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Sentenza

Sentenza n. 824/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza resa dal Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, n. 241 del 15 novembre 2023 all’esito del procedimento iscritto al n. 504/2023 R.G.;

Giustizia amministrativa202500799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, n. 241 del 15 novembre 2023, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, n. 241 del 15 novembre 2023, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023, condannando l’amministrazione ad accreditare complessivamente 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione, nonché al pagamento della metà delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 22 dicembre 2023 ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Poiché dagli atti non risultava l’esecuzione del giudicato, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e risultava passata in giudicato. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che non risultava dagli atti l’avvenuta esecuzione della sentenza. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di eseguire il giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, corrispondendo alla ricorrente le somme riconosciute dal giudice ordinario. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessata successiva all’inutile decorso del termine ministeriale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto ammissibile dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del diritto, accertato dal giudice ordinario, al beneficio economico della Carta elettronica del docente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La sentenza ottemperanda aveva previsto interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale notificato all’amministrazione è divenuto definitivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di conformarsi al titolo entro un termine determinato, indicando gli adempimenti necessari per la piena esecuzione.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e fissando il termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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