Sentenza n. 95/2026 - Campobasso, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'accertamento dell'illegittimità: - del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza del 09/02/2022 (prot. generale in arrivo n. 0009282 del 10/02/2022), avente ad oggetto il trasferimento della sede della Farmacia del ricorrente; - del silenzio-inadempimento serbato dalla stessa Amministrazione sulla successiva istanza del 31/05/2023, avente ad oggetto la conclusione del procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato; - nonché del silenzio-inadempimento parimenti serbato sulla seconda istanza del 5.10.2023, avente ad oggetto la conclusione del procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato; e per l’annullamento per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 2236 dell’11/01/2024 del Comune di Campobasso; nonché per l'accertamento: - dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in merito alle menzionate istanze del 9.02.2022, del 31.05.2023 e del 5.10.2023 mediante la conclusione del procedimento con provvedimento motivato ed espresso e per la condanna: - della stessa Amministrazione a pronunciarsi sulle menzionate istanze, entro un termine non superiore a 30 giorni; - nonché, ex art. 2-bis L. n. 241/1990, al risarcimento del danno ingiusto cagionato al ricorrente dalla violazione del termine di conclusione del procedimento; nonché, infine, per l’accertamento in favore della ricorrente del diritto all’indennizzo di cui al comma 1-bis dell’art. 2-bis L. n. 241/1990 per la violazione del termine di conclusione del procedimento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 20.1.2025: per l’accertamento dell’illegittimità - del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione intimata in ordine all’istanza del 09/02/2022 (prot. generale in arrivo n. 0009282 del 10/02/2022), avente ad oggetto il trasferimento della sede della Farmacia; - del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione intimata in ordine all’istanza del 31/05/2023, avente ad oggetto la conclusione del procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato; - nonché del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione intimata in ordine alla seconda istanza del 05/10/2023 avente ad oggetto la conclusione del procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato; e per l’annullamento per quanto occorrer possa della nota prot. n. 2236 dell’11/01/2024 del Comune di Campobasso; nonché per l’accertamento - dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alle menzionate istanze del 09/02/2022, del 31/05/2023 e del 05/10/2023 mediante la conclusione del procedimento con provvedimento motivato ed espresso e per la condanna - della stessa Amministrazione intimata in ordine alle menzionate istanze, entro un termine non superiore a 30 giorni; - nonché ex art. 2-bis L. n. 241/1990 al risarcimento del danno ingiusto cagionato al ricorrente dalla violazione del termine di conclusione del procedimento; nonché per l’accertamento - a favore della ricorrente del diritto all’indennizzo di cui al comma 1-bis dell’art. 2-bis L. n. 241/1990 per la violazione del termine di conclusione del procedimento e per l’annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale di Campobasso n. 32 del 18/11/2024, con la quale, tra l’altro, si stabiliva di prendere atto che la sede farmaceutica cittadina n. 15, richiesta dal ricorrente, non sarebbe stata più disponibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato sulle istanze di trasferimento della sede farmaceutica e deliberazione del Consiglio Comunale di Campobasso n. 32 del 18 novembre 2024, recante la revisione della pianta organica delle farmacie e la presa d'atto della non disponibilità della sede n. 15
Esito
Favorevole al ricorrente (farmacia)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l'accertamento dell'illegittimità del silenzio del Comune sulle istanze del 9 febbraio 2022, del 31 maggio 2023 e del 5 ottobre 2023, aventi a oggetto il trasferimento della farmacia dal Comune di Larino al Comune di Campobasso e la conclusione del relativo procedimento con provvedimento espresso e motivato. Ha dedotto la violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990, dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità, dell'art. 3 l. n. 241/1990, dell'art. 2 l. n. 475/1968 e degli artt. 41 e 97 Cost., oltre a difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità e carenza di motivazione. Ha chiesto anche il risarcimento del danno da ritardo e l'indennizzo previsto dall'art. 2-bis l. n. 241/1990. Con motivi aggiunti ha impugnato la deliberazione consiliare n. 32 del 18 novembre 2024, deducendo l'incompetenza del Consiglio comunale in favore della Giunta, nonché violazione dell'art. 48 TUEL, dell'art. 3 l. n. 241/1990, dell'art. 2, comma 2-bis, l. n. 475/1968, difetto di istruttoria, travisamento, motivazione contraddittoria e illogica e mancata ponderazione degli interessi relativi alla distribuzione territoriale del servizio farmaceutico. Il Comune ha eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la procedura di trasferimento è di competenza regionale, e l'inammissibilità dell'azione avverso il silenzio quanto alla revisione della pianta organica, in quanto attività generale e pianificatoria.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso la Regione Molise, non essendo stati impugnati atti o comportamenti a essa imputabili. Ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo sotto due profili. In primo luogo, la revisione della pianta organica delle farmacie è un atto generale e pianificatorio, non coercibile mediante l'azione avverso il silenzio, che presuppone uno specifico obbligo di provvedere mediante un atto provvedimentale diretto a incidere sulla posizione di un destinatario individuato. Inoltre, le istanze della ricorrente riguardavano il trasferimento della farmacia e non costituivano una specifica richiesta di revisione della pianta organica. In secondo luogo, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, l. n. 475/1968, la procedura di trasferimento delle farmacie soprannumerarie per decremento della popolazione verso sedi disponibili di altri Comuni della stessa Regione si svolge mediante una graduatoria regionale; pertanto l'obbligo di provvedere sull'istanza di trasferimento non gravava sul Comune di Campobasso, ma sulla Regione. I motivi aggiunti sono stati accolti per assorbente fondatezza del motivo di incompetenza: la revisione della pianta organica e l'individuazione delle sedi farmaceutiche rientrano nelle competenze esecutive e gestionali della Giunta comunale, mentre il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo. La deliberazione consiliare n. 32 del 18 novembre 2024 è stata quindi annullata. Le ulteriori censure sono state assorbite, poiché l'accertamento dell'incompetenza implica che il potere non sia stato validamente esercitato e impedisce al giudice di dettare le regole dell'azione all'organo competente. Sono state respinte le domande di risarcimento del danno da ritardo, non essendo dimostrata la spettanza del bene della vita e mancando la prova del danno, della colpa o del dolo e del nesso causale. È stata respinta anche la domanda di indennizzo da mero ritardo, poiché la ricorrente non aveva attivato nei termini il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990. Le spese sono state compensate per la reciprocità della soccombenza.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio presuppone un obbligo giuridico specifico dell'amministrazione di provvedere e non è esperibile per ottenere l'adozione di atti generali o pianificatori.
art. 2 l. n. 475/1968
Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’articolo 1. [...] Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari.
La revisione della pianta organica delle farmacie ha natura generale e pianificatoria; la relativa attività non è coercibile mediante azione avverso il silenzio.
art. 2, comma 2-bis, l. n. 475/1968
[...] è consentita al farmacista titolare della farmacia [...] la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione [...] sulla base di una graduatoria regionale per titoli [...].
La procedura di trasferimento delle farmacie soprannumerarie verso sedi disponibili di altri Comuni della Regione è rimessa alla competenza regionale e alla formazione di una graduatoria regionale.
art. 48 TUEL
La Giunta comunale è competente per gli atti esecutivi e gestionali non riservati dalla legge al Consiglio comunale; la revisione della pianta organica delle farmacie rientra in tale competenza.
art. 2-bis, comma 1, l. n. 241/1990
Il risarcimento da ritardo richiede la prova del danno, del comportamento colposo o doloso dell'amministrazione e del nesso causale; non è sufficiente la mera durata del procedimento.
art. 2-bis, comma 2, l. n. 241/1990
L'indennizzo da mero ritardo è subordinato all'attivazione del potere sostitutivo secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.
art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990
L'interessato deve attivare il potere sostitutivo entro il termine perentorio previsto per poter conseguire l'indennizzo da ritardo.
art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990 e art. 28, comma 2, d.l. n. 69/2013, conv. con l. n. 98/2013
L'istanza per l'esercizio del potere sostitutivo deve essere presentata entro venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento; nei procedimenti pluriamministrativi opera la trasmissione all'amministrazione responsabile del ritardo.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è esperibile soltanto quando l'amministrazione destinataria della richiesta sia titolare di uno specifico obbligo giuridico di adottare un provvedimento espresso incidente sulla posizione di un destinatario individuato; non può essere utilizzata per sollecitare l'adozione o la revisione di atti generali, regolamentari o pianificatori.
- La revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, in quanto atto generale e pianificatorio, non è coercibile mediante il rito sul silenzio previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a.
- La procedura di trasferimento di una farmacia soprannumeraria per decremento della popolazione verso una sede disponibile di altro Comune della medesima Regione, disciplinata dall'art. 2, comma 2-bis, l. n. 475/1968, rientra nella competenza regionale e si fonda su una graduatoria regionale; pertanto il Comune destinatario della sede non è legittimato passivo rispetto all'azione avverso il silenzio relativa alla domanda di trasferimento.
- La revisione della pianta organica delle farmacie e l'individuazione delle sedi farmaceutiche costituiscono attività esecutive e gestionali rientranti nella competenza della Giunta comunale, non del Consiglio comunale, le cui attribuzioni sono limitate agli atti di indirizzo e controllo politico-amministrativo riservati dalla legge.
- Quando è accertata l'incompetenza dell'organo che ha adottato l'atto, il giudice annulla l'atto e assorbe le ulteriori censure, poiché il potere amministrativo non è stato validamente esercitato e il giudice non può conformare l'azione dell'organo competente.
- Il risarcimento del danno da ritardo richiede la prova del danno, dell'elemento soggettivo dell'amministrazione e del nesso causale; l'indennizzo da mero ritardo richiede inoltre l'attivazione tempestiva del potere sostitutivo secondo le modalità previste dalla legge.
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