Cassazione Civile, Sentenza n. 22481/2020 del 16/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Si tratta di due ricorsi separati: il signor Alessandro Pietro Ticozzi deduceva, con un unico motivo, insufficiente e illogica motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sua qualita di legale rappresentante della Montair s.r.l. in liquidazione; la Montair s.r.l. in liquidazione impugnava l'avviso di accertamento (IVA, IRPEG, IRAP anno 2002) per nullita, sostenendo che l'atto era stato emanato senza rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo un accesso/verbale constatazione del 19 ottobre 2007 l'avviso era stato emanato il 30 novembre 2007 e notificato il 17 dicembre 2007, prima della scadenza del termine dilatorio
La decisione
Il ricorso di Alessandro Pietro Ticozzi e stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse e condannato al pagamento delle spese di cassazione, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito. Il ricorso della Montair s.r.l. in liquidazione e stato invece accolto: la Corte ha cassato la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente, ritenendo illegittimo l'avviso di accertamento per violazione del termine dilatorio ex art. 12, comma 7. Le spese relative al giudizio tra Montair e Agenzia delle Entrate sono compensate.
Norme richiamate
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni
Il termine dilatorio di 60 giorni deve essere rispettato ogni volta che sia intervenuta un'intromissione autoritativa nei luoghi del contribuente (accesso, ispezione, verifica), a prescindere dal fatto che l'accesso sia stato eseguito dalla polizia giudiziaria nell'ambito di indagini penali; l'atto emesso prima della scadenza del termine e illegittimo anche se la notifica e successiva; l'onere di dimostrare ragioni di urgenza spetta all'Amministrazione
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
vizio di motivazione (insufficiente o illogica motivazione)
E' il mezzo invocato da Ticozzi per censurare la decisione di merito; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse e comunque infondato poiche la CTR aveva dato motivazione chiara e congruente sulla mancata legittimazione attiva del ricorrente
orientamenti giurisprudenziali consolidati (Cass. Sez. Un., 29/07/2013, n. 18184 e successive)
principio consolidato sul valore del contraddittorio e sulle conseguenze del mancato rispetto del termine dilatorio
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimita che conferma: il termine dilatorio mira a garantire il contraddittorio procedimentale; l'inosservanza comporta l'illegittimita dell'atto salvo comprovata urgenza; la regola vale anche per accessi brevi e per atti fondati su accertamenti derivanti da indagini penali, salvo le ipotesi di indagini "a tavolino"
Massime di principio
- Se dalle carte risulta un accesso o ispezione con processo verbale di chiusura, l'amministrazione deve rispettare il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art.12, comma 7, L. 212/2000; l'omissione rende illegittimo l'avviso di accertamento emesso "ante tempus"
- L'avviso di accertamento e illegittimo anche se l'atto e stato formalmente notificato dopo la scadenza del termine: cioe conta la data di emanazione dell'atto rispetto al termine dilatorio, non solo la notifica
- L'onere di provare l'esistenza di urgenti e specifiche ragioni che giustifichino l'anticipazione dell'atto rispetto al termine dilatorio grava sull'Amministrazione finanziaria
- La qualifica soggettiva (legale rappresentante vs individuo non destinatario dell'atto) e cruciale per la legittimazione ad impugnare: chi non e parte dell'atto impositivo e privo di interesse a ricorrere
- Quando l'orientamento giurisprudenziale sul punto si consolida dopo la proposizione del ricorso, il giudice puo compensare le spese tra le parti coinvolte
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