Sentenza del 13/11/2018 n. 1253 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Tassazione delle disponibilità detenute in paesi a fiscalità privilegiata - Art. 12, comma 2ter, D.L. 78/2009 - Efficacia retroattiva - Non sussiste - Mancata compilazione quadro RW - Sanzionabile nel termine ordinario - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova, che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006 e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per gli anni 2002-2006. L'Ufficio sosteneva che l'art. 12, comma 2-ter, del D.L. n. 78/2009 avesse natura procedimentale e fosse quindi applicabile retroattivamente agli anni anteriori al 2009, oltre a sostenere l'applicabilità del raddoppio dei termini per le annualità 2004-2006. Il contribuente contestava invece la retroattività della norma e chiedeva anche la rifusione delle spese.
La decisione
La Commissione Tributaria ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento e degli atti impositivi relativi alle annualità anteriori all'entrata in vigore del D.L. n. 78/2009. Ha ritenuto che la presunzione prevista dall'art. 12, comma 2-ter, non fosse retroattiva e non potesse essere applicata prima del 2009. Ha tuttavia precisato che l'omessa compilazione del quadro RW costituisce una violazione autonoma, sanzionabile anche senza un contestuale accertamento di evasione fiscale; tuttavia, per tali sanzioni non è applicabile il raddoppio dei termini e la notifica deve avvenire entro i termini ordinari. Nel caso concreto, anche gli atti sanzionatori sono stati ritenuti tardivi e quindi l'azione dell'Agenzia è stata dichiarata decaduta. È stato inoltre accolto l'appello incidentale del contribuente, con condanna dell'Agenzia al pagamento di 1.500 euro per le spese dei due gradi di giudizio, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2-ter, D.L. n. 78/2009
La norma ha introdotto la tassazione delle disponibilità detenute nei Paesi a fiscalità privilegiata non dichiarate nel quadro RW.
La disposizione è stata qualificata come non retroattiva e non applicabile alle annualità anteriori alla sua entrata in vigore. La presunzione da essa prevista non può quindi fondare accertamenti relativi a periodi d'imposta precedenti al 2009.
Art. 6, D.L. n. 167/1990
È stato richiamato dall'Ufficio per il recupero a tassazione del reddito presunto derivante dalle somme detenute sul conto corrente estero.
Art. 10, legge n. 289/2002
La decisione considera anche la proroga biennale dei termini, ritenendo comunque decorsi i termini per l'esercizio dell'azione dell'Amministrazione finanziaria.
D.L. n. 223/2006
L'Agenzia ne invocava l'applicazione per sostenere il raddoppio dei termini in presenza di violazioni suscettibili di denuncia penale. Il collegio non ha ritenuto applicabile tale raddoppio alle sanzioni per omessa compilazione del quadro RW.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 2662 del 2 febbraio 2018
La violazione dell'obbligo dichiarativo è sanzionabile a prescindere dall'accertamento di evasioni fiscali connesse alle attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate.
La Cassazione ha distinto l'accertamento reddituale fondato sulla presunzione introdotta nel 2009 dalla violazione autonoma dell'obbligo di dichiarazione nel quadro RW.
Massime di principio
- Una norma tributaria che introduce una nuova presunzione sostanziale o para-sostanziale non può essere applicata retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- L'annullamento dell'accertamento del reddito non comporta automaticamente l'annullamento della sanzione per omessa compilazione del quadro RW, perché l'obbligo dichiarativo costituisce una violazione autonoma.
- Per applicare una sanzione relativa al quadro RW è sufficiente l'omissione dell'obbligo dichiarativo; non è necessario dimostrare anche un'evasione fiscale derivante dalle attività estere.
- Il raddoppio dei termini non può essere applicato automaticamente alle sanzioni per omessa compilazione del quadro RW: in assenza di una specifica base normativa, valgono i termini ordinari.
- Anche quando l'Amministrazione dispone di elementi che provano l'esistenza di attività finanziarie estere, deve rispettare i termini di decadenza applicabili sia per l'accertamento sia per l'irrogazione delle sanzioni.
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