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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12003/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite trae origine da una vicenda di rimborso di IRPEF trattenuta alla fonte su somme previdenziali percepite in passato da una contribuente e poi, a seguito di successivo giudizio, da restituire all'ente erogatore. La contribuente aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'imposta già trattenuta, impugnando il silenzio-rifiuto. La CTP aveva accolto la domanda, mentre la CTR aveva ritenuto che il diritto al rimborso sorgesse solo progressivamente, in corrispondenza delle rate effettivamente restituite all'ente previdenziale, e quindi aveva riconosciuto il rimborso solo in misura parziale e progressiva. Con il ricorso per cassazione l'erede della contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 37 e 38 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che il diritto al rimborso non maturi "rata per rata" ma sorga integralmente quando viene accertata l'assenza dell'obbligo fiscale; 2) violazione del principio di capacità contributiva e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che l'Erario si fosse indebitamente arricchito trattenendo imposta su somme non dovute e che il rimborso fosse dovuto perché il tributo era stato applicato a redditi inesistenti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro il silenzio-rifiuto dell'Agenzia. Ha ritenuto errata la tesi della CTR che subordinava il rimborso alla restituzione progressiva delle somme all'ente previdenziale, affermando invece che il rimborso dell'imposta indebitamente trattenuta è azionabile ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 anche quando il contribuente non abbia potuto recuperare integralmente l'imposta tramite deduzione e anche quando la restituzione al sostituto avvenga ratealmente. Ha inoltre chiarito che il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre, in caso di ritenuta su somme poi da restituire, dal momento in cui sorge l'obbligo di restituzione della prestazione principale, cioè dal fatto sopravvenuto che rende indebito il prelievo. Ha condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità, compensando quelle di merito.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato insieme all'art. 38 come norma invocata dalla ricorrente, ma la Corte fonda la decisione principalmente sull'art. 38 quale disciplina del rimborso delle imposte indebitamente versate o trattenute.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    è la norma che disciplina l'azione di rimborso; la locuzione sull'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento comprende anche il pagamento indebito sopravvenuto e legittima sia il sostituto sia il sostituito a chiedere il rimborso; il dies a quo decorre, nel caso di ritenuta su somme da restituire, dal momento in cui nasce l'obbligo di restituzione della prestazione principale.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sull'indebito oggettivo; la Corte utilizza il concetto di indebito per qualificare la somma trattenuta come non dovuta a seguito della sopravvenuta insussistenza del presupposto impositivo.

  • art. 10, comma 1, lett. d-bis), TUIR

    nel testo vigente ratione temporis consentiva la deduzione delle somme restituite al soggetto erogatore se avevano concorso a formare il reddito; la Corte afferma che tale meccanismo non esclude l'ordinaria azione di rimborso se non consente il recupero integrale o se non viene esercitato.

  • art. 51 TUIR

    citato per il contenuto del comma 2, lett. h), che consentiva al sostituto d'imposta di riconoscere direttamente l'onere deducibile, evitando la dichiarazione dei redditi.

  • art. 1, comma 174, L. n. 147/2013

    ha modificato l'art. 10, comma 1, lett. d-bis), confermando la deducibilità e introducendo, per l'eccedenza non dedotta, la possibilità di chiedere il rimborso secondo modalità regolamentate.

  • art. 150 D.L. n. 34/2020

    ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 10 TUIR, prevedendo espressamente la modalità di restituzione al netto in materia di ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta.

  • d.m. 5 aprile 2016

    richiamato come decreto attuativo delle modalità di rimborso previste dalla disciplina introdotta nel 2013.

Massime di principio

  • In materia di imposte trattenute alla fonte su somme che debbano essere successivamente restituite al soggetto erogatore, il contribuente può agire per il rimborso dell'imposta indebitamente trattenuta ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, senza che il mancato o incompleto utilizzo del meccanismo della deduzione precluda la domanda.
  • La previsione di una modalità fiscale di recupero dell'imposta indebitamente versata, rimessa alla scelta del contribuente e concepita per finalità più limitate, non esclude l'azione generale di rimborso salvo espressa deroga legislativa.
  • Nel caso di ritenute operate su somme poi da restituire per effetto di un successivo accertamento giudiziale, il carattere indebito del prelievo si consolida solo quando sorge l'obbligo di restituzione della prestazione principale; da quel momento decorre il termine decadenziale per la domanda di rimborso.
  • Il soggetto legittimato a chiedere il rimborso delle imposte non dovute è sia il sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento, sia il sostituito-contribuente, senza necessità che l'Amministrazione provi o eccepisca la mancata integrale restituzione delle somme al sostituto.
  • La CTR non può subordinare il rimborso dell'imposta al ritmo materiale della restituzione delle somme indebitamente percepite se ciò finisce per comprimere il diritto al recupero dell'indebito fiscale in assenza di una specifica previsione normativa contraria.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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