Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-361/21

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 21 February 2024. — Papouis Dairies LTD and Others v European Commission. — Agriculture – Protected designation of origin – Opposition proceedings – Registration of the name ‘Χαλλούμι’ (Halloumi)/‘Hellim’ (PDO) – Article 52(3)(b) of Regulation (EU) No 1151/2012 – Obligation to state reasons – Length of the administrative procedure – Scope of the review carried out by the Commission of the application for registration – Principle of sound administration. — Case T-361/21

Giurisprudenza europea62021TJ0361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso proposto da produttori ciprioti contro la registrazione della DOP "Χαλλούμι"/"Hellim". Ha affermato che la Commissione ha svolto il controllo richiesto dal regolamento n. 1151/2012, limitato all’assenza di errori manifesti e alla verifica dei requisiti della DOP, senza dover rivedere la legalità delle decisioni nazionali. Ha inoltre escluso che la lunga durata del procedimento o il successivo annullamento di atti nazionali imponessero l’annullamento del regolamento di registrazione.

Annullamento respinto del regolamento di esecuzione che registra la denominazione di origine protetta "Χαλλούμι"/"Hellim": la Commissione ha correttamente istruito il fascicolo, motivato la decisione e non era tenuta ad attendere l’esito del contenzioso nazionale, mentre le modifiche standard successive non erano impugnabili davanti al Tribunale.

La questione giuridica

Se il regolamento di esecuzione (UE) 2021/591 che iscrive "Χαλλούμι"/"Hellim" nel registro delle DOP fosse illegittimo per: insufficiente motivazione; irregolarità del procedimento nazionale ed europeo di opposizione; eccessiva durata del procedimento; mancato corretto esame della domanda di registrazione; e mancata attesa dell’esito del giudizio nazionale che aveva annullato alcuni atti dell’autorità cipriota.

Principio di diritto

Il Tribunale ha dichiarato che la Commissione, nel registrare la DOP "Χαλλούμι"/"Hellim", disponeva di un controllo limitato alla verifica dell’assenza di errori manifesti e del rispetto delle condizioni del regolamento n. 1151/2012; non doveva sindacare la legittimità degli atti nazionali, né attendere necessariamente l’esito del giudizio nazionale pendente. La motivazione del regolamento era sufficiente, la durata del procedimento non incideva sul contenuto della decisione e le domande di modifica relative alle successive modifiche standard della specifica erano irricevibili perché attinenti a misure nazionali fuori dalla giurisdizione del giudice UE.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articoli 5, 6, 7, 10, 15, 49, 50, 51, 52 e 54 del regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Regolamento delegato (UE) n. 664/2014
  • Articolo 6b del regolamento delegato (UE) n. 664/2014
  • Direttiva 92/43/CEE

Registrazione della DOP "Χαλλούμι"/"Hellim"

Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE con cui alcuni produttori ciprioti hanno chiesto l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/591, che ha iscritto il nome "Χαλλούμι"/"Hellim" nel registro delle denominazioni di origine protette. La causa riguarda il funzionamento della procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, le opposizioni presentate contro la registrazione e il ruolo rispettivo delle autorità nazionali e della Commissione.

Fatti e svolgimento del procedimento

Nel 2012 diversi operatori ciprioti avevano presentato alle autorità nazionali una domanda di registrazione del nome come DOP, basata sulla norma cipriota del 1985 relativa alla composizione del formaggio halloumi. La domanda fu pubblicata, seguirono opposizioni a livello nazionale e poi la trasmissione del dossier alla Commissione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento n. 1151/2012. Dopo la pubblicazione della domanda a livello dell’Unione nel 2015, furono presentate opposizioni e dichiarazioni motivate di opposizione ai sensi degli articoli 51 e 52 del regolamento, senza che si raggiungesse un accordo nelle consultazioni.

Domande di modifica dell’atto introduttivo

Nel corso del processo i ricorrenti avevano chiesto di modificare il ricorso per tener conto di tre successive modifiche standard della specifica, approvate e comunicate dalla Repubblica di Cipro dopo la registrazione. Il Tribunale ha dichiarato tali domande irricevibili: le modifiche standard sono adottate e approvate dalle autorità nazionali, mentre la Commissione si limita alla pubblicazione quando la modifica incide sul documento unico; il giudice dell’Unione non ha quindi giurisdizione a sindacarne la legittimità.

Motivazione insufficiente

I ricorrenti sostenevano che il regolamento impugnato fosse insufficientemente motivato ai sensi dell’articolo 296 TFUE. Il Tribunale ha ricordato che, per gli atti di portata generale, la motivazione può limitarsi a indicare il contesto e gli obiettivi dell’atto. Nel caso di specie, il regolamento descriveva le fasi della procedura, le opposizioni ricevute, le ragioni del rigetto delle obiezioni e i motivi per cui il nome soddisfaceva i requisiti della DOP ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012.

Regolarità della procedura di opposizione

Quanto alla fase nazionale, il Tribunale ha ribadito che la procedura di esame della domanda e l’opposizione nazionale sono rimesse alla competenza dello Stato membro interessato; la Commissione non è tenuta a controllarne la legittimità. Quanto alla fase unionale, ha chiarito che, in una domanda proveniente da uno Stato membro, le consultazioni ex articolo 51, paragrafo 3, si svolgono tra l’autorità nazionale che ha trasmesso il dossier e l’opponente, non con il gruppo di produttori richiedente.

Durata del procedimento e principio di buona amministrazione

I ricorrenti denunciavano l’eccessiva durata della procedura. Il Tribunale ha richiamato il principio del termine ragionevole, quale componente della buona amministrazione ex articolo 41 della Carta, precisando però che la sua violazione non comporta in linea generale l’annullamento dell’atto, salvo che il ritardo incida sul contenuto stesso della decisione. Nel caso concreto non è stato dimostrato che una decisione più rapida avrebbe portato a un esito diverso.

Controllo della Commissione sulla domanda di registrazione

Il Tribunale ha ricostruito il ruolo della Commissione: essa deve verificare che la specifica contenga le informazioni richieste, che non vi siano errori manifesti e che, sulla base di tali elementi, il nome soddisfi i requisiti della DOP. Il controllo è limitato, perché la valutazione principale spetta alle autorità nazionali, che hanno la conoscenza più approfondita del contesto locale.

Quanto alla presunta incompatibilità con la norma cipriota del 1985, il Tribunale ha escluso che la registrazione come DOP dovesse coincidere in modo rigido con tale standard nazionale. La specifica può chiarire o precisare la norma interna senza contraddirla, e la scelta di limitare la quota di latte vaccino al 50% non era incompatibile con il testo originario.

Sulle asserite manifest errors, il Tribunale ha esaminato le contestazioni scientifiche dei ricorrenti relative alla microflora cipriota, al pascolo degli animali, alla composizione del latte e agli effetti organolettici sul prodotto finale. Ha ritenuto che le asserzioni contenute nella domanda fossero sorrette da riferimenti scientifici e che gli errori denunciati non fossero manifesti o, comunque, non idonei a dimostrare che la Commissione avesse omesso un controllo dovuto.

Mercato, prodotti preesistenti e marchi

Il Tribunale ha escluso che la Commissione dovesse rifiutare la registrazione perché molti prodotti già commercializzati non rispettavano ancora la futura specifica. Il regolamento n. 1151/2012 non prevede un simile motivo di rigetto; la circostanza che una parte del mercato sia composta da prodotti non conformi non impedisce la registrazione. Analogamente, la presenza di marchi, incluso il marchio collettivo UE HALLOUMI, non ostava alla registrazione, in mancanza di prova della reputazione o rinomanza tali da imporre il diniego ai sensi dell’articolo 6 del regolamento.

Effetti del giudizio nazionale del 14 giugno 2021

I ricorrenti invocavano l’annullamento, da parte del giudice cipriota, di alcuni atti nazionali anteriori alla trasmissione del dossier alla Commissione. Il Tribunale ha precisato che la Commissione non era obbligata ad attendere automaticamente l’esito di quel contenzioso, salvo casi particolari come quello esaminato nella causa CRM v Commission. Inoltre, un successivo annullamento di atti nazionali non travolge automaticamente il regolamento di registrazione dell’Unione: la Commissione può valutare autonomamente le conseguenze di tale annullamento, anche avviando eventualmente una procedura di annullamento ex articolo 54 del regolamento n. 1151/2012.

Decisione

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, mentre la Repubblica di Cipro, interveniente, ha sopportato le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiedop e igpprocedimento amministrativo dell’unione europeamotivazione degli attiopposizione alla registrazione di indicazioni geograficheprincipio di buona amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.