Cassazione Penale, Sentenza n. 40910/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma che, pur avendo dichiarato estinti i reati di falso e truffa, ha confermato ai soli effetti civili la condanna al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese. Hanno dedotto: (1) questione di costituzionalità dell'art. 578 c.p.p. per presunta violazione dell'art. 111 Cost. e della normativa comunitaria sulla presunzione di non colpevolezza; (2) carenza di motivazione della decisione impugnata in ordine alla conferma della condanna civile (art. 125 comma 3 e art. 546 comma 1 lett. e c.p.p.); (3) violazione e falsa applicazione della legge penale e della normativa urbanistica, sostenendo che non vi erano elementi per ritenere illeciti i lavori di ristrutturazione e quindi per ascrivere responsabilità civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la questione di compatibilità di cui all'art. 578 c.p.p., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 182/2021 che ha confermato la legittimità della norma: il giudice d'appello, decaduto il giudizio penale per estinzione del reato, decide sugli effetti civili senza riconoscere responsabilità penale. I secondi e terzi motivi sono stati ritenuti infondati perché la Corte di merito, in conformità al primo grado, ha correttamente accertato la responsabilità civile delle imputate per aver reso dichiarazioni mendaci in atto pubblico (dichiarando lavori di mera manutenzione quando erano necessari permessi/autorizzazioni), circostanza che ha indotto l'acquirente al contratto e cagionato il danno (ripristino dello stato di fatto per regolarità urbanistica). È stata altresì dichiarata irricevibile una nota personale della parte civile inviata in cancelleria. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Consente al giudice dell'impugnazione di decidere ai soli effetti civili quando il reato è estinto; il giudice non può però riconoscere la responsabilità penale dell'imputato. La Corte costituzionale n.182/2021 ne ha confermato la compatibilità costituzionale e convenzionale.
sentenza Corte costituzionale n. 182 del 2021
Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata circa l'art. 578 c.p.p., precisando che il giudice d'appello deve pronunciarsi sui soli profili civili senza riattribuire responsabilità penale e senza violare la presunzione di innocenza tutelata a livello costituzionale e convenzionale.
art. 111 Costituzione
Invocato dalle ricorrenti in relazione al diritto al giusto processo e alla presunzione di innocenza; la Corte ha ritenuto che l'art. 578 c.p.p. sia compatibile con tale principio così come interpretato anche alla luce della giurisprudenza europea.
normativa comunitaria / Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu)
Riferimento alla giurisprudenza CEDU sulla presunzione di non colpevolezza: la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 578 c.p.p., limitandosi agli effetti civili, non contrasti con le garanzie convenzionali.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse carente o contraddittoria nei punti rilevati.
art. 546 comma 1 lett. e cod. proc. pen.
Invocato dalle ricorrenti per lamentare mancanza di motivazione nella decisione di merito; la Corte di Cassazione ha invece ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente argomentato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata in relazione ai motivi di ricorso per cassazione presentati dalle imputate secondo i limiti previsti.
Prevede la condanna alle spese processuali della parte privata che ha proposto ricorso se questo è rigettato; applicata dalla Corte per condannare le ricorrenti al pagamento delle spese.
normativa urbanistica (richiamata in motivazione)
Benché non siano indicati articoli specifici, la Corte ha ritenuto che gli interventi sull'immobile richiedessero permessi/autorizzazioni complesse e che la loro assenza integrasse l'inosservanza di norme urbanistiche idonea a costituire elemento della responsabilità civile per dichiarazioni mendaci nell'atto pubblico.
Massime di principio
- Se un reato è dichiarato estinto (es. prescrizione), il giudice dell'impugnazione può comunque pronunciarsi sui soli effetti civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p., purché non riassegni la responsabilità penale.
- La tutela della presunzione di non colpevolezza non impedisce l'accertamento civile separato: l'accertamento sui profili civili è compatibile con la Costituzione e con la Convenzione europea se non travalica la soglia della rinnovata imputazione penale.
- Per impugnare con successo una decisione per carenza di motivazione occorre dimostrare la sussistenza di mancanza, illogicità manifesta o contraddittorietà della motivazione, non semplici questioni interpretative.
- La responsabilità civile derivante da atti pubblici (es. dichiarazioni nell'atto di vendita) può essere accertata se è provato che le dichiarazioni mendaci hanno indotto l'acquirente al contratto e hanno causato un danno concreto (es. ripristino per regolarità urbanistica).
- Documenti o comunicazioni inviate irregolarmente in cancelleria (es. sottoscrizioni non autenticate o invii personali non consentiti) sono irricevibili e non rilevanti ai fini del giudizio.
- Il rigetto del ricorso comporta, di norma, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali secondo le norme (art. 616 c.p.p.).
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