Cassazione Penale, Sentenza n. 19137/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l'eccezione di nullità relativa all'anticipazione dell'udienza. Si sosteneva che l'udienza era stata anticipata da un giudice onorario senza motivazione e non dal presidente del Tribunale, come previsto dall'art. 568 c.p.p., configurando nullità ai sensi dell'art. 178 lett. a) c.p.p. per violazione delle condizioni di capacità del giudice e perché non era provvedimento imputabile al giudice onorario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'ordinanza impugnata è una ordinanza dibattimentale soggetta all'art. 586 c.p.p. e non è dunque autonomamente impugnabile prima della sentenza di primo grado. L'anticipazione di udienza rientra nel potere ordinatorio del giudice e può essere censurata solo nell'impugnazione della sentenza che conclude la fase processuale; la Corte ha rilevato inoltre l'assenza di allegazione di violazioni concrete dei diritti della difesa derivanti dall'anticipazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 568 c.p.p.
Riferito alla competenza e modalità di anticipazione dell'udienza; la Corte osserva che l'anticipazione rientra nel potere ordinatorio e non costituisce di per sé motivo di nullità autonomamente impugnabile davanti alla Cassazione
art. 178 lett. a) c.p.p.
Norma sulla nullità per difetto delle condizioni di capacità del giudice; la Corte ritiene che la semplice anticipazione disposta dal giudice onorario non sia stata dimostrata come idonea a integrare la nullità ai sensi di questa disposizione, in assenza di prova della lesione dei diritti della difesa
art. 586 c.p.p.
Le ordinanze dibattimentali non sono impugnabili autonomamente ma solo con l'impugnazione della sentenza: la disposizione è applicata all'ordinanza di anticipazione dell'udienza, che quindi può essere censurata solo nell'ambito dell'impugnazione della sentenza che conclude la fase
art. 616 c.p.p.
Permette la condanna della parte privata che propone ricorso inammissibile al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale disposizione e ha fissato equitativamente la somma in € 3.000,00
Massime di principio
- Le ordinanze dibattimentali (compresa l'anticipazione dell'udienza) sono, di regola, impugnabili soltanto insieme alla sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 586 c.p.p.; non sono sindacabili autonomamente in Cassazione prima della pronuncia di merito
- La discrezionalità del giudice nell'ordinamento di regolare lo svolgimento del processo (poteri ordinatori) comprende anche l'anticipazione di udienza e non costituisce automaticamente motivo di nullità salvo che sia dimostrata una concreta lesione dei diritti della difesa
- Per ottenere l'annullamento per nullità per incompetenza o difetto di terzietà del giudice (art. 178 lett. a) c.p.p.) è necessario dimostrare l'effettiva incidenza di tale vizio sui diritti della difesa; la semplice violazione formale non basta se non è provato il pregiudizio
- Prima di proporre ricorso in Cassazione contro ordinanze dibattimentali, occorre verificare la loro impugnabilità autonoma: molte decisioni interlocutorie possono essere impugnate solo con l'appello o ricorso contro la sentenza finale
- La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi valutare attentamente l'ammissibilità prima di agire
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