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Sentenza

Sentenza del 13/11/2018 n. 189 - Comm. Trib. Prov. Novara

Recupero credito d'imposta per omessa indicazione della posta nel quadro RV della dichiarazione - Violazione del contraddittorio preventivo - Irrilevanza - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione del contraddittorio preventivo e dei principi di buona fede e collaborazione, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto consentirgli di partecipare al procedimento prima di recuperare il credito d’imposta, contestato per l’omessa indicazione della relativa posta nel quadro RV della dichiarazione. La censura è stata ritenuta infondata perché il controllo era di natura giuridico-formale e non derivava da una verifica operativa o sostanziale.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l’art. 12 della legge n. 212/2000 garantisce il contraddittorio preventivo nell’ambito delle verifiche operative, ma non impone un obbligo generalizzato per i controlli automatizzati o giuridico-formali. In assenza di una specifica previsione normativa, il contraddittorio preventivo non è obbligatorio per il recupero del credito d’imposta oggetto della controversia. Di conseguenza, non è stata ravvisata neppure una violazione dei principi di buona fede e collaborazione.

Norme richiamate

  • Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Le garanzie endoprocedimentali previste dall’art. 12 valgono per le verifiche operative e non per i controlli di tipo giuridico-formale.

    La norma non stabilisce un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per ogni attività di controllo fiscale. Le garanzie partecipative trovano applicazione soprattutto quando l’amministrazione svolge verifiche operative nei confronti del contribuente, non quando si limita a effettuare un controllo documentale o giuridico-formale.

  • Art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Principi di buona fede e collaborazione nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.

    L’assenza di un contraddittorio preventivo, quando non imposto da una specifica disposizione normativa, non determina di per sé la violazione dei principi di buona fede e collaborazione.

  • Normativa unionale sui tributi armonizzati

    L’ordinamento tributario contempla un obbligo generalizzato di contraddittorio solo per i tributi c.d. armonizzati disciplinati da norme comunitarie.

    Il diritto al contraddittorio preventivo può derivare dai principi dell’Unione europea nei procedimenti relativi a tributi armonizzati. Per i tributi non armonizzati, invece, tale obbligo non opera in via generale in mancanza di una specifica previsione normativa.

Massime di principio

  • Il contraddittorio preventivo non è automaticamente obbligatorio in ogni procedimento tributario: occorre verificare la natura del controllo e la presenza di una specifica base normativa.
  • Per i controlli giuridico-formali o documentali, come quelli fondati sull’omessa indicazione di una posta nella dichiarazione, l’amministrazione può procedere al recupero senza instaurare necessariamente un contraddittorio preventivo.
  • Le garanzie dell’art. 12 dello Statuto del contribuente riguardano principalmente le verifiche operative e non si estendono automaticamente ai controlli formali.
  • La mancata attivazione del contraddittorio non comporta, da sola, la violazione dei principi di buona fede e collaborazione previsti dall’art. 10 dello Statuto.
  • Nei procedimenti riguardanti tributi armonizzati occorre verificare anche l’eventuale applicazione dei principi unionali, che possono imporre il contraddittorio prima dell’adozione dell’atto.

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