell'onere probatorio.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    È richiamato in relazione al diritto alla detrazione dell'IVA, riconosciuto solo ove sussistano i presupposti formali e sostanziali.

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    Norma IVA richiamata nel motivo di ricorso, senza specifica interpretazione autonoma nel dispositivo argomentativo della Corte.

  • art. 23 d.P.R. 633/1972

    Norma IVA richiamata nel motivo di ricorso, senza specifica interpretazione autonoma nel dispositivo argomentativo della Corte.

  • art. 26 d.P.R. 633/1972

    Norma IVA richiamata nel motivo di ricorso, senza specifica interpretazione autonoma nel dispositivo argomentativo della Corte.

  • art. 36 d.P.R. 633/1972

    Norma IVA richiamata nel motivo di ricorso, senza specifica interpretazione autonoma nel dispositivo argomentativo della Corte.

  • art. 3, terzo comma, d.P.R. 633/1972

    Nel rapporto tra mandatario e mandante, quando il soggetto agisce in nome proprio ma per conto altrui, si applica la finzione di due prestazioni di servizi identiche e il rapporto è soggetto a IVA.

  • art. 7 d.l. 269/2003

    La fattispecie è stata ritenuta esterna al suo perimetro, perché le sanzioni si riferiscono all'effettivo possessore del reddito e non al diverso rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica.

  • art. 82 d.l. 112/2008

    Richiamato nel fatto quale base del regime fiscale della ritenuta applicabile ai fondi immobiliari.

  • art. 115 TUIR

    Richiamato per descrivere il regime di trasparenza fiscale applicato alla società accertata.

Massime di principio

  • L'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 si applica a ogni forma di interposizione, reale o fittizia, senza necessità di qualificare l'operazione sotto una delle due categorie.
  • Ai fini dell'accertamento per interposizione, l'Amministrazione può fondare la propria pretesa su presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare il totale asservimento dell'interposto all'interponente e l'effettivo possesso dei redditi da parte di quest'ultimo.
  • Una volta provata l'interposizione, l'onere della prova contraria grava sul contribuente, che deve dimostrare l'assenza di interposizione oppure la mancata percezione, totale o parziale, dei redditi imputati.
  • La traslazione del reddito d'impresa dall'interposto all'interponente comporta l'imputazione all'effettivo possessore anche dei correlati obblighi tributari e sanzionatori.
  • In materia IVA, se il soggetto interponente agisce in nome proprio ma per conto dell'interposto, il rapporto è assimilato al mandato senza rappresentanza e resta soggetto a IVA anche nel rapporto interno tra i due soggetti.
  • La prova del mancato pagamento dell'IVA da parte dell'interposto non incombe sull'Amministrazione se non in ipotesi particolari di frode carosello; al di fuori di tali casi, il contribuente deve dimostrare il regolare assolvimento del tributo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaInterposizione fittizia

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