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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-763/20

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 21 febbraio 2024. — Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material Co. Ltd contro Commissione europea. — Dumping – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 – Calcolo del valore normale – Distorsioni significative nel paese esportatore – Articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 – Diritto dell’OMC – Principio di interpretazione conforme – Scelta del paese rappresentativo appropriato – Dati prontamente disponibili – Omessa collaborazione – Nozione di “informazioni necessarie” – Articolo 18 del regolamento 2016/1036 – Undercutting dei prezzi – Segmenti di mercato – Metodo dei numeri di controllo del prodotto – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2016/1036 – Diritti della difesa – Trattamento riservato – Articoli 19 e 20 del regolamento 2016/1036. — Causa T-763/20

Giurisprudenza europea62020TJ0763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di un produttore-esportatore cinese contro il regolamento che impone dazi antidumping definitivi sui PVA originari della Cina. Conferma sia la scelta della Turchia come paese rappresentativo per il calcolo del valore normale sia l’uso dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 per colmare le lacune informative sui fattori produttivi. Rileva inoltre che i motivi diretti contro il margine di dumping risultano, in parte, infondati e, per il resto, inoperanti, poiché il dazio applicato è stato determinato sulla base del margine di pregiudizio.

Dazio antidumping sui PVA cinesi: legittimità della scelta del paese rappresentativo, dell’uso dei dati disponibili ex articolo 18 e della costruzione del valore normale nel regolamento (UE) 2020/1336

La questione giuridica

Nel ricorso diretto ex articolo 263 TFUE, il Tribunale è chiamato a verificare: se la Commissione abbia correttamente scelto la Turchia come paese rappresentativo ai fini del calcolo del valore normale ex articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento 2016/1036; se abbia legittimamente rifiutato di utilizzare dati riservati relativi alla Solutia Tlaxcala e i dati relativi alla Wyn; se abbia correttamente applicato l’articolo 18 del regolamento 2016/1036 nel ricorrere ai dati disponibili per i fattori produttivi prodotti in proprio; e se vi sia stata violazione dei diritti della difesa per mancata tempestiva comunicazione della relazione di verifica.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, quando la Commissione costruisce il valore normale secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento 2016/1036, può rifiutare dati forniti da terzi se essi sono riservati e non accompagnati da un riassunto non riservato idoneo a consentire il contraddittorio; inoltre, la scelta del paese rappresentativo rientra in un ampio potere discrezionale sindacabile solo per errore manifesto e, nel caso concreto, la Commissione poteva basarsi sulla Turchia quale unico paese rappresentativo appropriato. Quanto all’articolo 18, la Commissione può ricorrere ai dati disponibili per sostituire informazioni necessarie non fornite dall’esportatore, anche se quest’ultimo sostiene di aver collaborato, quando le informazioni richieste erano effettivamente necessarie e la parte non le ha comunicate. Il ricorso è quindi respinto integralmente, senza che siano accolte le censure sui diritti della difesa.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articoli 19 e 20 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Accordo antidumping OMC, articolo 6.8
  • Accordo antidumping OMC, allegato II
  • Articolo 3.1 dell’Accordo antidumping OMC

Dazio antidumping sui determinati alcoli polivinilici originari della Cina

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da un produttore-esportatore cinese avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336, che ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici (PVA) originari della Repubblica popolare cinese. Il Tribunale esamina, in particolare, la costruzione del valore normale in presenza di asserite distorsioni significative nel paese esportatore, la scelta del paese rappresentativo e l’utilizzo dei dati disponibili per omessa collaborazione.

Parti e contesto processuale

La ricorrente è Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material Co. Ltd, sostenuta da Wegochem Europe BV. La convenuta è la Commissione europea, sostenuta da Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea, Kuraray Europe GmbH e Sekisui Specialty Chemicals Europe SL. La domanda mira all’annullamento del regolamento impugnato nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il Tribunale affronta principalmente quattro profili:

  • la dedotta violazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento 2016/1036 nella scelta della Turchia come paese rappresentativo appropriato;
  • la legittimità del rifiuto di utilizzare dati relativi alla Solutia Tlaxcala e alla Wyn de Mexico in quanto non “prontamente disponibili” o non adeguati;
  • la corretta applicazione dell’articolo 18 del regolamento 2016/1036, con ricorso ai dati disponibili per i fattori produttivi prodotti in proprio;
  • l’asserita violazione dei diritti della difesa per mancata tempestiva trasmissione della relazione di verifica.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) 2016/1036, soprattutto gli articoli 2, paragrafo 6 bis, lettera a), 3, paragrafi 2 e 3, 6, paragrafo 7, 9, paragrafo 4, secondo comma, 18, 19 e 20;
  • l’articolo 263 TFUE;
  • le disposizioni dell’Accordo antidumping OMC, segnatamente l’articolo 6.8, l’allegato II e, in via interpretativa, l’articolo 3.1.

Inoperatività di alcuni motivi di ricorso

Il Tribunale chiarisce preliminarmente la distinzione tra inoperatività del motivo e difetto di interesse ad agire. Nei casi in cui il dazio applicato sia stato fissato sulla base della regola del dazio inferiore, i motivi che incidono solo sul margine di dumping sono operanti soltanto se, in caso di accoglimento, il dazio antidumping potrebbe ridursi. Nel caso concreto, dopo aver esaminato il secondo e il quinto motivo, il Tribunale conclude che il terzo e il quarto risultano inoperanti, perché anche se accolti non porterebbero il margine di dumping al di sotto del margine di pregiudizio utilizzato per fissare il dazio.

Scelta del paese rappresentativo: Turchia o Messico

Quanto al secondo motivo, il Tribunale conferma che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta del paese rappresentativo appropriato ai fini della costruzione del valore normale. La Commissione aveva esaminato vari paesi e, alla fine, aveva ritenuto che solo la Turchia offrisse dati utilizzabili su SGAV e margine di profitto, mentre per il Messico i dati di Solutia Tlaxcala non potevano essere impiegati perché trasmessi in forma riservata senza un riassunto non riservato e non disponibili in modo utile al pubblico, e i dati della Wyn non coprivano il periodo d’inchiesta e non erano rappresentativi di un intero anno.

Il Tribunale accoglie l’impostazione della Commissione secondo cui l’espressione “prontamente disponibili” non equivale a “pubblicamente disponibili”: è sufficiente che i dati siano accessibili alle parti interessate nel fascicolo e non necessariamente al grande pubblico. Tuttavia, se i dati sono riservati e non è possibile ottenerne un riassunto non riservato che consenta il contraddittorio, la Commissione può legittimamente non utilizzarli. Poiché la ricorrente non ha dimostrato che la valutazione della Commissione fosse manifestamente errata, il secondo motivo è respinto.

Segreto commerciale, contraddittorio e diritto dell’OMC

Il Tribunale ricorda che il regolamento antidumping deve conciliare due esigenze: la tutela del segreto commerciale e i diritti della difesa delle parti interessate. In tale quadro, l’articolo 19 del regolamento 2016/1036 consente di disattendere informazioni riservate non accompagnate da un riassunto non riservato idoneo, salvo che possano essere ottenute da altre fonti. Le regole OMC richiamate dalla ricorrente non conducono a un risultato diverso: l’uso di informazioni riservate non è vietato in assoluto, ma deve rispettare le garanzie procedurali e non sostituire integralmente il contraddittorio.

Applicazione dell’articolo 18: omessa collaborazione e dati disponibili

Sul quinto motivo, il Tribunale conferma che l’articolo 18 del regolamento 2016/1036 consente alla Commissione di ricorrere ai dati disponibili quando una parte non fornisce informazioni necessarie entro i termini o ostacola l’inchiesta. La nozione di “informazioni necessarie” comprende le informazioni richieste dall’autorità investigatrice e in possesso della parte interessata, indispensabili per la costruzione del valore normale.

Nel caso specifico, la Commissione aveva bisogno dei dati relativi ai consumi di tutti i fattori produttivi impiegati, compresi quelli necessari per produrre in proprio taluni input come elettricità e vapore. Il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato l’impossibilità di fornire tali informazioni; al più, contestava il metodo di attribuzione dei costi, ma ciò non escludeva la possibilità di comunicare i dati richiesti e contestarne poi l’uso in sede amministrativa o giurisdizionale. Pertanto, la Commissione poteva legittimamente ricorrere ai dati disponibili ex articolo 18.

Articolo 18, paragrafo 3, e grado di collaborazione

Il Tribunale precisa anche che l’articolo 18, paragrafo 3, non si applica quando mancano proprio le informazioni necessarie, ma riguarda piuttosto ipotesi in cui i dati forniti sono incompleti ma comunque utilizzabili. Non essendo stato soddisfatto il requisito minimo di cooperazione, la Commissione non era tenuta ad accettare le informazioni presentate come sufficienti. La censura relativa all’asserito ritardo nella trasmissione della relazione di verifica è ugualmente respinta, poiché la ricorrente non ha dimostrato in concreto che ciò avrebbe potuto condurre a un esito diverso del procedimento.

Regola del dazio inferiore e operatività dei motivi residui

Il Tribunale ricorda che, in base all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento 2016/1036, il dazio antidumping non può superare il margine di dumping ma deve essere inferiore se un importo minore è sufficiente a eliminare il pregiudizio. Nel regolamento impugnato, la Commissione aveva applicato proprio il valore inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio per ciascun gruppo di produttori. Di conseguenza, una volta respinti il secondo e il quinto motivo, gli ulteriori motivi rivolti solo al margine di dumping non erano più idonei a ottenere l’annullamento richiesto e sono stati dichiarati inoperanti.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna la ricorrente a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione, di Kuraray Europe GmbH e di Sekisui Specialty Chemicals Europe SL; Parlamento, Consiglio e Wegochem Europe BV sopportano le proprie spese.

Principi ricavabili

La sentenza ribadisce che, in materia antidumping, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità nella scelta del paese rappresentativo, ma deve motivare e verificare con diligenza la disponibilità effettiva dei dati. Conferma inoltre che il segreto commerciale può giustificare il mancato utilizzo di dati riservati non adeguatamente riassunti e che l’articolo 18 può essere applicato quando la parte interessata non fornisce informazioni realmente necessarie alla costruzione del valore normale.

Come è indicizzato

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