Sentenza del 13/11/2018 n. 2661 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Riscossione - sospensione dell'atto presupposto - omessa informazione di Equitalia - ignoranza incolpevole - prosecuzione dell'attività di riscossione - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa prosecuzione della riscossione è stata ritenuta non consentita. La sospensione giudiziale dell'atto presupposto impedisce all'agente della riscossione di continuare l'attività esecutiva, anche se quest'ultimo non era parte del giudizio e non aveva ricevuto tempestiva comunicazione del provvedimento. L'ignoranza del provvedimento, anche se incolpevole, non giustifica la prosecuzione della riscossione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della prosecuzione dell'attività di riscossione di un'imposta rappresentata in un atto impositivo già sospeso dall'autorità giudiziaria. Equitalia non era parte del processo nel quale era stata disposta la sospensione e sosteneva di non esserne stata tempestivamente informata dall'Agenzia delle Entrate, invocando quindi un'ignoranza incolpevole del provvedimento.
Massime di principio
- Quando un atto impositivo presupposto è sospeso dall'autorità giudiziaria, la riscossione fondata su tale atto deve essere arrestata fino alla revoca o alla cessazione della sospensione.
- L'agente della riscossione deve verificare l'esistenza di provvedimenti giudiziari che incidono sull'esigibilità del credito e non può giustificare la prosecuzione dell'attività facendo valere la mancata conoscenza del provvedimento.
- La sospensione dell'atto presupposto produce effetti pratici anche nei confronti dell'agente della riscossione che non era parte del giudizio, poiché la riscossione non può proseguire in assenza di un titolo attualmente azionabile.
- Eventuali carenze informative tra l'ente impositore e l'agente della riscossione possono rilevare nei rapporti interni, ma non possono pregiudicare il contribuente né legittimare atti di riscossione incompatibili con una sospensione giudiziale.
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