Sentenza del 13/11/2018 n. 1272 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - Attivazione contraddittorio preventivo - Omissione - Pregiudizio del contribuente - sussiste - Conseguenze - Illegittimità avviso di accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto e l'avviso di accertamento è stato annullato. La mancata attivazione del contraddittorio preventivo è stata considerata causa di illegittimità dell'atto, poiché aveva impedito ai contribuenti di rappresentare tempestivamente le proprie ragioni e aveva vincolato l'Amministrazione a una valutazione iniziale pregiudizievole, nonostante la successiva riduzione delle pretese in sede di adesione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno contestato la legittimità dell'avviso di accertamento per l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo. Il pregiudizio è stato ritenuto concreto perché, nel successivo procedimento di adesione richiesto dai contribuenti, l'Ufficio aveva rideterminato in diminuzione parte delle proprie pretese, pur senza raggiungere un accordo definitivo. Ciò dimostrava che un confronto preventivo avrebbe potuto condurre a una valutazione più favorevole già prima dell'emissione dell'atto.
Massime di principio
- L'omissione del contraddittorio preventivo può comportare l'annullamento dell'avviso di accertamento quando il contribuente dimostri un pregiudizio concreto e non meramente astratto.
- La riduzione delle pretese dell'Ufficio durante un procedimento di adesione può costituire un elemento rilevante per dimostrare che il confronto preventivo avrebbe potuto incidere sull'esito dell'accertamento.
- Il contraddittorio preventivo deve consentire all'Amministrazione di valutare le osservazioni del contribuente prima di formalizzare definitivamente la pretesa tributaria.
- L'Amministrazione non è vincolata, nella fase endoprocedimentale, alla valutazione già predisposta nell'avviso; pertanto, il confronto anticipato può condurre a una rettifica o a una rideterminazione più favorevole.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe documentare sia l'omissione del contraddittorio sia gli elementi concreti dai quali risulti che il confronto avrebbe potuto modificare la pretesa fiscale.
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