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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-727/23

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 29 gennaio 2026. — PB contro Comitato di risoluzione unico. — Impugnazione – Funzione pubblica – Regime applicabile agli altri agenti – Agenti temporanei – Decisione di non reinquadramento – Possibilità per l’amministrazione di completare la motivazione della decisione di non reinquadramento dinanzi al giudice dell’Unione europea – Condizioni – Casi eccezionali – Principio di concordanza tra il reclamo amministrativo e il successivo ricorso – Ricorso di annullamento. — Causa C-727/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla la sentenza del Tribunale e, statuendo definitivamente, annulla anche la decisione del SRB di non reinquadrare PB per l’anno 2021. Centrale è la censura di difetto di motivazione: il SRB non aveva indicato in modo chiaro se i meriti di PB fossero inferiori o pari a quelli degli agenti reinquadrati, né i criteri sussidiari applicati. La Corte ribadisce che la motivazione non può essere integrata in giudizio se non in casi eccezionali, qui non dimostrati, e che il motivo relativo alla valutazione dei meriti era ricevibile perché strettamente connesso al reclamo amministrativo.

Impugnazione in materia di funzione pubblica: illegittimità del reinquadramento per difetto di motivazione non sanabile in giudizio e violazione del principio di concordanza tra reclamo e ricorso

La questione giuridica

Se il Tribunale avesse errato nel ritenere che il SRB potesse integrare in corso di causa la motivazione della decisione di non reinquadramento e nel dichiarare irricevibile, per violazione del principio di concordanza tra reclamo amministrativo e ricorso, il motivo relativo a un errore di valutazione dei meriti del ricorrente; in via conseguente, se la decisione di non reinquadramento fosse viziata da difetto di motivazione.

Principio di diritto

La Corte afferma che un’istituzione o un organismo dell’Unione non può, di regola, sanare dinanzi al giudice una decisione priva di motivazione individuale; la possibilità di integrare la motivazione in corso di causa è ammessa solo in casi eccezionali, quando almeno i motivi principali siano stati chiaramente comunicati al destinatario e non siano compromessi i diritti della difesa e la parità delle armi. Nel caso di specie, il SRB non aveva fornito una motivazione sufficiente del mancato reinquadramento e il Tribunale ha quindi errato nel ritenere sanabile il vizio; inoltre, il motivo del ricorrente sull’errore di valutazione dei meriti non era irricevibile perché si ricollegava strettamente al reclamo amministrativo. La sentenza del Tribunale e la decisione di non reinquadramento sono pertanto annullate.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 16 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 2 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 54 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 110 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione contro la sentenza del Tribunale in materia di reinquadramento di un agente temporaneo

La causa riguarda un’impugnazione proposta da PB, agente temporaneo del SRB, contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il suo ricorso di annullamento diretto contro la decisione del 16 luglio 2021 di non reinquadrarlo nell’ambito dell’esercizio 2021. La Corte è chiamata a pronunciarsi sul difetto di motivazione della decisione amministrativa e sulla portata del principio di concordanza tra reclamo amministrativo e ricorso contenzioso.

Contesto normativo

La pronuncia si inserisce nel quadro dello Statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti (RAA), in particolare:

  • articolo 45 dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti temporanei tramite l’articolo 16 del RAA;
  • articolo 54 del RAA, che disciplina la promozione degli agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera f), previo scrutinio per merito comparativo;
  • articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, sul reclamo amministrativo;
  • disposizioni generali di esecuzione del SRB (DGE) dell’articolo 54 del RAA, che regolano il procedimento di reinquadramento.

Fatti e procedimento amministrativo

PB era stato assunto dal SRB nel 2016 e poi reinquadrato nel grado AD 7 dal 1º ottobre 2017. Nell’esercizio di reinquadramento per il 2021, la presidente del SRB non lo incluse nell’elenco degli agenti proposti per il reinquadramento. PB presentò reclamo al comitato paritetico, che non raccomandò il suo reinquadramento; successivamente, il SRB pubblicò l’elenco finale degli agenti reinquadrati, ancora senza includere PB. Dopo un reclamo amministrativo respinto, PB adì il Tribunale.

Motivi del ricorso di primo grado e decisione del Tribunale

Dinanzi al Tribunale PB deduceva, in sostanza, sei motivi: assenza di scrutinio comparativo di tutti gli agenti ammissibili, difetto di motivazione ed errore di calcolo dell’anzianità, errata valutazione dei livelli di responsabilità, irregolarità procedurali, violazione della media-obiettivo e, in subordine, errore manifesto di valutazione. Il Tribunale respinse integralmente il ricorso, ritenendo tra l’altro che la motivazione della decisione potesse essere completata in corso di causa.

Esame della Corte sulla motivazione della decisione di non reinquadramento

La Corte ricorda che la motivazione deve essere, in linea di principio, comunicata contemporaneamente all’atto lesivo e che l’assenza di motivazione non può essere sanata con spiegazioni fornite nel corso del giudizio. Solo in caso di mera insufficienza motivazionale, e in circostanze eccezionali, può ammettersi un’integrazione successiva, purché i motivi principali siano stati già chiaramente comunicati al destinatario e non siano compromessi i diritti della difesa.

Nel caso concreto, la decisione di non reinquadramento e la decisione di rigetto del reclamo non contenevano una motivazione individuale sufficiente. Anche il parere del comitato paritetico, richiamato dal Tribunale, si limitava a formule generiche sull’analisi comparativa e non chiariva se i meriti di PB fossero inferiori, uguali o comunque insufficienti rispetto a quelli dei colleghi reinquadrati. La Corte qualifica quindi il vizio come assenza di motivazione, non come mera insufficienza sanabile.

La Corte aggiunge che il Tribunale non ha verificato l’esistenza di circostanze eccezionali che avrebbero potuto giustificare l’integrazione motivazionale in giudizio né ha controllato che tale integrazione non lesse i diritti della difesa e la parità delle armi. Ne consegue l’errore di diritto del Tribunale.

Esame del principio di concordanza tra reclamo e ricorso

La Corte esamina poi la censura secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato irricevibile il motivo relativo all’errore di valutazione dei meriti per violazione del principio di concordanza tra reclamo e ricorso. Richiamando la giurisprudenza sul contenzioso del personale, la Corte ribadisce che il ricorso può sviluppare argomenti strettamente connessi alle censure già sollevate nel reclamo, purché non cambino oggetto e causa della controversia.

Nel caso di specie, PB aveva già in reclamo contestato sostanzialmente la propria sottovalutazione rispetto ai colleghi reinquadrati, pur senza conoscere la motivazione individuale della decisione. Il motivo dedotto in giudizio si ricollegava strettamente al reclamo e non avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile. La Corte rileva inoltre che la particolare sequenza processuale, segnata dall’inammissibile integrazione della motivazione da parte del SRB in giudizio, rendeva ancora meno giustificato un approccio restrittivo del Tribunale.

Dispositivo e spese

La Corte annulla la sentenza del Tribunale. Poiché lo stato degli atti lo consente, decide definitivamente sul merito del ricorso di primo grado e annulla anche la decisione del SRB del 16 luglio 2021 per violazione dell’obbligo di motivazione. Il SRB è condannato alle spese del giudizio di primo grado e dell’impugnazione.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • la motivazione di un atto lesivo deve consentire al destinatario di comprendere il ragionamento seguito dall’amministrazione;
  • una motivazione mancante non può essere regolarizzata in giudizio;
  • l’integrazione successiva è possibile solo in casi eccezionali e non può pregiudicare il contraddittorio;
  • nel contenzioso del personale, il reclamo e il ricorso devono essere coerenti quanto a oggetto e causa, ma il ricorso può sviluppare argomenti strettamente connessi alle censure già prospettate in sede amministrativa.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’ueagenti temporaneimotivazione degli atti amministrativicontrollo giurisdizionalespese di giudizio

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