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Sentenza

Sentenza del 13/11/2018 n. 191 - Comm. Trib. Prov. Novara

Modalità telematica e cartacea nei ricorsi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sanzione di 3.179,48 euro, applicata ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis.3, del d.lgs. 471/1997 per l'anno 2012, contestando: la carenza di motivazione dell'atto; il richiamo acritico al processo verbale di constatazione; l'insufficienza della prova circa l'inesistenza delle operazioni e delle fatture; l'errata attribuzione dell'onere probatorio; la mancanza di colpevolezza; l'errata determinazione della sanzione e la mancata applicazione del cumulo giuridico. La società aveva inoltre eccepito l'inammissibilità della costituzione dell'Ufficio, perché le controdeduzioni erano state depositate telematicamente mentre il ricorso era stato introdotto in modalità cartacea.

La decisione

Il ricorso è stato respinto integralmente. La Commissione ha ritenuto legittimo il deposito telematico delle controdeduzioni dell'Ufficio, anche a fronte della scelta cartacea del contribuente, precisando che il contribuente può chiedere alla segreteria la stampa del fascicolo telematico. È stata ritenuta sufficiente la motivazione dell'atto, anche perché era allegato uno stralcio del PVC e la società conosceva già le indagini svolte sul terzo emittente. Quanto alla prova, gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza - assenza di adeguata struttura, personale specializzato e comunicazioni obbligatorie, oltre alle dichiarazioni dei responsabili dei cantieri - sono stati considerati sufficienti a porre a carico della contribuente la dimostrazione dell'effettiva esistenza e inerenza dei costi. Le prove contrarie prodotte dalla società sono state giudicate insufficienti. La sanzione è stata ritenuta adeguatamente motivata e compresa nei limiti di legge; è stata inoltre riconosciuta, in astratto, l'applicabilità del cumulo giuridico alle violazioni ripetute, ma non è stato possibile rideterminarne l'importo per mancanza della documentazione relativa alle precedenti sanzioni. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 9-bis.3, d.lgs. 471/1997

    La sanzione oscilla fra il 5% ed il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

    La disposizione disciplina l'errata applicazione del reverse charge a operazioni inesistenti; la sanzione irrogata nel caso concreto è stata ritenuta compresa nei limiti edittali.

  • Art. 16, d.lgs. 472/1997

    È stato ritenuto che l'atto di contestazione contenesse una motivazione sufficiente in ordine alla norma applicata, ai fatti contestati, agli elementi probatori e alla quantificazione della sanzione.

  • Art. 12, d.lgs. 472/1997

    Applicazione delle disposizioni sul cumulo giuridico in caso di ripetute violazioni.

    La Commissione ha riconosciuto in astratto l'applicabilità della continuazione o del cumulo giuridico, ma ha escluso di poter rideterminare la sanzione unica senza la produzione di tutti gli atti e degli importi delle precedenti sanzioni.

  • Art. 17, d.lgs. 472/1997

    La definizione agevolata di precedenti sanzioni può impedire, secondo la decisione, il successivo cumulo con quelle già definite.

  • Art. 17, d.P.R. 633/1972

    È richiamato in relazione al meccanismo dell'inversione contabile applicato all'operazione oggetto di contestazione.

  • Art. 99, d.lgs. 81/2008

    L'omessa comunicazione obbligatoria all'ASL relativa all'affidamento dei lavori a terzi è stata considerata un elemento indiziario contro l'effettiva esecuzione delle prestazioni, pur non costituendo da sola la prova decisiva.

  • Cassazione, sentenza n. 7897/2016

    Quando l'Amministrazione fornisce indizi, anche presuntivi, sull'inesistenza dei costi, spetta al contribuente provare concretamente l'esistenza, l'effettività e l'inerenza delle operazioni, in applicazione del principio di prossimità della prova.

Massime di principio

  • La scelta del contribuente di introdurre il processo in modalità cartacea non impedisce all'Amministrazione di costituirsi telematicamente, quando il processo tributario telematico è utilizzabile; eventuali difficoltà di accesso al fascicolo possono essere superate chiedendo alla segreteria copia cartacea degli atti.
  • Un atto tributario può essere motivato anche mediante rinvio a un PVC o ad altri atti precedenti, purché tali documenti siano allegati o comunque conoscibili dal contribuente e consentano di comprendere fatti, norme e ragioni della pretesa.
  • In materia di costi e fatture contestati come inesistenti, l'Amministrazione deve offrire elementi indiziari seri; una volta forniti, il contribuente deve documentare in modo concreto l'effettiva esecuzione, l'inerenza e la regolarità delle prestazioni.
  • Documenti generici, come libri del lavoro privi dell'indicazione delle mansioni specialistiche, o dichiarazioni che non attestino direttamente l'esecuzione dei lavori, possono non essere sufficienti a superare gli indizi dell'Ufficio.
  • La colpevolezza nella dichiarazione infedele può essere presunta, ma il contribuente può superare tale presunzione dimostrando l'assenza di colpa o l'oggettiva inevitabilità dell'errore.
  • La richiesta di cumulo giuridico deve essere concreta e corredata dagli atti e dai calcoli delle precedenti sanzioni; in mancanza, il giudice può riconoscerne l'applicabilità astratta ma non rideterminare l'importo.
  • Le sanzioni già definite in via agevolata potrebbero non essere più utilizzabili per il cumulo giuridico; l'eventuale mancata applicazione del cumulo può comunque essere fatta valere, nei casi appropriati, contro gli atti della riscossione.

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