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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24239/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda il risarcimento del danno lamentato da un'investitrice per asserita violazione, da parte degli intermediari finanziari, degli obblighi informativi e di adeguatezza previsti dalla disciplina dei servizi di investimento (d.lgs. n. 58/1998 e Regolamento Consob n. 11522/1998). L'attrice aveva acquistato, tramite promotori finanziari, prodotti per importi rilevanti, sostenendo che le operazioni fossero incongrue rispetto al proprio profilo di rischio, da lei indicato come prudente. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che, pur in mancanza di dati formalmente acquisiti al momento degli ordini, la banca potesse valutare l'adeguatezza delle operazioni sulla base delle informazioni disponibili, desunte anche da elementi extratestuali, dalla storia dei rapporti, dalle modalità di interlocuzione con i promotori, dal profilo personale e professionale dell'investitrice e da precedenti investimenti, reputando le operazioni coerenti con un profilo di rischio medio. Nel ricorso per cassazione l'investitrice ha dedotto, in sintesi: ultrapetizione/novità della questione sull'adeguatezza rispetto all'intero patrimonio; travisamento della prova e vizio motivazionale nella ricostruzione del profilo di rischio; errata valutazione delle testimonianze; violazione degli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il rifiuto di fornire informazioni non esonerasse l'intermediario dall'acquisirle e aggiornarle; erroneità dell'uso di presunzioni per desumere il profilo di rischio; mancata considerazione dell'inadeguatezza dei prodotti, che sarebbero stati comunque a rischio almeno medio-alto o molto alto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che tendevano a sovvertire l'accertamento di merito circa il profilo di rischio dell'investitrice e l'adeguatezza delle operazioni. In particolare, ha affermato che, nella disciplina applicabile ratione temporis, il rifiuto del cliente di fornire informazioni in sede di contratto quadro non esonerava l'intermediario dal valutare comunque l'adeguatezza delle operazioni sulla base delle informazioni disponibili e reperibili con la diligenza professionale, ma non imponeva un obbligo di aggiornamento periodico analogo a quello introdotto solo con la disciplina successiva del 2007. Ha inoltre osservato che le censure sulla ricostruzione del fatto, sulla attendibilità dei testi e sull'uso delle presunzioni miravano in realtà a una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    richiamato come fonte degli obblighi di correttezza, trasparenza e informazione dell'intermediario

  • art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    richiamato dalla ricorrente come base della domanda risarcitoria in tema di servizi di investimento

  • art. 26 Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998

    richiamato dalla ricorrente tra le norme violate in relazione agli obblighi dell'intermediario

  • art. 28 Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998

    prevede la raccolta preventiva delle informazioni su esperienza, situazione finanziaria, obiettivi e propensione al rischio prima della prestazione dei servizi di investimento; per la Corte l'incombente è riferito alla stipulazione del contratto quadro e non va reiterato ad ogni ordine

  • art. 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998

    impone di valutare l'adeguatezza tenendo conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile; la Corte lo interpreta nel senso che consente un autonomo apprezzamento dell'intermediario anche in presenza di rifiuto del cliente

  • art. 39 Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007

    richiamato per evidenziare che solo con la disciplina successiva è stato introdotto l'obbligo di aggiornamento periodico delle informazioni e una regola più rigorosa in caso di mancata acquisizione dei dati

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia/ultrapetizione sulla questione della novità dell'allegazione

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio e l'asserita decisione su una mera ipotesi non provata

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare l'apprezzamento delle prove testimoniali e la loro valutazione secondo il prudente apprezzamento

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per sostenere la novità in appello della questione relativa all'adeguatezza rispetto all'intero patrimonio investito

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per contestare la gravità, precisione e concordanza degli indizi utilizzati per desumere presuntivamente il profilo di rischio

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione apparente o inesistente come vizio denunciabile in cassazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    norma processuale richiamata per delimitare i vizi denunciabili in cassazione e i limiti al sindacato sul merito

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato per precisare che il mero errore percettivo su un fatto decisivo può rilevare, semmai, come motivo di revocazione

  • d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164

    richiamato come fonte di recepimento della direttiva MIFID e della disciplina successiva non applicabile al caso

  • direttiva 2004/39/CE

    richiamata come base della disciplina successiva, non retroattiva rispetto ai fatti di causa

Massime di principio

  • Nel regime dei servizi di investimento anteriore alla disciplina MIFID, il rifiuto del cliente di fornire le informazioni previste per la profilatura non esonera l'intermediario dalla valutazione di adeguatezza, che deve essere compiuta sulla base delle informazioni comunque disponibili e reperibili con la diligenza professionale.
  • L'obbligo di raccolta delle informazioni sul cliente, previsto dal regolamento Consob applicabile ratione temporis, va assolto in sede di stipulazione del contratto quadro e non deve essere necessariamente reiterato ad ogni singolo ordine esecutivo; l'aggiornamento periodico delle informazioni è imposto solo dalla disciplina successiva.
  • La valutazione di adeguatezza delle operazioni d'investimento è un accertamento di merito che può fondarsi su plurimi elementi, anche indiziari, relativi al profilo personale, professionale ed economico dell'investitore, alle modalità dei rapporti con l'intermediario, alle precedenti operazioni e alle caratteristiche oggettive dei prodotti.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure sulla motivazione, sulla credibilità dei testimoni o sulla lettura delle prove in una nuova valutazione del merito; tali doglianze sono ammissibili solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale o della violazione delle regole legali di valutazione della prova.
  • L'inadeguatezza dell'operazione va apprezzata alla luce delle regole vigenti al momento del fatto: le disposizioni successive più rigorose non possono essere applicate retroattivamente per fondare l'inadempimento dell'intermediario.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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