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Sentenza

Sentenza n. 1384/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme corrispondenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, n. 1833/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto alla Carta Docente, nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico indicato nel titolo, oltre interessi e rivalutazione, e il Ministero era stato condannato al pagamento delle relative somme, spendibili per le finalità previste dalla legge. L’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo nel termine previsto dalla legge, nonostante la notificazione della sentenza, sicché i ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo, oltre agli accessori, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Il commissario ad acta dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico; l’incarico è obbligatorio e non dà luogo a compenso, trattandosi di dirigente dell’amministrazione resistente. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 857, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce nel caso concreto presupposto per l’esperibilità dell’ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti ex legge Pinto, è ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse, quando il commissario appartiene alla stessa amministrazione resistente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con importo annuo pari a 500 euro, secondo quanto riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., quale base della condanna alle spese a carico dell’amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine legale per l’adempimento, decorrente dalla notificazione del titolo, per ordinare l’integrale esecuzione della pronuncia.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con potere sostitutivo, subordinando l’insediamento alla sollecitazione della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; quando è affidato a un dirigente dell’amministrazione resistente, può essere svolto senza compenso se rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell’attività sostitutiva esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l’apposita modulistica per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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