Sentenza n. 285/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - della determina n.697_262 del 25.11.2025, del Comune di Piglio, comunicata il 28.11.2025, con la quale è stata aggiudicata alla Società Athena S.r.l. la gara S.U.A. n. 79/2025 - Realizzazione di un nuovo asilo nido in località Romagnano finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU –piano asili nido e infanzia M4c1-1.1 - Comune di Piglio, e relativi verbali allegati; - di tutti gli atti di gara della procedura sopra indicata, per quanto di interesse – bando di gara, capitolato tecnico, verbali della commissione; - specificamente, del verbale del 17.11.2025, con il quale la commissione ha stilato la graduatoria assegnando alle aggiudicatarie il primo posto con il punteggio di 90,33 ed affermando che nessuna delle offerte risultasse anomala; - della nota prot.n. 10466 del 18.11.2025, non conosciuta, con la quale la S.U.A. ha formulato proposta di aggiudicazione in favore delle controinteressate; - ogni altro atto, nota, relazione o verbale presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente; Nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; E per la condanna del Comune di Piglio e della Provincia di Frosinone, ciascuno per quanto di competenza, ad aggiudicare l’appalto in oggetto in favore della ricorrente ovvero per la declaratoria del diritto della ricorrente al subentro nel contratto ed al risarcimento dei danni subiti e subendi, mediante reintegrazione in forma specifica o, in via gradata, per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara per la realizzazione di un nuovo asilo nido alla società prima classificata, con i relativi verbali e atti della procedura
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda in una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha contestato l'aggiudicazione sostenendo che l'offerta della prima classificata avrebbe dovuto essere esclusa per la carenza sostanziale del computo metrico estimativo, dell'elenco prezzi e del quadro di raffronto relativi alle migliorie offerte. Secondo la ricorrente, l'indicazione di un prezzo di un euro per ciascuna miglioria e l'omessa indicazione delle quantità metriche avrebbero reso l'offerta incerta nel contenuto economico, ai sensi della lex specialis. Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, travisamento e sviamento in relazione alla valutazione dell'offerta tecnica e ai punteggi attribuiti dalla commissione, nonché violazione dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023 per la mancata attivazione della verifica di anomalia, assumendo che il valore irrisorio delle migliorie rendesse l'offerta complessivamente insostenibile. È stata chiesta anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro o l'aggiudicazione in favore della ricorrente e il risarcimento del danno. Il contratto è stato stipulato nelle more del giudizio.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha integralmente respinti. Quanto alla dedotta violazione della lex specialis, ha rilevato che la documentazione richiesta dal punto 4.2.1 del disciplinare era stata formalmente prodotta dall'aggiudicataria; la contestazione riguardava piuttosto la pretesa insufficiente valorizzazione economica delle migliorie, sicché non ricorreva la causa di esclusione prevista per la carenza contemporanea dei documenti. L'offerta non era incerta nel contenuto economico, poiché indicava chiaramente il ribasso percentuale e l'importo complessivo, potendo al più essere valutata sotto il profilo della congruità. L'indicazione di un euro per ciascuna miglioria è stata ritenuta una lecita strategia commerciale, non sufficiente, di per sé, a dimostrare l'inattendibilità dell'offerta, anche considerando il ribasso non particolarmente significativo e l'impegno dell'offerente a sostenere o rimborsare i costi di adeguamento del progetto. Inoltre, le quantità e le caratteristiche delle migliorie risultavano dalla relazione tecnica e dai computi allegati; per alcune voci, le quantità non dovevano essere indicate nell'elenco prezzi, che aveva la funzione di elencare i prezzi delle lavorazioni. Non è stata quindi ravvisata arbitrarietà o irragionevolezza nella valutazione tecnica della commissione, rientrante nell'ampia discrezionalità della stazione appaltante. Anche la censura sulla mancata verifica di anomalia è stata respinta: il ricorso alla verifica facoltativa, così come la sua omissione, appartiene alla discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza o decisivo errore di fatto. Nel caso concreto non emergevano elementi tali da far dubitare della serietà e sostenibilità dell'offerta. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore della Provincia e delle controinteressate, liquidate in euro 4.000 oltre accessori per ciascuna parte; spese compensate nei confronti dei Ministeri, costituitisi con atto di mera forma.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
Il giudizio relativo agli atti delle procedure di affidamento è definito con il rito speciale e, secondo il testo richiamato dal giudice, la sentenza è redatta in forma semplificata.
art. 120, comma 5, c.p.a.
La disposizione giustifica la motivazione sintetica della sentenza nelle controversie relative alle procedure di affidamento e concessione.
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica di anomalia dell'offerta, quando facoltativa, rientra nell'apprezzamento discrezionale della stazione appaltante e la sua omissione è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o decisivo errore di fatto.
art. 12-bis, comma 4, d.l. 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla l. 5 agosto 2022, n. 108
La norma è richiamata in relazione alla partecipazione in giudizio dei Ministeri evocati, nei cui confronti le spese sono state compensate.
punto 4.2.1 del disciplinare di gara
«indispensabile per la valorizzazione economica delle migliorie proposte»
La clausola prevedeva l'esclusione per la carenza contemporanea della documentazione tecnica ed economica indicata, ma non per la mera contestazione dell'adeguatezza della valorizzazione economica quando la documentazione risultava prodotta.
punto 6.6.2 del disciplinare di gara
«incerta nel suo contenuto economico»
La causa di esclusione opera quando l'offerta è obiettivamente incerta nel contenuto economico; non si applica a un'offerta che indichi chiaramente ribasso e importo complessivo, anche se contestata sotto il profilo della congruità.
Massime di principio
- La causa di esclusione prevista dalla lex specialis per la carenza della documentazione relativa alle migliorie non opera quando i documenti richiesti siano stati materialmente prodotti e la contestazione riguardi soltanto l'adeguatezza o il contenuto della valorizzazione economica in essi esposta.
- Un'offerta non è incerta nel contenuto economico quando indica in modo chiaro il ribasso percentuale e l'importo complessivo; l'eventuale contestazione circa la congruità o l'attendibilità del prezzo non equivale a indeterminatezza dell'offerta e non comporta automaticamente l'esclusione.
- L'indicazione di un prezzo simbolico per le migliorie offerte non dimostra, di per sé, l'inattendibilità dell'offerta, potendo costituire una lecita strategia commerciale, soprattutto quando l'offerente abbia assunto l'impegno di sostenere o rimborsare i costi necessari all'adeguamento del progetto.
- La valutazione dell'offerta tecnica appartiene alla discrezionalità della commissione giudicatrice e può essere sindacata soltanto in presenza di arbitrarietà, manifesta illogicità, travisamento o errore di fatto; la presenza delle informazioni tecniche rilevanti nella relazione e nei computi allegati esclude, in assenza di tali vizi, l'illegittimità del giudizio.
- La mancata attivazione della verifica facoltativa di anomalia è sindacabile soltanto quando la decisione della stazione appaltante sia manifestamente irragionevole o fondata su un decisivo errore di fatto; non è necessaria una particolare motivazione se non emergono elementi concreti idonei a porre in dubbio la serietà e sostenibilità dell'offerta.
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