Sentenza del 13/11/2018 n. 192 - Comm. Trib. Prov. Novara
IVA - Costi deducibili - Documentazione di supporto - Onere del contribuente di dimostrare l'esistenza, l'inerenza dei costi - Legittimità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima nella parte in cui ha negato la detrazione dell’IVA non adeguatamente documentata o non dimostrata come inerente all’attività d’impresa. Il contribuente non può ottenere la detrazione sulla base della sola titolarità di un’attività commerciale, dovendo fornire documentazione idonea a dimostrare l’effettività, l’inerenza e la strumentalità dei beni o servizi acquistati.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’applicazione dell’art. 19, comma 1, del D.P.R. 633/1972. Il contribuente sosteneva di poter detrarre l’IVA addebitata in rivalsa dal venditore o prestatore, in quanto soggetto esercente attività d’impresa. La decisione chiarisce però che non è sufficiente dimostrare la sola qualità di imprenditore: occorre provare concretamente l’esistenza dell’acquisto e la sua inerenza o strumentalità rispetto all’attività economica esercitata. L’onere della prova grava sul contribuente e non opera alcuna presunzione automatica di inerenza fondata sulla natura commerciale dell’attività.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
La detrazione dell’IVA è ammessa per acquisti effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, ma richiede la prova dell’effettività dell’operazione e della sua inerenza o strumentalità rispetto all’attività economica. La norma non deroga ai criteri ordinari sull’onere della prova e non consente di presumere l’inerenza dalla sola qualità di imprenditore.
Massime di principio
- Chi chiede la detrazione dell’IVA deve dimostrare non solo di essere un imprenditore o professionista, ma anche che il bene o servizio è stato effettivamente acquistato e presenta un collegamento concreto con l’attività esercitata.
- La documentazione contabile o la fattura, da sole, possono non essere sufficienti se non consentono di verificare l’effettività dell’operazione e la sua inerenza all’attività economica.
- L’inerenza non si presume per il solo fatto che l’acquirente svolga un’attività commerciale: il contribuente deve fornire elementi documentali e, se necessario, elementi extr contabili che dimostrino la funzione strumentale del costo.
- In caso di contestazione, l’Amministrazione finanziaria può negare la detrazione quando il contribuente non assolva l’onere di provare il collegamento tra l’acquisto e l’attività d’impresa.
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