Corte di giustizia, Sentenza C-431/24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 gennaio 2026. — W contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond. — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articolo 23, paragrafo 1 – Accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente protezione internazionale – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4, articolo 18 e articolo 19, paragrafo 2 – Principio di non- refoulement (non respingimento) – Articolo 47, secondo comma – Diritto a un equo processo – Indagine nel paese d’origine del richiedente – Rigetto di una domanda di protezione internazionale e adozione di una decisione di rimpatrio – Accesso del giudice di primo grado e del richiedente alle informazioni relative al modo in cui l’indagine è stata condotta nel paese d’origine del richiedente – Portata dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo – Relazione con il principio di non respingimento. — Causa C-431/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che le informazioni sul modo in cui l'autorità nazionale ha svolto un'indagine nel paese d'origine del richiedente possono far parte della pratica ai sensi della direttiva asilo, se rilevanti per verificare il rispetto del non respingimento. Tali informazioni devono quindi essere accessibili al giudice e, in linea di principio, anche al richiedente, salve le deroghe previste dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32. La seconda questione, relativa alla direttiva rimpatri, è rimasta assorbita dalla risposta positiva alla prima.
Accesso del richiedente e del giudice alle informazioni sul modo in cui è stata condotta un'indagine nel paese d'origine nell'ambito di una domanda di protezione internazionale e di una decisione di rimpatrio
La questione giuridica
Se, in un ricorso avverso il rigetto di una domanda di protezione internazionale e la correlata decisione di rimpatrio, le informazioni relative alle modalità con cui l'autorità dello Stato membro ha condotto un'indagine nel paese d'origine del richiedente rientrino nelle 'informazioni contenute nella pratica del richiedente' ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, con conseguente diritto di accesso del richiedente e del giudice; e, in via subordinata, se il giudice investito del controllo della legittimità della decisione di rimpatrio debba comunque accertare tali modalità ai sensi della direttiva 2008/115.
Principio di diritto
Le informazioni relative al modo in cui un'indagine è stata condotta dalle autorità dello Stato membro ospitante nel paese d'origine del richiedente protezione internazionale rientrano nella nozione di 'informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla base delle quali è o sarà presa una decisione' ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, quando siano rilevanti per valutare il rispetto del principio di non respingimento. Ne consegue che tanto il richiedente quanto il giudice nazionale devono poter accedere a tali informazioni, con le eventuali limitazioni e cautele previste dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), della direttiva, nel rispetto dell'articolo 47 della Carta e dell'esigenza di un esame completo ed ex nunc.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/115/CE
- Articolo 5 della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE
- Direttiva 2013/32/UE
- Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE
- Articolo 30 della direttiva 2013/32/UE
- Articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 4 della Carta
- Articolo 18 della Carta
- Articolo 19, paragrafo 2, della Carta
- Articolo 47 della Carta
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta
- Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati
Accesso alle informazioni sull'indagine nel paese d'origine in materia di asilo e rimpatrio
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond, in una controversia tra un richiedente protezione internazionale pakistano e il Segretario di Stato olandese alla Giustizia e alla Sicurezza. Il nodo centrale è se il giudice nazionale e il richiedente possano ottenere accesso alle informazioni sul modo in cui l'autorità dei Paesi Bassi ha svolto un'indagine in Pakistan per verificare la fondatezza della domanda di asilo, nell'ambito di un contenzioso contro il rigetto della domanda e la decisione di rimpatrio.
Fatti e procedimento principale
Il richiedente, cristiano originario del Pakistan, aveva presentato una prima domanda di protezione internazionale nel 2014, respinta con decisione comprensiva di rimpatrio. In seguito ha presentato una nuova domanda nel 2018, fondata sul timore di persecuzione per motivi religiosi e sull'esistenza di una fatwa che lo indicava come bersaglio di un assassinio. Nel 2020 il Segretario di Stato ha chiesto al Ministro degli Affari esteri di redigere un memorandum individuale, basato su un'indagine nel paese d'origine, per accertare se il richiedente avesse bisogno di protezione internazionale.
Il documento finale e i relativi allegati sono stati in larga misura espurgati prima della trasmissione al richiedente. Davanti al giudice olandese è emerso che i documenti completi erano stati sottoposti al regime nazionale dell'articolo 8:29 Awb, che consente di limitarne la conoscibilità alle sole parti autorizzate o al giudice, se ricorrono seri motivi. Il richiedente ha contestato che tale meccanismo fosse compatibile con il diritto dell'Unione, sostenendo di non aver avuto accesso pieno ai documenti giustificativi.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama, anzitutto, la direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, in particolare:
- l'articolo 23, paragrafo 1, sull'accesso dell'avvocato alle informazioni contenute nella pratica del richiedente;
- l'articolo 30, relativo alla raccolta di informazioni in singoli casi, che vieta di rivelare ai presunti responsabili della persecuzione l'esistenza della domanda o elementi idonei a svelarla;
- l'articolo 46, paragrafi 1 e 3, sul diritto a un ricorso effettivo e sull'esame completo ed ex nunc da parte del giudice.
Sono inoltre richiamati la direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio, in particolare gli articoli 5 e 13, e la Carta dei diritti fondamentali, segnatamente gli articoli 4, 18, 19, paragrafo 2, 47 e 52, paragrafo 1. La Corte richiama anche la Convenzione di Ginevra del 1951 come base del principio di non respingimento.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se le informazioni sul modo in cui l'indagine era stata condotta nel paese d'origine rientrassero nelle informazioni contenute nella pratica del richiedente ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32;
- se, in caso contrario, il giudice investito del ricorso avverso il rimpatrio dovesse comunque accertare quelle modalità ai sensi della direttiva 2008/115 e della Carta.
Ragionamento della Corte
La Corte parte dal rilievo che il principio di non respingimento è garantito quale diritto fondamentale dall'articolo 18 della Carta, in combinato disposto con l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra, e dall'articolo 19, paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con l'articolo 4. Da ciò deriva che l'esame della domanda di protezione internazionale deve consentire di verificare in modo effettivo il rischio di espulsione verso un Paese in cui la persona potrebbe subire persecuzione o trattamenti vietati.
La Corte osserva che l'articolo 30 della direttiva 2013/32 dimostra che il legislatore dell'Unione ha contemplato il rischio che il modo stesso di raccogliere informazioni nel paese d'origine possa rivelare la domanda di asilo o pregiudicare il richiedente. Di conseguenza, il richiedente deve poter far valere elementi relativi a tale modalità di raccolta, e il giudice nazionale deve poter controllare se gli obblighi dell'articolo 30 siano stati rispettati.
In tale prospettiva, i documenti giustificativi e il verbale d'indagine devono essere considerati parte delle informazioni contenute nella pratica del richiedente, purché siano rilevanti sia per l'esercizio dei diritti di difesa sia per la valutazione giudiziale del rispetto del non respingimento. La Corte sottolinea inoltre che il fatto che l'autorità accertante non abbia avuto un accesso completo e diretto a tali informazioni non ne elimina la rilevanza ai fini del sindacato giurisdizionale.
Richiamando l'articolo 46, paragrafo 3, la Corte ribadisce che il giudice deve procedere a un esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto e quindi deve poter conoscere tutti gli elementi potenzialmente rilevanti. Sul piano della difesa, l'articolo 47 della Carta impone l'accesso al fascicolo come corollario del diritto a un equo processo, pur consentendo limitazioni purché rispettose dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
La Corte precisa che, in caso di restrizioni all'accesso del richiedente, l'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 esige comunque che il giudice abbia accesso alle informazioni rilevanti e che lo Stato membro predisponga procedure idonee a preservare i diritti della difesa, eventualmente mediante accesso del difensore abilitato o altra soluzione equivalente. Tuttavia, il richiedente e il suo legale non possono essere posti in una situazione in cui non riescano a conoscere utilmente il contenuto essenziale degli elementi determinanti del fascicolo.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde affermativamente alla prima questione: le informazioni relative al modo in cui è stata condotta l'indagine nel paese d'origine rientrano nella nozione di informazioni contenute nella pratica del richiedente, quando sono rilevanti ai fini della verifica del non respingimento. Pertanto, il richiedente e il giudice nazionale devono poter accedervi secondo le modalità previste dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), della direttiva 2013/32.
La seconda questione, relativa alla direttiva 2008/115, non viene esaminata perché assorbita dalla risposta data alla prima. La Corte lascia inoltre al giudice nazionale la regolazione delle spese del procedimento principale.
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