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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-72/24

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2026. — HF e WI contro Anexartiti Archi Dimosion Esodon. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Importazioni di merci – Valore in dogana – Sottovalutazione – Metodi secondari di determinazione del valore in dogana – Metodo fondato sul “prezzo minimo accettabile” calcolato sulla base di valori statistici aggregati stabiliti a livello dell’Unione europea – Ammissibilità. — Cause riunite C-72/24 e C-73/24

Giurisprudenza europea62024CJ0072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato due controversie greche su importazioni di tessili sottovalutati, in cui le autorità doganali avevano ricostruito il valore in dogana ricorrendo a un PMA fondato su statistiche UE. Ha ritenuto legittimo l’uso di tale parametro solo come soluzione residuale, a condizione che il contribuente possa controbattere e che i dati siano temporalmente prossimi alle importazioni controllate. La Corte ha inoltre confermato che la semplificazione tariffaria richiesta dal dichiarante non impedisce il ricalcolo ex post e che, per l’IVA all’importazione, la persona considerata proprietaria può essere debitrice se la legge nazionale lo prevede in modo chiaro.

Determinazione del valore in dogana in caso di sottovalutazione: ammissibilità, in via residuale, di un prezzo minimo accettabile (PMA) basato su dati statistici UE, nonché individuazione del debitore dell’IVA all’importazione.

La questione giuridica

Se, in un controllo a posteriori su importazioni di prodotti tessili dalla Turchia, e quando non sia possibile verificare fisicamente le merci né ricavare il valore di transazione dai documenti, il valore in dogana possa essere determinato mediante un prezzo minimo accettabile (PMA) calcolato su valori statistici aggregati UE; se tali dati possano essere utilizzati anche per il metodo deduttivo o solo in via residuale; se il termine di 90 giorni e la ragionevole elasticità siano applicabili; se la semplificazione tariffaria ex articolo 81 del codice doganale comunitario osti alla rivalutazione ex post; e se la normativa greca possa designare come debitore dell’IVA all’importazione la persona considerata proprietaria dei beni importati.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che, quando il valore in dogana non può essere determinato con il metodo del valore di transazione né con i metodi sussidiari ordinari, l’articolo 31, paragrafo 1, del codice doganale comunitario e l’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione non ostano a che, in ultima istanza, il valore sia stimato mediante un prezzo minimo accettabile (PMA) calcolato su dati statistici aggregati dell’Unione, purché l’operatore possa giustificare il prezzo inferiore dichiarato e purché il valore non sia fondato su valori minimi, arbitrari o fittizi. Ha inoltre precisato che, per tale stima, i dati devono riferirsi a importazioni effettuate nello stesso momento o in un periodo sufficientemente prossimo, con applicazione per analogia del termine di 90 giorni, flessibile, e che la procedura di semplificazione tariffaria può essere mantenuta anche in sede di rivalutazione a posteriori. Quanto all’IVA all’importazione, uno Stato membro può designare come debitore la persona considerata proprietaria dei beni importati, ma solo tramite disposizioni nazionali esplicite e inequivoche.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 325, paragrafo 1, TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
  • Decisione 94/800/CE

Determinazione del valore in dogana tramite PMA e IVA all’importazione

La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali del Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis relativi a controlli a posteriori su importazioni di prodotti tessili dalla Turchia. La questione centrale era se, in caso di sottovalutazione e impossibilità di ricostruire il valore di transazione, le autorità doganali potessero utilizzare un "prezzo minimo accettabile" (PMA) calcolato su valori statistici aggregati a livello UE.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C-72/24, HF aveva importato prodotti tessili nel 2014; a seguito di un’indagine del 2016, le autorità doganali avevano ravvisato un sistema di contrabbando fondato su 289 false dichiarazioni e su valori in dogana artificialmente bassi. Nella causa C-73/24 i fatti erano analoghi, con dichiarazioni presentate tra marzo 2014 e dicembre 2016 e con il coinvolgimento di WI, dipendente dell’impresa importatrice. In entrambi i casi, l’autorità fiscale aveva recuperato IVA all’importazione e altri importi a seguito della rivalutazione del valore delle merci.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato:

  • il codice doganale comunitario, in particolare gli articoli 29, 30, 31, 78, 81, 221;
  • il regolamento di applicazione n. 2454/93, in particolare gli articoli 150-152, 181 bis, 198 e l’allegato 23;
  • il codice doganale dell’Unione, in particolare gli articoli 70, 74, 77, 177, 22;
  • il regolamento di esecuzione 2015/2447, in particolare gli articoli 140, 142, 144, 222;
  • la direttiva 2006/112/CE, in particolare gli articoli 2, 71, 85, 201 e 250;
  • l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE;
  • l’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII del GATT 1994, che vieta i valori minimi.

Ragionamento della Corte sul valore in dogana

La Corte ha ribadito che il sistema unionale di valutazione doganale è gerarchico: il metodo principale è il valore di transazione; solo se questo non è utilizzabile si passa ai metodi successivi, fino al metodo residuale. Nel caso concreto, il giudice del rinvio aveva indicato che il valore di transazione non era affidabile, mentre i metodi basati su merci identiche o similari e sul valore calcolato risultavano inapplicabili per la genericità delle descrizioni e l’impossibilità di controllare fisicamente le merci.

La Corte ha quindi ammesso che un PMA calcolato sulla base di statistiche aggregate dell’Unione possa costituire un "dato disponibile" ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice doganale comunitario e dell’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione. Ha però precisato che tale metodo è utilizzabile solo in ultima istanza e non può tradursi in un sistema di valori minimi vietati: occorre che l’operatore sia messo in condizione di giustificare un prezzo dichiarato inferiore.

Portata del divieto di valori minimi e garanzie procedurali

La Corte ha escluso che il PMA sia di per sé arbitrario, poiché deriva da criteri oggettivi e neutri. Tuttavia, se applicato sistematicamente e senza possibilità di prova contraria da parte dell’operatore, esso finirebbe per imporre un valore minimo, in contrasto con gli articoli 31, paragrafo 2, lettere f) e g), del codice doganale comunitario e 144, paragrafo 2, lettere f) e g), del regolamento di esecuzione.

Ha inoltre sottolineato il dovere di motivazione delle decisioni doganali: i dati riservati dell’AFIS/AMT non possono essere comunicati integralmente, ma la decisione deve comunque indicare in modo sufficiente il metodo seguito e i motivi della disapplicazione degli altri metodi. In questo quadro, il PMA può essere usato solo come extrema ratio, con tutela del diritto di difesa.

Termine temporale dei dati statistici

Rispondendo alla quarta questione nella causa C-73/24, la Corte ha affermato che i dati usati per calcolare il PMA devono riferirsi, in linea di principio, a importazioni effettuate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento di quelle controllate. Ha ritenuto applicabile per analogia il termine di 90 giorni previsto per il metodo deduttivo, e ha precisato che tale termine può essere applicato con una ragionevole elasticità. In casi eccezionali, qualora non vi siano informazioni più affidabili e sia necessario tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, un intervallo più ampio può essere giustificato, ma solo come ultima ratio.

Semplificazione tariffaria e rivalutazione ex post

Quanto alla procedura semplificata di cui all’articolo 81 del codice doganale comunitario e all’articolo 177 del codice doganale dell’Unione, la Corte ha stabilito che essa non osta alla rivalutazione del valore in dogana a seguito di controllo a posteriori. Il fatto che il dichiarante abbia chiesto di trattare l’intera spedizione secondo la tariffa più elevata non impedisce alle autorità di applicare la stessa semplificazione anche nella fase di verifica successiva.

IVA all’importazione e debitore

Infine, sulla sesta questione nella causa C-72/24, la Corte ha interpretato l’articolo 201 della direttiva 2006/112 nel senso che uno Stato membro può designare come debitore dell’IVA all’importazione la persona considerata proprietaria dei beni importati. Ciò è però consentito solo se la designazione risulta da disposizioni nazionali esplicite e inequivoche, conformi al principio di certezza del diritto. Spetta al giudice nazionale verificare se il diritto greco soddisfi tale requisito.

Dispositivo

La Corte ha quindi concluso che:

  • il PMA basato su dati statistici UE può essere utilizzato in via residuale per determinare il valore in dogana, a condizione che l’operatore possa contestarlo e giustificare il prezzo inferiore;
  • i dati statistici devono riferirsi a importazioni temporalmente prossime, con applicazione analogica e flessibile del termine di 90 giorni;
  • la semplificazione tariffaria non impedisce la rettifica a posteriori;
  • la persona considerata proprietaria dei beni importati può essere debitore dell’IVA all’importazione se la legge nazionale lo prevede in modo chiaro.

Come è indicizzato

Materieunione doganalevalore in doganacontrolli a posterioriiva all’importazionetutela degli interessi finanziari dell’unione

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