Corte di giustizia, Sentenza C-291/24
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2026. — Steiermärkische Bank und Sparkassen AG e a. contro Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Sanzioni – Articolo 58 – Responsabilità delle persone giuridiche – Articolo 59 – Imputazione a una persona giuridica di una violazione dei suoi obblighi commessa da persone fisiche – Presupposti – Articolo 60. — Causa C-291/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, in materia antiriciclaggio, gli Stati membri non possono rendere la sanzione della persona giuridica dipendente dalla preventiva e formale condanna di una persona fisica identificata. Tale requisito nazionale indebolisce l’effettività e l’effetto dissuasivo delle sanzioni imposte dalla direttiva 2015/849. Per contro, i termini di prescrizione previsti dal diritto austriaco, pari a tre e cinque anni, sono stati ritenuti in linea di principio compatibili con il diritto dell’Unione.
Responsabilità sanzionatoria delle persone giuridiche ex direttiva antiriciclaggio: incompatibilità di condizioni nazionali che subordinano la condanna all’imputazione preventiva a una persona fisica, ma compatibilità dei termini di prescrizione nazionali di 3 e 5 anni.
La questione giuridica
Se gli articoli 58, paragrafi 1-3, 59, paragrafo 1, e 60, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2015/849 ostino a una normativa nazionale che, per sanzionare una persona giuridica, richiede che una persona fisica sia previamente e formalmente imputata e che il dispositivo della decisione di condanna individui nominativamente tale persona fisica, dichiarandone la condotta illecita e colpevole; e, in subordine, se ostino a termini nazionali di prescrizione di tre anni per l’avvio dell’azione e di cinque anni per l’irrogazione della sanzione decorrenti dalla cessazione della violazione.
Principio di diritto
La direttiva 2015/849, letta alla luce del principio di effetto utile, osta a una disciplina nazionale che subordini la responsabilità e la sanzione di una persona giuridica alla previa imputazione formale di un illecito a una persona fisica e all’indicazione nominativa di quest’ultima nel dispositivo della decisione, con accertamento della sua colpevolezza; la responsabilità della persona giuridica non può dipendere da tali presupposti. Invece, la direttiva non osta, in linea di principio, a termini di prescrizione di tre anni per avviare l’azione e di cinque anni per irrogare la sanzione, purché rispettino i principi di equivalenza ed effettività.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2015/849
- Direttiva (UE) 2018/843
- Regolamento (UE) n. 648/2012
- Direttiva 2005/60/CE
- Direttiva 2006/70/CE
- Regolamento (UE) 2016/679
- Regolamento (UE) 2015/847
- Articolo 288 TFUE
Responsabilità sanzionatoria delle persone giuridiche in materia antiriciclaggio
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht (Austria) concernente la compatibilità con la direttiva 2015/849 di una disciplina nazionale sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in ambito antiriciclaggio. Il caso riguarda una sanzione inflitta dalla FMA a Steiermärkische Bank und Sparkassen AG per violazioni degli obblighi di vigilanza.
Fatti e procedimento principale
La FMA ha sanzionato la banca ai sensi della legge austriaca sul riciclaggio di denaro, che prevede la punibilità della persona giuridica quando una persona fisica, che agisce per suo conto o in posizione apicale, commette la violazione. Il giudice del rinvio evidenzia che, secondo la giurisprudenza interna, la condanna della persona giuridica richiede anche:
- la previa attribuzione dello status di imputato alla persona fisica;
- la constatazione nel dispositivo della decisione del carattere illecito e colpevole della condotta di tale persona fisica;
- l’indicazione nominativa di tale persona fisica nel dispositivo.
Normativa UE rilevante
La Corte interpreta gli articoli 58, paragrafi 1-3, 59, paragrafo 1, e 60, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843. Sono richiamati anche il considerando 1 e il considerando 59 della direttiva, che sottolineano la finalità preventiva e l’esigenza di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Prima parte della questione: condizioni per la responsabilità della persona giuridica
La Corte ricorda che la direttiva 2015/849 mira a prevenire l’uso del sistema finanziario per riciclaggio e finanziamento del terrorismo e si applica ai soggetti obbligati, inclusi enti creditizi e istituti finanziari. In tale quadro:
- l’articolo 58, paragrafo 1, impone che i soggetti obbligati possano essere chiamati a rispondere delle violazioni;
- l’articolo 58, paragrafo 3, consente sanzioni anche nei confronti dei membri dell’organo di gestione o di altre persone fisiche responsabili;
- l’articolo 60, paragrafi 5 e 6, indica quando una persona giuridica può essere ritenuta responsabile per atti od omissioni di persone fisiche che agiscono per suo conto o non esercitano adeguata vigilanza.
La Corte afferma che tali disposizioni non consentono agli Stati membri di subordinare la responsabilità della persona giuridica all’accertamento preliminare della responsabilità di una persona fisica. Una simile condizione nazionale ridurrebbe l’efficacia e l’effetto deterrente del sistema sanzionatorio previsto dalla direttiva. La responsabilità delle persone fisiche è solo accessoria e complementare rispetto a quella della persona giuridica.
La Corte aggiunge che l’articolo 60, paragrafi 5 e 6, serve a individuare le categorie di persone fisiche i cui atti o omissioni possono fondare la responsabilità dell’ente, ma non impone che tali persone siano previamente dichiarate colpevoli o nominate nel dispositivo della decisione sanzionatoria.
Interpretazione conforme e principio di effetto utile
Richiamando l’articolo 288, terzo comma, TFUE, la Corte sottolinea che il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme alla direttiva e al suo scopo. Spetta quindi al Bundesverwaltungsgericht verificare se la legge austriaca sul riciclaggio di denaro possa essere letta in modo compatibile con il diritto dell’Unione.
Seconda parte della questione: termini di prescrizione
Quanto alla prescrizione, la Corte ricorda che, in assenza di una disciplina UE specifica, spettano agli Stati membri le regole procedurali interne, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Termini di prescrizione ragionevoli sono ammissibili in nome della certezza del diritto.
Nel caso di specie, la Corte considera che termini di tre anni per l’avvio dell’azione e di cinque anni per l’irrogazione della sanzione, decorrenti dalla cessazione della violazione, siano in linea di principio compatibili con il diritto dell’Unione. Non risultano elementi nel fascicolo che dimostrino una violazione dei principi di equivalenza o effettività.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la direttiva 2015/849, letta alla luce del principio dell’effetto utile, osta alla normativa nazionale che subordina la condanna della persona giuridica alla previa imputazione formale di una persona fisica e alla sua nominazione nel dispositivo con accertamento della colpevolezza;
- la stessa direttiva non osta, in linea di principio, a termini di prescrizione di tre anni per l’azione e di cinque anni per la sanzione, se rispettano equivalenza ed effettività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 29 gen 2026Corte di giustizia, Sentenza C-727/23
- Sentenza · 29 gen 2026Corte di giustizia, Sentenza C-811/23
- Sentenza · 29 gen 2026Corte di giustizia, Sentenza C-72/24
- Sentenza · 29 gen 2026Corte di giustizia, Sentenza C-286/24
- Sentenza · 29 gen 2026Corte di giustizia, Sentenza C-311/24
- Sentenza · 29 gen 2026Corte di giustizia, Sentenza C-431/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →