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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21173/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la sostituzione della misura degli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) con la custodia cautelare in carcere a seguito di reiterati allontanamenti non autorizzati dal domicilio. Il ricorrente contestava la violazione dell'art. 276, comma 1-ter, c.p.p., sostenendo che le uscite erano comunicate alla polizia e finalizzate a esigenze sanitarie e, quindi, di lieve entità, non giustificanti l'aggravamento della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia violato legge né abbia motivato illogicamente. In particolare ha condiviso la valutazione che le uscite non autorizzate, la reazione intimidatoria verso gli agenti, gli incontri con persone non conviventi e la precedente condotta del ricorrente dimostravano l'inadeguatezza degli arresti domiciliari e il concreto pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 276, comma 1-ter, codice di procedura penale

    Consente la sostituzione obbligatoria con la custodia in carcere per l'allontanamento non autorizzato dal domicilio salvo che il fatto sia di lieve entità; la Corte conferma che la valutazione della lieve entità richiede un apprezzamento complessivo della offensività pratica della condotta.

  • art. 276, comma 1, codice di procedura penale

    Riguarda il ripristino della custodia quando sussistono violazioni delle prescrizioni; la giurisprudenza distingue i casi in cui l'allontanamento rientri o meno nelle autorizzazioni.

  • art. 5, legge 16 aprile 2015, n. 47

    Ha temperato l'automaticità del ripristino della custodia sancita dall'art. 276, introducendo il criterio della lieve entità per escludere il ripristino quando la violazione sia di modesto rilievo; tuttavia ciò non impedisce l'aggravamento se la condotta nel suo complesso dimostra inadeguatezza della misura.

  • art. 23, d.l. n. 137 del 2020 (disposizione procedurale richiamata)

    Prevede la trattazione scritta del procedimento; citata per spiegare la modalità di trattazione del ricorso.

  • artt. 110, 112 n. 4) e 424, secondo comma, cod. pen. (reato originario)

    Indicano i reati contestati nell'originario procedimento che avevano già portato a condanna: il fatto per il quale l'imputato era sottoposto a misura cautelare era stato commesso mentre era già sottoposto ad altra misura, elemento rilevante per la valutazione del rischio di reiterazione.

  • Corte costituzionale, sent. 6 marzo 2002, n. 40 (giurisprudenza richiamata)

    Richiamata per il principio che la nozione di allontanamento deve essere valutata anche nelle sue connotazioni strutturali e finalistiche e che la norma richiede un criterio di offensività per giustificare l'aggravamento.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito: il sindacato è limitato a censure di legittimità e alla verifica di logica e congruenza della motivazione.
  • L'art. 276, comma 1-ter, c.p.p. esclude il ripristino automatico della custodia solo quando la violazione è di "lieve entità": il giudice deve valutare l'offensività concreta e la capacità della trasgressione di smentire l'idoneità della misura alternativa.
  • Comunicare un'uscita alla polizia di zona non equivale a ottenere l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria: l'assenza del preventivo nulla osta giudiziale rende l'allontanamento non autorizzato se la misura lo vieta.
  • Fattori aggravanti nella valutazione dell'inadeguatezza della misura includono la reiterazione delle uscite non autorizzate, comportamenti intimidatori verso le forze dell'ordine, incontri con non conviventi se vietati e la commissione di reati analoghi durante misure cautelari precedenti.
  • Le esigenze sanitarie possono giustificare uscite non ordinarie solo se adeguatamente documentate e richieste secondo la procedura autorizzativa prevista; in mancanza, difficilmente valgono a qualificare la violazione come lieve.
  • In casi simili il giudice deve motivare in termini concreti e comparativi se la trasgressione è di modesto rilievo o, al contrario, segnale di inidoneità della misura alternativa a tutela delle esigenze cautelari.

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