Corte di giustizia, Sentenza C-286/24
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 gennaio 2026. — Meliá Hotels International, S.A. contro Associação Ius Omnibus. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça. — Rinvio pregiudiziale – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 5, paragrafo 1 – Ambito d’applicazione – Azione dichiarativa speciale per la divulgazione di documenti preliminare all’eventuale proposizione di un’azione per il risarcimento del danno – Valutazione della plausibilità della domanda di risarcimento del danno. — Causa C-286/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso ampio l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, includendovi anche un’azione autonoma e preventiva di disclosure prevista dal diritto portoghese prima della causa risarcitoria. Precisa inoltre che la plausibilità richiesta per ottenere le prove non coincide con la prova piena della responsabilità: basta una base fattuale che renda ragionevolmente accettabile l’ipotesi di violazione, danno e nesso causale. Infine, una decisione della Commissione su una restrizione verticale per oggetto non basta, da sola, a fondare la plausibilità del danno, mentre la natura transattiva della decisione non cambia la soluzione.
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 si applica anche a un’azione preliminare di divulgazione di documenti prima dell’eventuale azione risarcitoria; ai fini della plausibilità della domanda non basta una decisione della Commissione su una restrizione verticale per oggetto né è richiesto un grado di prova "più probabile che improbabile".
La questione giuridica
1) Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 si applichi a un’azione preliminare di accesso alle prove proposta prima dell’azione per il risarcimento del danno, quando tale azione sia ammessa dal diritto nazionale. 2) Se la "plausibilità" della domanda di risarcimento richieda che il richiedente dimostri che sia più probabile che improbabile che sussistano le condizioni della responsabilità. 3) Se, ai fini della plausibilità del danno, sia sufficiente una decisione della Commissione che accerti una violazione dell’articolo 101 TFUE, anche se si tratta di una restrizione verticale per oggetto adottata in procedura di transazione.
Principio di diritto
L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 si applica alle azioni preliminari di divulgazione delle prove previste dal diritto nazionale e dirette a preparare un’azione risarcitoria antitrust; la "plausibilità" della domanda richiede solo che l’ipotesi di violazione, danno e nesso causale sia ragionevolmente accettabile, senza imporre il criterio civilistico del "più probabile che improbabile". Una decisione della Commissione che accerti una restrizione verticale per oggetto vincola il giudice nazionale quanto alla violazione, ma non basta da sola a dimostrare la plausibilità del danno e del nesso causale; la circostanza che la decisione sia stata adottata in transazione è irrilevante.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell’accordo SEE
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1/2003
- Direttiva 2014/104/UE
- Articolo 1 della direttiva 2014/104/UE
- Articolo 2, punti 4 e 14, della direttiva 2014/104/UE
- Articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 8, della direttiva 2014/104/UE
- Articolo 6, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/104/UE
- Articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE
- Legge portoghese n. 23/2018, articoli 12 e 13
Divulgazione preliminare di prove e plausibilità della domanda risarcitoria antitrust
Sentenza resa in rinvio pregiudiziale dal Supremo Tribunal de Justiça portoghese in una controversia tra Meliá Hotels International e Associação Ius Omnibus. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 nel contesto di un’azione dichiarativa speciale per ottenere documenti prima di un’eventuale azione collettiva di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza.
Fatti e procedimento principale
La Commissione, con decisione del 21 febbraio 2020, ha constatato che Meliá aveva violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE mediante pratiche verticali che differenziavano i consumatori in base alla cittadinanza o al paese di residenza, limitando vendite attive e passive di sistemazione alberghiera. Ius Omnibus ha promosso un’azione ex articolo 13 della legge portoghese n. 23/2018 per ottenere la divulgazione di documenti ritenuti necessari a dimostrare l’esistenza, la portata e gli effetti della pratica anticoncorrenziale, nonché il danno ai consumatori portoghesi. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la causa è giunta al Supremo Tribunal de Justiça.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare il regolamento n. 1/2003, e segnatamente l’articolo 16, paragrafo 1, oltre alla direttiva 2014/104, con gli articoli 1, 2, 5, 6 e 17. Centrale è l’articolo 5, paragrafo 1, che consente la divulgazione di prove su istanza di un attore che presenti una richiesta motivata con fatti e prove ragionevolmente disponibili sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento del danno. Rilevano anche il considerando 15, sull’asimmetria informativa, il considerando 16, sulla proporzionalità, il considerando 22, sulle azioni che si intendono promuovere, il considerando 27 e il considerando 47 sulla presunzione del danno nei cartelli.
Prima questione: ambito dell’articolo 5, paragrafo 1
La Corte chiarisce che l’articolo 5, paragrafo 1, non si limita alle azioni risarcitorie in senso stretto, ma copre anche un’azione preliminare di accesso alle prove, quando essa sia prevista dal diritto nazionale. La soluzione si fonda sulla formulazione ampia della disposizione, sul contesto sistematico della direttiva e sulla sua finalità di rimediare all’asimmetria informativa e di favorire l’effettività dell’applicazione privata del diritto della concorrenza.
Seconda questione: standard di plausibilità
La Corte afferma che la "plausibilità" non richiede che il richiedente dimostri che sia più probabile che improbabile che ricorrano le condizioni di responsabilità. È sufficiente che, sulla base dei soli fatti e prove ragionevolmente disponibili, l’attore convinca il giudice che l’ipotesi di violazione, danno e nesso causale è ragionevolmente accettabile. Un onere probatorio più rigoroso sarebbe incompatibile con la funzione strumentale della disclosure e renderebbe eccessivamente difficile l’esercizio dell’azione risarcitoria.
Terza questione: decisione della Commissione, restrizione verticale e transazione
La Corte distingue tra accertamento della violazione e prova del danno. Una decisione della Commissione che constata un’infrazione dell’articolo 101 TFUE vincola il giudice nazionale quanto all’esistenza della violazione, ma non basta, di per sé, a dimostrare la plausibilità del danno e del nesso causale. Ciò vale anche se la violazione è qualificata come restrizione verticale per oggetto e anche se la decisione è stata adottata in procedimento di transazione. La presunzione del danno dell’articolo 17, paragrafo 2, riguarda solo i cartelli orizzontali e non si estende alle restrizioni verticali.
Valutazione concreta nel caso di specie
La decisione della Commissione poteva tuttavia fornire un elemento indiziario utile: la constatazione che i contratti limitavano la libertà di vendita degli operatori turistici in tutto il SEE poteva costituire un indizio di possibili effetti sui consumatori portoghesi, da valutare insieme agli altri elementi addotti da Ius Omnibus. La Corte sottolinea quindi che la decisione non basta da sola, ma può integrare il materiale probatorio rilevante per la plausibilità.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 si applica anche a un’azione preliminare di accesso alle prove prevista dal diritto nazionale;
- una decisione della Commissione su una restrizione verticale per oggetto non basta da sola a dimostrare la plausibilità della domanda di risarcimento;
- la plausibilità non esige la prova del "più probabile che improbabile", essendo sufficiente una ragionevole accettabilità dell’ipotesi di responsabilità.
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