Sentenza del 13/11/2018 n. 573 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Rinvio Cassazione -pertinenzialità- grava sul contribuente l'onere di impugnazione dell'atto di classamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha accolto l'appello del Comune, respinto il ricorso originario della società e dichiarato legittimo l'avviso di accertamento ICI per l'anno 2003. È stata inoltre condannata la XXXXX S.r.l. al pagamento delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio, complessivamente liquidate in 2.900 euro, oltre accessori di legge e tariffa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la decisione che aveva escluso dall'ICI un fabbricato ritenuto rurale e pertinenziale a un fondo agricolo. Ha sostenuto che l'esenzione spettasse solo ai fabbricati catastalmente qualificati come rurali, nelle categorie A/6 o D/10, e che il contribuente dovesse previamente impugnare l'atto di classamento qualora ritenesse errata la categoria attribuita. Nel giudizio di rinvio è risultato che l'immobile era accatastato in categoria D/1 e che la società non aveva impugnato tale classamento.
Norme richiamate
D.Lgs. 504/1992, artt. 1 e 2
Le disposizioni individuano il presupposto dell'ICI e gli immobili soggetti all'imposta; nel caso concreto non è stata ritenuta sufficiente la mera funzione pertinenziale o agricola del fabbricato per escluderlo dall'imposizione.
D.Lgs. 557/1993, art. 9
La ruralità rilevante ai fini dell'esenzione deve risultare anche dalla classificazione catastale prevista dalla normativa. Per i fabbricati iscritti in una categoria diversa da quelle riconosciute come rurali, il contribuente deve contestare previamente il classamento.
Principio giurisprudenziale della Corte di cassazione sul classamento catastale
È onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando, altrimenti, quest'ultimo assoggettato.
La qualificazione sostanziale del bene come pertinenza agricola non consente di ignorare la categoria catastale vigente. Se il contribuente ritiene errato il classamento, deve impugnarlo in via pregiudiziale; in mancanza, l'immobile resta imponibile secondo la categoria attribuita.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione tributaria fondata sulla ruralità o sulla pertinenzialità di un fabbricato, non basta dimostrarne l'uso agricolo concreto: occorre verificare anche la categoria catastale attribuita.
- Se il fabbricato è censito in una categoria non compatibile con l'esenzione, il contribuente deve impugnare tempestivamente l'atto di classamento; non può contestare per la prima volta l'imposizione sostenendo soltanto la funzione pertinenziale del bene.
- In assenza di impugnazione del classamento, l'amministrazione finanziaria e il giudice tributario possono applicare l'imposta sulla base dei dati catastali esistenti.
- La categoria catastale costituisce un elemento decisivo per l'esenzione, ma la verifica va effettuata alla luce della normativa applicabile al periodo d'imposta e dei requisiti formali e sostanziali richiesti.
- La mancata costituzione del contribuente nel giudizio di rinvio e l'assenza di contestazione dei dati catastali hanno consentito di considerare pacifici sia il classamento in categoria D/1 sia la mancata impugnazione.
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