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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-811/23

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 gennaio 2026. — Commissione europea contro Zippo Manufacturing Co. e Zippo GmbH. — Impugnazione – Politica commerciale – Misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 – Misure adottate dagli Stati Uniti d’America sulle importazioni di determinati prodotti derivati dall’alluminio e dall’acciaio – Decisione dell’Unione europea di sospensione di concessioni commerciali e di altri obblighi equivalenti – Dazi doganali addizionali sulle importazioni di prodotti originari degli Stati Uniti – Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato – Principio del ne ultra petita. — Causa C-811/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 per violazione del diritto di essere ascoltati. Ha chiarito che tale diritto, ex articolo 41 della Carta, non si applica agli atti di portata generale, salvo che una norma espressa del diritto UE lo preveda. Ha inoltre ritenuto che il Tribunale sia andato oltre le conclusioni delle ricorrenti annullando il regolamento per l’intero codice NC 96138000, in violazione del principio ne ultra petita. La causa è stata rinviata al Tribunale per l’esame dei motivi di ricorso rimasti assorbiti.

Impugnazione sulla portata del diritto di essere ascoltati ex articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta in presenza di un regolamento UE di portata generale che impone dazi addizionali su prodotti originari degli Stati Uniti, e sulla violazione del principio ne ultra petita.

La questione giuridica

Se il diritto di essere ascoltati previsto dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta si applichi anche quando la Commissione adotta, sulla base del regolamento (UE) n. 654/2014, un atto di portata generale che istituisce dazi addizionali su una categoria di prodotti identificata in modo astratto; se la mera identificazione di specifici operatori o dei loro prodotti possa trasformare tale atto in un provvedimento individuale; se la consultazione pubblica ex articolo 9 del regolamento n. 654/2014 soddisfi eventualmente il requisito procedurale; e se il Tribunale abbia violato il principio ne ultra petita annullando il regolamento oltre i limiti della domanda di annullamento proposta dalle ricorrenti.

Principio di diritto

Il diritto di essere ascoltati sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta si applica, in linea di principio, soltanto nell’ambito di procedimenti volti all’adozione di un provvedimento individuale e non anche alla preparazione di atti di portata generale, ancorché questi producano effetti negativi su specifici operatori economici; la circostanza che la Commissione identifichi taluni prodotti o operatori interessati non trasforma l’atto in un provvedimento individuale, né la legittimazione ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE fa sorgere un autonomo diritto di essere ascoltati. La Corte ha inoltre ribadito che il giudice non può annullare un atto oltre i limiti della domanda: il Tribunale ha quindi violato il principio ne ultra petita annullando il regolamento nella parte riferita all’intero codice NC 96138000, e non solo nella parte contestata dalle ricorrenti.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Articolo 6, paragrafo 1, TUE
  • Articolo 52, paragrafo 7, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 654/2014
  • Articolo 1 del regolamento (UE) n. 654/2014
  • Articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 654/2014
  • Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 654/2014
  • Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 654/2014
  • Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 654/2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/502
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Accordo OMC sulle misure di salvaguardia
  • Articolo 8, paragrafo 2, dell’Accordo OMC sulle misure di salvaguardia
  • Articolo 12, paragrafo 3, dell’Accordo OMC sulle misure di salvaguardia
  • GATT del 1994
  • Decisione 94/800/CE

Impugnazione sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2020/502

La causa riguarda un’impugnazione della Commissione europea contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato, nei confronti dei prodotti rientranti nella sottovoce NC 96138000, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/502, adottato in risposta a misure statunitensi su prodotti derivati dall’alluminio e dall’acciaio. La controversia si colloca nell’ambito della politica commerciale comune e dell’esercizio dei diritti dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 654/2014.

Parti e origine della controversia

Le ricorrenti in primo grado erano Zippo Manufacturing Co. e Zippo GmbH, società del gruppo Zippo attive nella produzione e commercializzazione di accendini antivento meccanici in metallo. La Commissione era convenuta in primo grado e ricorrente in impugnazione. I prodotti interessati rientravano nel codice NC 96138000 e venivano assoggettati dal regolamento controverso a dazi doganali addizionali del 20%.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia, in particolare gli articoli 8, paragrafo 2, e 12, paragrafo 3;
  • il regolamento (UE) n. 654/2014, specialmente gli articoli 1, 3, lettera c), 4, paragrafo 1, 8, paragrafo 2, e 9, paragrafo 1;
  • l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta;
  • l’articolo 263, quarto comma, TFUE, per il profilo della legittimazione ad agire;
  • gli articoli 6, paragrafo 1, TUE, e 52, paragrafo 7, della Carta, in relazione all’interpretazione delle spiegazioni della Carta.

Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale

Dopo l’adozione, da parte degli Stati Uniti, di misure tariffarie su determinati prodotti derivati dall’alluminio e dall’acciaio, la Commissione ha avviato una raccolta di informazioni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 654/2014 e ha poi adottato il regolamento controverso, che prevedeva, tra l’altro, dazi addizionali su prodotti originari degli Stati Uniti classificati nella sottovoce NC 96138000. Dinanzi al Tribunale, Zippo Manufacturing e Zippo GmbH avevano dedotto cinque motivi di annullamento; il Tribunale ha accolto il quinto motivo, relativo alla violazione del principio di buona amministrazione e del diritto di essere ascoltate, e non ha esaminato gli altri motivi.

Questioni affrontate in impugnazione

La Commissione ha dedotto due motivi:

  • il primo verteva sull’erronea applicazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, poiché il Tribunale avrebbe esteso il diritto di essere ascoltati a un atto di portata generale e avrebbe erroneamente qualificato il regolamento come provvedimento individuale;
  • il secondo denunciava una violazione del principio ne ultra petita, poiché il Tribunale avrebbe annullato il regolamento con riferimento all’intero codice NC 96138000, mentre la domanda delle ricorrenti riguardava solo la parte applicabile ai loro prodotti.

Ragionamento della Corte sul diritto di essere ascoltati

La Corte ricorda che l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta garantisce il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima dell’adozione nei suoi confronti di un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. Tale disposizione non si estende, in via di principio, alla procedura di elaborazione degli atti di portata generale, anche se questi incidono negativamente su determinati soggetti.

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui:

  • gli atti di portata generale si applicano a situazioni determinate oggettivamente e producono effetti verso categorie di persone considerate in modo generale e astratto;
  • il principio del rispetto dei diritti della difesa opera nei procedimenti promossi nei confronti di una persona, idonei a sfociare in un atto per essa lesivo;
  • il legislatore dell’Unione può tuttavia prevedere espressamente, per atti generali, meccanismi di consultazione o audizione.

Nel caso di specie, il regolamento n. 654/2014 non conferiva alle imprese interessate un autonomo diritto di essere ascoltate. La Corte ha quindi ritenuto errato il ragionamento del Tribunale, che aveva collegato il diritto di audizione alla circostanza che la Commissione avesse identificato i prodotti di Zippo come oggetto delle misure e che queste misure incidessero negativamente sui suoi interessi. Secondo la Corte, la mera identificazione di specifici operatori o prodotti non trasforma un atto di portata generale in un provvedimento individuale.

La Corte ha anche escluso che la legittimazione ad agire riconosciuta ex articolo 263, quarto comma, TFUE equivalga a un diritto di essere ascoltati prima dell’adozione dell’atto, trattandosi di piani distinti.

Ragionamento della Corte sul principio ne ultra petita

La Corte ha accolto anche il secondo motivo della Commissione. Ha ribadito che il giudice non può annullare un atto oltre i limiti delle conclusioni del ricorrente. Poiché in primo grado le società Zippo avevano chiesto l’annullamento del regolamento solo nella parte in cui esso si applicava a loro, il Tribunale non poteva annullarlo per l’intero insieme dei prodotti rientranti nel codice NC 96138000. La circostanza che Zippo Manufacturing fosse, in fatto, l’unico produttore esportatore noto di quei prodotti è stata ritenuta irrilevante.

Dispositivo e conseguenze processuali

La Corte ha:

  • annullato la sentenza del Tribunale nella parte in cui annullava il regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 nei limiti in cui riguardava i prodotti rientranti nel codice NC 96138000 e nella parte relativa alle spese;
  • respinto il quinto motivo del ricorso di primo grado come infondato, ritenendo che la consultazione pubblica ex articolo 9 del regolamento n. 654/2014 non attribuisse un diritto di essere ascoltati in assenza di una previsione espressa;
  • rinviato la causa al Tribunale per l’esame dei primi quattro motivi del ricorso originario, sui quali il Tribunale non aveva statuito;
  • riservato la decisione sulle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che il diritto di essere ascoltati ex articolo 41 della Carta non opera, salvo diversa previsione espressa, nella fase di adozione di atti di portata generale. Inoltre, rafforza il principio per cui il giudice dell’Unione deve mantenersi entro i limiti della domanda, senza estendere l’annullamento a categorie di prodotti o atti non espressamente contestati dal ricorrente.

Come è indicizzato

Materiepolitica commerciale comunedazi doganalidiritti di difesa e buona amministrazioneimpugnazione e limiti del giudizioprincipio ne ultra petita

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