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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-764/20

Judgment of the General Court (Ninth Chamber, Extended Composition) of 21 February 2024. — Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co. Ltd and Inner Mongolia Mengwei Technology Co. Ltd v European Commission. — Dumping – Imports of certain polyvinyl alcohols originating in China – Definitive anti-dumping duty – Implementing Regulation (EU) 2020/1336 – Calculation of the normal value – Significant distortions in the exporting country – Article 2(6a) of Regulation (EU) 2016/1036 – WTO law – Principle of consistent interpretation – Price undercutting – Market segments – Product control number method – Article 3(2) and (3) of Regulation 2016/1036 – Rights of the defence – Confidential treatment – Articles 19 and 20 of Regulation 2016/1036. — Case T-764/20

Giurisprudenza europea62020TJ0764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato il regolamento antidumping sui PVA cinesi e ha respinto tutte le censure dei produttori esportatori ricorrenti. Ha escluso che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base debba essere reinterpretato alla luce delle regole WTO nel senso sostenuto dai ricorrenti. Ha inoltre ritenuto corretta l’analisi della sottoquotazione del prezzo e legittimo il diniego di accesso a dati riservati della produzione UE.

Impugnazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 sui dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcoli polivinilici originari della Cina: calcolo del valore normale ex articolo 2, paragrafo 6 bis, della regolazione di base, analisi del sottoquotazione del prezzo e tutela dei diritti di difesa.

La questione giuridica

Se la Commissione, nel calcolo del valore normale e nella valutazione del pregiudizio nell’inchiesta antidumping sui PVA cinesi, abbia violato: (i) il principio di interpretazione conforme al diritto WTO applicando l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base; (ii) l’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento di base nel determinare la sottoquotazione del prezzo, in particolare quanto a segmentazione del mercato, aggiustamenti qualitativi e copertura dei prodotti; (iii) i diritti di difesa per mancata divulgazione di dati sensibili relativi a volumi e prezzi della produzione UE.

Principio di diritto

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base introduce un regime speciale autonomo per le importazioni provenienti da paesi con significative distorsioni e non può essere interpretato, senza forzatura contra legem, come ridotto alla sola utilizzazione dei costi domestici del paese esportatore; di conseguenza non è imponibile un’interpretazione conforme al diritto WTO nel senso preteso dai ricorrenti. Ha inoltre affermato che, nel caso di specie, la Commissione non era tenuta a svolgere un’analisi della sottoquotazione per segmenti di mercato né a considerare tutti i prodotti del mercato in presenza di un mercato non chiaramente segmentato e di assenza di concentrazione elevata in segmenti separati; gli aggiustamenti effettuati e il metodo PCN erano sufficienti. Infine, la mancata divulgazione dei dati sensibili della sola impresa UE campionata non ha violato i diritti di difesa, poiché la Commissione ha correttamente bilanciato tali diritti con la tutela dei segreti commerciali e non è emersa alcuna possibilità concreta di esito diverso del procedimento.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 216, paragrafo 2, TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2, paragrafo 6 bis, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2, paragrafi 1, 6 bis e 10, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 5, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 6, paragrafo 7, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 19, regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 20, regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336
  • Regolamento (UE) 2017/2321
  • Accordo antidumping dell’OMC
  • Articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

Impugnazione del regolamento antidumping sui poli(alcoli vinilici) originari della Cina

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da due produttori/esportatori cinesi contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336, con cui la Commissione ha imposto dazi antidumping definitivi sulle importazioni di certain polyvinyl alcohols (PVA) originari della Cina. Il Tribunale è chiamato a valutare, in particolare, la legittimità del calcolo del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nonché la correttezza dell’analisi del pregiudizio e il rispetto dei diritti di difesa.

Contesto fattuale e iter amministrativo

La domanda nasce da un’inchiesta antidumping avviata a seguito di un reclamo presentato da Kuraray Europe GmbH, produttore dell’Unione che rappresentava oltre il 60% della produzione UE del prodotto simile. L’inchiesta ha riguardato il periodo 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019, mentre l’analisi del pregiudizio ha coperto un arco temporale più ampio, dal 1 gennaio 2016 alla fine del periodo d’inchiesta.

Dopo lo scambio di memorie e la divulgazione finale ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di base, la Commissione ha adottato il regolamento impugnato, fissando per i ricorrenti un dazio del 55,7%, calcolato sulla base del margine di pregiudizio e non del margine di dumping, applicando quindi la regola del dazio inferiore.

Normativa rilevante

La Commissione ha costruito il valore normale non sulla base dei prezzi interni cinesi ex articolo 2, paragrafo 1, ma tramite l’articolo 2, paragrafo 6 bis, introdotto dal regolamento (UE) 2017/2321. Tale disposizione consente di sostituire prezzi e costi domestici distorti con dati di un paese rappresentativo, prezzi internazionali o costi domestici non distorti, quando nel paese esportatore esistano significative distorsioni dovute a intervento statale sostanziale.

Ai fini dell’analisi del pregiudizio, sono centrali gli articoli 3, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento di base, relativi all’esame oggettivo del volume delle importazioni, dei loro effetti sui prezzi nell’Unione e del nesso causale con il pregiudizio. Per la riservatezza e l’accesso agli atti rilevano gli articoli 19 e 20 del regolamento di base, oltre all’articolo 6, paragrafo 7.

Primo motivo: compatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, con il diritto WTO

I ricorrenti sostenevano che la Commissione avesse applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, in modo incompatibile con l’Accordo antidumping OMC e con la giurisprudenza dell’Organo di soluzione delle controversie, invocando il principio di interpretazione conforme al diritto internazionale.

Il Tribunale ricorda che l’interpretazione conforme è possibile solo "per quanto possibile" e non può sfociare in una lettura contra legem. Precisa inoltre che tale principio non si confonde con il sindacato di legittimità e che le disposizioni dell’accordo WTO possono essere invocate come parametro di legittimità solo se ne ricorrono i presupposti, circostanza che qui i ricorrenti non hanno dimostrato.

Sul merito, il Tribunale afferma che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, istituisce un regime speciale per i casi di significative distorsioni nel paese esportatore e persegue lo scopo di evitare l’uso di dati interni inaffidabili. La tesi dei ricorrenti, volta a limitare l’applicazione della disposizione alla sola terza opzione ivi prevista, è giudicata incompatibile con il testo, il contesto e la finalità della norma. Di conseguenza, la Commissione non era tenuta a interpretare la disposizione nel senso prospettato dai ricorrenti.

Il Tribunale aggiunge che, anche richiamando l’Accordo antidumping e il protocollo di adesione della Cina all’OMC, non si dimostra la possibilità di una lettura conforme che svuoti di contenuto la scelta normativa dell’Unione. Il primo motivo è quindi respinto.

Secondo e terzo motivo: irrilevanza delle censure sul margine di dumping

La Commissione chiedeva di dichiarare inammissibili o inefficaci i motivi relativi al calcolo del margine di dumping, poiché il dazio applicato ai ricorrenti era fondato sul margine di pregiudizio, più basso, e non sul margine di dumping. Il Tribunale accoglie l’eccezione di inefficacia.

Richiamando la regola del dazio inferiore dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, il Tribunale osserva che le doglianze dirette contro il margine di dumping sono rilevanti solo se, in caso di accoglimento, potrebbero ridurre il margine al di sotto del margine di pregiudizio, incidendo così sull’aliquota effettiva del dazio. Poiché nel caso concreto la distanza tra i due margini era molto ampia, e i ricorrenti non hanno contestato i calcoli della Commissione, il Tribunale ritiene che le censure non possano condurre ad alcuna modifica del dazio finale. I motivi sono pertanto dichiarati inefficaci.

Quarto motivo: sottoquotazione del prezzo e analisi del pregiudizio

Il quarto motivo riguardava l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e, per conseguenza, l’articolo 3, paragrafo 6. I ricorrenti contestavano: la mancata analisi per segmenti del mercato del PVA; la mancata effettuazione di ulteriori aggiustamenti per differenze qualitative; e la presunta omissione di una verifica sulla totalità dei prodotti del mercato.

Effettività del motivo

Il Tribunale respinge anzitutto l’eccezione di inefficacia formulata dalla Commissione. Osserva che la presunta sottoquotazione e la soppressione dei prezzi dell’industria UE erano, nel ragionamento della Commissione, strettamente collegate; pertanto, la censura sulla sottoquotazione poteva incidere sulla valutazione del pregiudizio nel suo complesso.

Mancata segmentazione del mercato

Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube, il Tribunale ricorda che il metodo PCN è, in linea di principio, sufficiente, ma che un’analisi per segmenti può essere richiesta solo in circostanze eccezionali: occorre una chiara segmentazione del mercato con significative differenze tra segmenti e una forte concentrazione di vendite domestiche e importazioni in segmenti separati.

Nel caso di specie, la Commissione aveva ritenuto che il mercato del PVA non fosse segmentato, poiché le diverse qualità presentavano sovrapposizioni di utilizzo e concorrevano almeno in parte tra loro. Il Tribunale considera sufficiente il supporto probatorio richiamato dalla Commissione, tra cui le informazioni tratte dal sito di Kuraray e i dati del fascicolo. Conclude che non è provata una chiara segmentazione del mercato; quindi non sussisteva l’obbligo di svolgere un’analisi per segmenti.

Aggiustamenti per differenze qualitative

I ricorrenti contestavano il fatto che la Commissione avesse effettuato un solo aggiustamento del 10% per il contenuto di ceneri, trascurando differenze in termini di contenuto di metanolo e confezionamento. Il Tribunale rileva che gli interessati non hanno fornito elementi idonei a dimostrare un errore manifesto di valutazione della Commissione, la quale aveva ritenuto tali caratteristiche prive di effetto significativo sui prezzi. La censura viene quindi respinta.

Copertura del prodotto e metodo PCN

I ricorrenti sostenevano che la Commissione avesse confrontato il 100% delle importazioni cinesi con solo l’82% delle vendite dell’industria UE, escludendo parte del prodotto simile. Il Tribunale chiarisce il contenuto dei considerando 432 e 433 del regolamento impugnato: la Commissione non ha ammesso di aver escluso vendite UE rilevanti, ma ha spiegato che per alcuni PCN importati non esisteva un corrispondente PCN venduto dall’industria dell’Unione e che, nonostante ciò, tali prodotti importati competevano comunque con altri tipi di PVA dell’Unione.

Inoltre, anche a voler ipotizzare un’esclusione di taluni tipi di prodotto UE, il Tribunale osserva che la giurisprudenza Hubei Xinyegang, nella versione confermata dalla Corte di giustizia, esige il rispetto delle condizioni eccezionali sopra richiamate per imporre un’analisi diversa dal metodo PCN. Poiché nel caso di specie tali condizioni non sussistono, non vi era obbligo di una comparazione diversa o più ampia.

Il quarto motivo è quindi respinto integralmente.

Quinto motivo: diritti di difesa e segreto commerciale

I ricorrenti lamentavano il diniego di accesso ai dati relativi alle quantità e ai prezzi di vendita dell’industria UE per PCN, nonché ai margini di sottoquotazione e underselling per PCN, sostenendo che anche una divulgazione per intervalli sarebbe stata sufficiente.

Il Tribunale richiama il quadro degli articoli 19, 20 e 6, paragrafo 7, del regolamento di base, che impone di conciliare due esigenze: la difesa effettiva degli interessati e la protezione dei segreti commerciali. Nel caso concreto, la sola impresa UE campionata era Kuraray, la quale si è opposta alla divulgazione anche in forma aggregata o per intervalli, ritenendo che i dati potessero essere ricostruiti con strumenti di intelligence di mercato.

Il Tribunale ritiene che la Commissione abbia correttamente rispettato la procedura prevista e abbia compiuto un bilanciamento adeguato. Sottolinea inoltre che i ricorrenti non hanno adito l’hearing officer, possibilità che avevano a disposizione, il che rafforza la conclusione circa la correttezza del bilanciamento effettuato.

Quanto all’incidenza concreta della mancata divulgazione, il Tribunale osserva che i ricorrenti non hanno dimostrato una plausibile possibilità di esito diverso del procedimento. Poiché il mercato non risultava segmentato e non era necessaria un’analisi per segmenti, l’assenza di quei dati non poteva incidere sull’esito finale. Il motivo è pertanto respinto.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. I ricorrenti sono condannati alle spese della Commissione, di Kuraray e di Sekisui; Parlamento europeo, Consiglio e Wegochem sopportano le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base costituisce un regime speciale autonomo per i casi di significative distorsioni nel paese esportatore;
  • il principio di interpretazione conforme al diritto WTO non può portare a una lettura contra legem di tale disposizione;
  • l’analisi della sottoquotazione può essere svolta mediante il metodo PCN sul livello del prodotto simile, salvo circostanze eccezionali di chiara segmentazione del mercato e forte concentrazione dei flussi in segmenti distinti;
  • la tutela dei segreti commerciali può legittimamente limitare l’accesso a dati dettagliati, purché la sostanza delle informazioni sia salvaguardata e non sia compromessa in concreto la difesa dell’interessato.

Come è indicizzato

Materieantidumpingcommercio internazionaleinterpretazione conforme al diritto wtodiritti di difesa e riservatezzapolitica commerciale comune

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