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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09820/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dall’accertamento, nei gradi di merito, della illegittimità di un appalto di servizi di trasporto stipulato da una società con cooperative che figuravano come datori di lavoro dei lavoratori impiegati nel servizio. I giudici di merito avevano ritenuto che l’appalto mascherasse una interposizione illecita di manodopera e, per conseguenza, avevano dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con la società committente dalla data di introduzione del giudizio, riconoscendo altresì il diritto dei lavoratori al trattamento economico e normativo del livello D del CCNL applicabile; per uno dei lavoratori la decorrenza del rapporto era stata anticipata dal 1987 anziché dal 1978. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza per omessa considerazione di tutte le difese e delle prove testimoniali, con richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c. e al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; (2) analoga censura per mancato esame di argomentazioni e prove dedotte in appello, lamentando violazione dell’art. 112 c.p.c.; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto insufficiente la testimonianza del responsabile della ditta appaltatrice a provare la legittimità dell’appalto; (4) violazione dell’art. 2697 c.c. e omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione, oltre a contestazione dell’inquadramento nel livello D; (5) violazione dell’art. 2697 c.c. e censura sulla dichiarata inammissibilità del motivo d’appello relativo al regime orario del rapporto, assumendo mancanza di prova sulla questione. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché, nella sostanza, miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e deducevano in modo improprio la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., senza individuare correttamente i limiti del sindacato di legittimità né contrastare specificamente le rationes decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha osservato che la decisione di merito era conforme a principi di diritto già consolidati in materia di appalto illecito/interposizione di manodopera e che le censure erano formulate fuori dai casi consentiti: la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. era in realtà un tentativo di contestare il peso attribuito alle prove; la doglianza ex art. 2697 c.c. non riguardava una reale inversione dell’onere probatorio ma la valutazione del compendio probatorio; le asserite omesse pronunce non erano adeguatamente specificate con riferimento agli atti processuali; la questione sul regime orario non contrastava la statuizione di novità del motivo in appello. La società ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia espresso di non dover osservare la regola di giudizio sulle prove; non basta contestare la diversa forza persuasiva attribuita alle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o non la valuti secondo il prudente apprezzamento quando ciò sia imposto dalla legge; non è deducibile per contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia richiede l’indicazione specifica del capo di domanda o del motivo di appello che si assume non esaminato; non è sufficiente un richiamo generico.

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3; n. 4; n. 5; art. 360 bis, comma 1, n. 1

    I motivi sono stati ritenuti inammissibili perché formulati al di fuori dei casi consentiti dal perimetro del giudizio di legittimità e perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è denunciabile solo quando l’onere della prova sia stato erroneamente ripartito tra le parti; non quando si contesti l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità conformi, ai fini dell’approfondimento della questione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: quando la doglianza mira solo a sostituire un diverso apprezzamento del materiale istruttorio, il motivo è inammissibile.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. presuppone l’uso da parte del giudice di prove non dedotte dalle parti o una dichiarata disapplicazione della regola di decisione sulle prove; non basta lamentare che il giudice abbia preferito alcune testimonianze ad altre.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore probatorio difforme da quello stabilito dalla legge o ignora la regola del prudente apprezzamento; non copre il mero dissenso sulla valutazione del merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo se il giudice abbia invertito l’onere della prova tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è utilizzabile per censurare l’esito della valutazione delle prove raccolte.
  • La censura di omessa pronuncia deve individuare in modo specifico il capo di domanda o di impugnazione asseritamente trascurato e deve essere supportata dal richiamo agli atti processuali rilevanti.
  • Se la corte d’appello dichiara inammissibile per novità un motivo di gravame, il ricorrente per cassazione deve contrastare puntualmente tale ratio, dimostrando dagli atti che la questione era stata già introdotta nel giudizio di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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